ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07101

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 529 del 25/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 25/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2015
Stato iter:
26/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/11/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/11/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/11/2015

SVOLTO IL 26/11/2015

CONCLUSO IL 26/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07101
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 25 novembre 2015, seduta n. 529

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in seguito al passaggio dalla lira italiana all'euro, la legge aveva fissato al 28 febbraio 2012 il termine ultimo di conversione fra le due valute, nonché il corso di validità della prima;
   il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia», emanato il 6 dicembre 2011, anticipava alla stessa data il suddetto termine, trasferendo nel bilancio dello Stato il valore delle lire ancora circolanti;
   la recente sentenza della Corte costituzionale del 5 novembre 2015 ha dichiarato illegittima la previsione del decreto-legge n. 201 del 2011, pur rimandando esplicitamente nel dispositivo le conseguenze della sua scelta ad approfondimenti da condurre con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   secondo la Banca d'Italia, infatti, sarebbero stati circolanti al 6 dicembre 2011 196 milioni di pezzi da mille lire, 12 milioni da 100 mila lire, 300 mila da 500 mila lire, 7,4 milioni da 50 mila lire, 40,6 milioni da 10 mila lire, 30,9 milioni da 5 mila e 21,6 milioni da 2 mila lire;
   il valore complessivo di quelle ad oggi in circolazione è stimato fra 1,2 e 1,4 miliardi di euro;
   appare quindi evidente che l'applicazione integrale della sentenza, se si intendesse la riapertura integrale dei termini di cambio, potrebbe avere un forte impatto negativo sul bilancio dello Stato, inoltre non è dato sapere quanta parte di quella massa monetaria sia originata da attività illecite, né dove sia attualmente stoccata;
   fonti informali parlavano in passato di forti depositi attivati presso banche estere;
   non si può inoltre sapere se e a quali condizioni le lire italiane siano passate di mano fra il 2011 e oggi, in attesa di eventuali pronunce giurisprudenziali come quella effettivamente arrivata –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo ai fini della difesa contro eventuali pratiche di riciclaggio di proventi da attività illecite.
(5-07101)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07101

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia, nel richiamare la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha anticipato il termine di scadenza per le operazioni di cambio lira-euro, chiede al Governo quali misure intenda adottare, ai fini della difesa contro eventuali pratiche di riciclaggio di proventi da attività illecite.
  Al riguardo, la Banca d'Italia, nel fare rinvio al proprio comunicato n. 216/2015, pubblicato sul sito internet della medesima in data 6 novembre 2015, ha fatto presente che sono in corso approfondimenti per definire le modalità con le quali dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale in materia di conversione delle lire in euro.
  In particolare, nel citato comunicato si precisa che la Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione di emissione, ha il compito di ritirare dalla circolazione le banconote che non hanno più corso legale, a seguito dell'introduzione di una nuova serie di biglietti.
  Con l'avvento dell'euro, il 28 febbraio 2002 è cessato il corso legale della lira e le relative disposizioni di legge hanno dato ai cittadini la possibilità di cambiare le lire con l'euro nei successivi dieci anni e cioè fino al 28 febbraio 2012.
  Le operazioni di conversione effettuate nel corso del tempo hanno superato complessivamente i 63 miliardi di controvalore in euro.
  A circa tre mesi dal termine del periodo originariamente concesso, l'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato la scadenza per le operazioni di conversione al 6 dicembre 2011, disponendo che le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
  In attuazione di tale norma, dopo il 6 dicembre 2011, la Banca d'Italia non ha più effettuato le operazioni di conversione e il controvalore delle banconote in lire ancora in circolazione (complessivamente circa 1,2 miliardi di euro) è stato versato al bilancio dello Stato.
  La Corte Costituzionale ha ora dichiarato l'illegittimità della norma.
  A seguito dell'emanazione della citata sentenza, sono stati avviati congiuntamente da parte di Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli approfondimenti necessari per definire la questione. Pertanto, le richieste di conversione saranno esaminate non appena esauriti questi approfondimenti.
  Per quanto riguarda, poi, le misure che si intendano adottare contro eventuali pratiche di riciclaggio di proventi da attività illecite, si precisa che le operazioni in questione verranno effettuate dalla Banca d'Italia e, pertanto, troveranno integrale applicazione le cautele previste dalla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione dell'eventuale titolare effettivo delle banconote presentate al cambio.
  Nell'eventualità in cui le operazioni dovessero essere considerate ad elevato rischio di riciclaggio, verrebbero applicate forme di adeguata verifica rafforzata, con la conseguente adozione di misure caratterizzate da una maggiore profondità (ad esempio, richiesta di documentazione ulteriore). Restano salvi, anche in tal caso, gli eventuali obblighi di informativa preventiva alla UIF ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 231 del 2007 e quello segnaletico nei casi di sospetto, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto.
  La Banca d'Italia ha, altresì, sottolineato che l'operazione di cambio verrà registrata nel proprio archivio unico informatico, qualora di importo pari o superiore a euro 5.000 e, comunque, se si tratta di operazione sospetta.
  Ha, infine, precisato che in ogni caso, come già avviene, le operazioni verrebbero effettuate preferibilmente con modalità che ne assicurino la tracciabilità (a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia o di accredito in conto corrente).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

studio d'impatto

riciclaggio di denaro

bilancio dello Stato