ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 528 del 24/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 24/11/2015
Stato iter:
17/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2016
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 17/03/2016
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/11/2015

DISCUSSIONE IL 17/03/2016

SVOLTO IL 17/03/2016

CONCLUSO IL 17/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07078
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

   CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 84/2012/R/EEL, e dalle successive modifiche apportate dalla deliberazione 243/2013/R/EEL, il gestore dei servizi energetici (GSE) sta procedendo alla sospensione dell'erogazione degli incentivi, nonché dell'efficacia delle convenzioni di ritiro dedicato e scambio sul posto nei confronti degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 6 chilowatt già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 e per gli impianti di potenza fino a 50 chilowatt già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data, per i quali è stato segnalato, dalle imprese distributrici competenti, il mancato adeguamento alle prescrizioni dell'Allegato A.70 del codice di rete;
   come riporta l'articolo pubblicato dal sito «qualenergia.it» in data 8 ottobre 2015 dal titolo «Mancato adeguamento inverter FV, scatta sospensione degli incentivi», si tratterebbe «[...] di modifiche alla taratura dell'inverter e/o installazione di un dispositivo di interfaccia esterno. Per gli impianti più grandi i termini sono scaduti a giugno 2014, la scadenza per quelli tra i 6 e i 20 chilowatt installati era il 30 aprile 2015, mentre quelli sotto i 6 chilowatt sono esonerati dall'obbligo»;
   i proprietari degli impianti sopracitati vedono sospesi gli incentivi, in quanto risulterebbe un mancato allineamento tra i dati riportati sui portali dei distributori di rete, inseriti precedentemente dagli stessi proprietari, con quelli in possesso del GSE;
   al fine di ovviare alla sospensione, secondo la procedura si dovrebbe provvedere alla registrazione sul portale «produttori» del produttore e dell'impianto in questione, adeguare correttamente l'impianto alla normativa vigente e aggiornare la documentazione (in particolare, il regolamento di esercizio);
   si riporta, però, che secondo alcune segnalazioni pervenute all'interrogante, anche quando le operazioni prima descritte siano state portate a termine correttamente (come da conferma dello stato sul portale), bisognerebbe comunque attendere il sopralluogo del proprio distributore di rete per poter vedere ripristinati gli incentivi;
   tra le segnalazioni pervenute, inoltre, si evidenziano alcune riguardanti l'impossibilità da parte dei proprietari degli impianti in questione di avere informazioni in merito chiare e conclusive sia da parte del GSE che dal proprio distributore di rete di riferimento;
   dalle poche informazioni che i proprietari sopracitati sono riusciti a trarre da distributori e GSE, sembrerebbero quantomeno numerosi i soggetti ad aver denunciato tale problema –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica in premessa;
   se possano verificare e confermare, per quanto di competenza, che il contenuto delle segnalazioni giunte al firmatario corrisponda oggi al vero;
   se gli operatori del call center di Enel, società a partecipazione statale, siano preparati e organizzati al fine di effettuare i sopralluoghi necessari di cui in premessa, in tempi ragionevoli e se disponga di informazioni circa la tempistica in merito alla realizzazione dei suddetti sopralluoghi;
   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere il Ministro interrogato per evitare in futuro ulteriori scadenze massive di provvedimenti che, solitamente, si traducono in una perdita di denaro per gli operatori privati e per i cittadini che hanno investito in impianti alimentati a fonti rinnovabili. (5-07078)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-07078

  Si premette che il processo di adeguamento degli impianti fotovoltaici aventi potenza compresa fra i 6 kW e 50 kW ha avuto inizio nel 2012 ed è nato dall'esigenza di garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica a seguito della vertiginosa crescita delle installazioni di impianti fotovoltaici registrata in quegli anni e delle conseguenti difficoltà segnalate, da Terna, all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico e al Ministero dello Sviluppo Economico.
  Analoghi processi hanno avuto luogo in tutta Europa. L'associazione dei gestori di rete europea (ENTSO-E), già nel 2011, aveva evidenziato al Commissario all'energia della Commissione Europea che l'incremento di generazione fotovoltaica avrebbe potuto provocare criticità nell'esercizio in sicurezza dei sistemi elettrici nazionali, qualora non si fossero modificate le normative nazionali in merito agli standard di connessione di tali impianti.
  Pertanto, al fine di garantire sicurezza alla rete e, al contempo, dare spazio all'ingresso di ulteriore produzione da fonti rinnovabili, l'Italia ha adottato le opportune disposizioni in materia. In particolare, dapprima, nel decreto interministeriale 5 maggio 2011, è stato previsto che tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 dovessero essere in grado di prestare determinati servizi di rete secondo modalità definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
  Successivamente, il decreto interministeriale 5 luglio 2012 ha previsto che l'Autorità definisse modalità e tempi affinché gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 30 giugno 2012, venissero ammodernati al fine di prestare i servizi di rete necessari a garantirne la sicurezza.
  L'Autorità è quindi intervenuta con deliberazione 84/2012/R/eel dell'8 marzo 2012 in attuazione del decreto interministeriale 5 maggio 2011, prevedendo modalità e tempi di adeguamento per l'ammodernamento degli impianti di potenza superiore a 50 kW (c'era tempo fino al 31 Marzo 2013).
  Successivamente, la stessa Autorità ha adottato la deliberazione 243/2013/R/eel del 6 giugno 2013 con cui ha proseguito, in attuazione del citato decreto interministeriale 5 luglio 2012, il processo di adeguamento dei vecchi impianti, definendo tempi e modalità nel caso di impianti di potenza fino a 50 kW entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. Si tratta dell'insieme di impianti di cui chiede riscontro l'onorevole interrogante.
  Nello specifico, i produttori erano tenuti ad adeguare:
   a) entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza compresa fra 20 e 50kW;
   b) entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW.

  Dalla procedura di adeguamento sono stati esclusi gli impianti di potenza fino a 6 kW connessi alle reti di bassa tensione poiché per tali impianti, molto numerosi e tipicamente nella titolarità di utenze domestiche, vi erano maggiori difficoltà di adeguamento ed al contempo erano poco rappresentativi in termini di potenza complessivamente installata.
  Si precisa quindi che sono stati interessati dalla sospensione solo coloro che, nonostante l'ampio preavviso, non hanno adeguato gli impianti negli ampi tempi previsti: 1 anno circa per gli impianti da 20 a 50 kW e 2 anni circa per gli impianti da 6 a 20 kW.
  Solo in questi casi di ritardo da parte degli operatori è stato previsto il sopralluogo del distributore, da effettuare entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inoltrata dal produttore, per riattivare l'erogazione degli incentivi.
  In ogni caso sono stati acquisiti elementi dall'Autorità, soggetto deputato al controllo del processo e all'eventuale irrogazione di sanzioni, e da Enel Distribuzione, che hanno dato i seguenti risultati:
   l'Autorità non ha ad oggi alcuna segnalazione o procedimento contro i ritardi dei gestori di rete, né a seguito di segnalazioni di singoli produttori né a seguito di documentazione presentata da associazioni di categoria;
   Enel Distribuzione ha comunicato che il tempo medio di attesa per i sopralluoghi effettuati, in caso di corretta e completa documentazione, è stato di 32 giorni lavorativi, e quindi inferiore ai 40 a disposizione, e che, con cadenza settimanale, la stessa Enel Distribuzione comunica al GSE il dettaglio degli impianti per i quali è possibile ripristinare l'erogazione dell'incentivo a seguito dell'esito positivo del sopralluogo.

  In merito, infine, all'ultima osservazione circa l'effetto negativo di scadenze massive, si ritiene che il quadro fornito possa chiarire la questione: il processo di adeguamento, infatti, è stato previsto da una norma del 2012, è stato scaglionato negli anni proprio per evitare gli effetti massivi evocati, sono stati previsti termini ampi, differenziati per ciascuna categoria e crescenti al diminuire della taglia dell'impianto.
  Sarà, comunque, cura del Ministero continuare a verificare anche in futuro l'eventuale insorgenza di casi problematici che vengano segnalati all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico quale soggetto deputato al controllo del processo di adeguamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria elettrica

produzione d'energia

energia elettrica