ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07056

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 525 del 19/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 19/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/11/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07056
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Giovedì 19 novembre 2015, seduta n. 525

   PESCO, RUOCCO, ALBERTI, VILLAROSA, FICO e COLONNESE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   la segreteria regionale dell'Agenzia delle entrate Campania di Dirpubblica, nell'ambito delle sue prerogative, ha inoltrato il 22 ottobre 2015, a firma del segretario regionale, dottoressa Assunta Franzese, una richiesta di chiarimenti, al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate della Campania Carlo Palumbo, in merito al provvedimento di delega protocollo n. 54552 del 2 ottobre 2015. Dalla comunicazione si apprende che risulterebbero «riconfermate deleghe di firma a funzionari non dirigenti ex incaricati di funzioni dirigenziali, dichiarati decaduti con sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, e nominati “illo tempore” senza l'espletamento di legittime e adeguate procedure selettive». Comportamento, sempre a detta del segretario regionale, che consente ai funzionari in questione l'espletamento di maggiori responsabilità rispetto a dirigenti competenti già regolarmente retribuiti e in forza all'Agenzia delle entrate. Nella lettera, pubblicata poi sul sito di Dirpubblica.it, si apprendono i nomi di diversi casi di funzionari, nuovamente delegati a svolgere mansioni dirigenziali, nonostante l'organico della direzione regionale Campania già possa fare affidamento su 10 dirigenti di ruolo. Il segretario regionale concludeva la missiva sottolineando come «questa situazione appare preoccupante atteso che l'ordinamento non consente a un dirigente generale di contornarsi di collaboratori soltanto “di fiducia ma occorre che gli stessi risultino legittimati da trasparenti procedure di selezione”, come ben definito dal decreto legislativo 165 del 2001 richiamato dalla Corte Costituzionale, concludendo con la preghiera di «assicurare a tutti i dirigenti di ruolo, in servizio presso la DR della Campania, il libero ed integrale esercizio delle funzioni previste dall'articolo 17 del decreto-legge 165/200» (n. 165 del 2001);
   a questa legittima richiesta il direttore Palumbo pubblica una nota sul sito nazionale «intranet» dell'Agenzia delle entrate, dal titolo «Comunicazione – Il Direttore Regionale risponde al Segretario Regionale di Dirpubblica – La nota del Direttore Palumbo in riscontro alla lettera del Segretario Regionale Assunta Franzese, pubblicata sul sito di Dirpubblica» nella quale si legge «... con riguardo alla Sua lettera del 22 ottobre 2015... Le rappresento, sinteticamente, i motivi per i quali la ritengo priva di qualsiasi fondamento, oltre che del tutto erronea nelle considerazioni svolte sulla conduzione delle attività presso questa Direzione Regionale. Le evidenzio, in primo luogo, come la attribuzione di delega di firma a funzionari in servizio presso questa Direzione cui Lei si riferisce ha per oggetto provvedimenti rientranti nella mia esclusiva competenza, e costituisce strumento indicato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale che Lei cita quale modalità di gestione delle attività amministrative di questa Agenzia. Le rappresento altresì, al riguardo, che – secondo valutazione che la legge assegna in via esclusiva al sottoscritto, quale titolare del potere di firma delegato – la attribuzione di deleghe a funzionari risulta adeguata per garantire la migliore gestione delle attività di competenza di questa Direzione. Per quanto appena detto, Le dovrebbe essere chiaro che il conferimento di delega avente ad oggetto firma di provvedimenti rientranti nella mia competenza non coinvolge né comprime competenze di altre figure dirigenziali di questa Direzione, che non limitano le prerogative connesse agli incarichi che ricoprono. I dirigenti in servizio presso la Direzione Regionale ricoprono già incarichi con piene responsabilità ad interim, anche plurimi, di altri uffici. Dunque, quanto da Lei prospettato nella lettera non ha il pregio di descrivere con esattezza la realtà operativa in essere presso questa Direzione Regionale. Le comunico che la presente nota, unitamente alla lettera riscontrata, viene indirizzato anche ai cinque funzionari da Lei menzionati, al fine di consentire a costoro di assumere, anche a titolo personale, le determinazioni ritenute opportune, in particolare alle modalità espressive utilizzate nei loro riguardi nella lettera medesima, nonché ai contenuti ivi esposti, non corrispondenti alla reale conformazione amministrativa e gestionale che connota le attività di questa Direzione»;
   l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 stabilisce quali sono gli incarichi e i ruoli, tra cui la reggenza e la sostituzione del dirigente, in caso se ne verificasse l'assenza, riservati ai dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati della fascia funzionale più alta (all'epoca la nona) ora confluita nella terza area senza che sia stato specificato quali funzionari della stessa area terza possano essere considerati al pari degli ex in area nona legittimati a ricevere deleghe dirigenziali;
   in merito al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, un
dirigente in ruolo nella pubblica amministrazione vincitore di pubblico concorso dovrebbe svolgere mansioni di maggior rilievo rispetto a un funzionario investito da delega di firma;
   inoltre, seppur la Corte Costituzionale nella citata sentenza abbia definito essenziali, a fini funzionali, «le regole organizzative interne all'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto di delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti di competenza dirigenziale», la sentenza n. 22803 del 9 novembre della Corte di Cassazione afferma come «non appaia decisiva la modalità di attribuzione della delega che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, eccetera) il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato. Non è sufficiente, in entrambe le tipologie di deleghe (di firma o di funzione) l'indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica. Devono, quindi, ritenersi illegittime le deleghe “impersonali”, anche “ratione officii”, senza indicare nominalmente il soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo» –:
   se, per quanto di competenza non si ritenga di valutare se le modalità della risposta, con particolare riferimento all'ultimo periodo dai toni, a giudizio degli interroganti a dir poco aggressivi, nei confronti della rappresentante/rappresentanza sindacale (considerato che la risposta è palesemente pubblica e a disposizione di chiunque all'interno dell'Agenzia delle entrate voglia entrarne nel merito, anche di causa), siano consone ed opportune in relazione al ruolo di dirigente della pubblica amministrazione e dell'Agenzia delle entrate;
   se e quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla vicenda, in tempi rapidi, al fine di evitare nuovi contenziosi, dispendiosi in termini di tempo denaro ed efficacia nella lotta all'evasione fiscale, già duramente compromessa dalle vicende legate alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 e alla legge 186 del 2014. (5-07056)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

funzionario

qualificazione professionale

evasione fiscale