ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06954

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 519 del 11/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 11/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 11/11/2015
Stato iter:
12/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/11/2015
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 12/11/2015
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 12/11/2015
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/11/2015

SVOLTO IL 12/11/2015

CONCLUSO IL 12/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06954
presentato da
VEZZALI Maria Valentina
testo di
Mercoledì 11 novembre 2015, seduta n. 519

   VEZZALI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, 20 novembre 2007 relativo ai «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» prevede, all'articolo 7, i casi nei quali si applica la decadenza immediata dai contributi e in particolare, al comma 2, recita: «Per i contributi al settore circense, la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali»;
   il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1o luglio 2014, relativo ai «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», al comma 3 dell'articolo 33, prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda di contributo sia corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n. 445 del 2000, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del libro II del codice penale e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;
   il 24 settembre 2013 è stato approvato dall'Assemblea del Senato l'ordine del giorno n. G9.205 al disegno di legge n. 1014 di «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» che ha impegnato il Governo «a prevedere, una riduzione progressiva dei contributi ai circhi che utilizzano animali (...) fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018»;
   ancora oggi vi sono circa 100 strutture circensi operative in Italia che tengono in cattività circa 2.000 animali, che per la loro intera esistenza sono obbligati in angusti spazi che in molti casi non sono in grado di soddisfare le loro basilari esigenze etologiche, come evidenziato anche da numerosi procedimenti penali in corso;
   in base ai dati contenuti in un dossier-denuncia pubblicato in questi giorni dalla LAV Lega Anti Vivisezione vi sono evidenze inconfutabili secondo le quali ai circhi indagati per «sevizie», «lesioni» e «crudeltà» verso gli animali vengono concessi ancora oggi i contributi a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
   il dossier in particolare, rivela che tra i circhi beneficiari di risorse pubbliche ve ne sono almeno otto con condanna definitiva o sotto processo per maltrattamenti Medrano, American Circus, Darix Togni, Martin, Caroli, Città di ama, Aldo Martini, Folloni. Si riportano di seguito tre esempi significativi: Il Circo Città di Roma è stato denunciato in quanto teneva elefanti in condizione di quasi immobilità, tigri in spazi angusti, esposte al freddo, e nel complesso tutti gli animali tenuti in strutture non idonee a garantire l'igiene e la pulizia. Nonostante una condanna definitiva il circo, ha ricevuto, negli anni, cospicui finanziamenti. Inoltre, nonostante la sentenza definitiva per il reato di maltrattamento di animali commesso nel 2003, Rolando Folloni, negli anni 2008 e 2009 ha ricevuto contributi del FUS per euro 15.000;
   il circo Lidia Togni, pur con due diverse società, ha ricevuto dal 2008 ad oggi ingenti contributi pubblici. La signora Lidia Togni è stata condannata dal tribunale di Palermo con sentenza n. 764 del 2008; sui tre casi emblematici esposti, gli uffici del Ministero hanno risposto alle richieste di chiarimento da parte della LAV, nella persona del dirigente della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, Salvatore Nastasi nel seguente modo: per quanto riguarda Rolando Folloni, proprietario del Circo Roland Folloni, «negli anni 2008 e 2009 l'Amministrazione non aveva ancora ricevuto notifica della sentenza definitiva per reato commesso nel 2003. Nel 2010 anno in cui viene acquisito il certificato di sentenza definitiva ... il circo non viene ammesso al contributo. Viene riabilitato nel 2011». È stato altresì comunicato che «È stata inoltrata richiesta alla Avvocatura in merito alla procedura ed alla fattibilità di una apertura di procedura per restituzione della somma assegnata in anni precedenti alla acquisizione di notifica di reato da parte di questa Amministrazione. Per quanto riguarda il caso del signor Elio Bizzarro titolare del «Circo Città di Roma», «la condanna definitiva è stata rilevata tramite casellario giudiziale solo nel 2010, da allora le sue istanze non sono più state ammesse. Per quanto riguarda, infine la signora. Lidia Togni, legale rappresentate del «Circo Lidia Togni, acquisito il certificato dal tribunale, il circo non viene ammesso al contributo nel 2010»; si precisa che il «Circo Lidia Togni nel mondo» a cui sono stati assegnati i contributi fa riferimento ad una nuova società, a statuto cooperativo con un altro rappresentate locale; da ultimo è stato ammesso che: «Non si può non sottolineare, infine, che una maggiore e più tempestiva informazione interamministrativa costituisce uno strumento indispensabile –:
   se non ritenga di dover sospendere immediatamente le erogazioni dei contributi e dare avvio ad un procedimento amministrativo, con la dovuta sollecitudine, al fine della revoca e della restituzione dei contributi pubblici del fondo unico per lo spettacolo, erogati e non dovuti, a quelle attività circensi nel cui personale risultino impiegate persone che abbiano riportato condanne definitive per i reati previsti dal titolo IX-bis del codice penale, o che abbiano compiuto una qualsiasi violazione delle normative italiane o dell'Unione europea in materia di protezione degli animali. (5-06954)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-06954

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Vezzali chiede di sospendere l'erogazione di contributi alle attività circensi il cui personale abbia riportato condanne definitive per reati di maltrattamento degli animali.
  Vorrei precisare, al riguardo, che l'attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui interviene annualmente il Fondo Unico dello Spettacolo, che rappresenta oggi l'unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero dei beni culturali a queste attività.
  Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 337/1968, «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» dove si afferma che «Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore».
  Ho fatto questa breve premessa per evidenziare il fatto che (a presenza di animali nel circo è prevista dalla norma.
  Gli stanziamenti che il FUS ogni anno destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante vengono ulteriormente ripartite nei sotto settori delle attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all'estero, nel sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l'acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle predette attività, ed infine ad iniziative a carattere promozionale e a festival circensi.
  Nel 2015 lo stanziamento per tutte le attività circensi e di spettacolo viaggiante ammonta ad euro 4.468.519.00.
  Con il decreto ministeriale 1o luglio 2014 sono stati adottati «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS», i quali prevedono, tra i fenomeni da osservare quali indicatori della qualità artistica, la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell'offerta.
  Inoltre, al fine di contribuire anche indirettamente alla tutela degli animali, qualora un esercente circense decida di non utilizzarli nella propria attività, il decreto prevede che la domanda di contributo sia corredata da idonea certificazione da parte del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
  La scelta di non esercitare più attività con animali resta discrezionale, ma è incentivata come indicatore di qualità.
  Rimane ferma come primaria condizione di ammissibilità ai contributi l'assenza di «condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali», attestata da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Al fine di verificare l'esistenza di tale presupposto gli uffici preposti della competente Direzione generale dello Spettacolo procedono a verifiche periodiche presso il casellario giudiziale circa eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento animale previsti, appunto, come causa di inammissibilità e di revoca dei contributi.
  Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente prima dell'erogazione dei contributi assegnati e quando l'Amministrazione riscontra, tramite attestazione richiesta al casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali, la domanda di contributo viene respinta perché inammissibile, oppure il contributo stesso viene revocato, se già assegnato in precedenza, qualora l'acquisizione di tale informazione sia avvenuta in fase di controllo successivo, ma comunque precedente alla erogazione.
  Come in altre occasioni precisato, l'Amministrazione non ha altri strumenti per poter esercitare la propria vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina. Inoltre l'inammissibilità o la revoca si possono applicare solo in caso di condanna definitiva a carico del legale rappresentante dell'impresa circense che ha presentato istanza di contributo. Va quindi tenuta presente la possibilità, per questi, di ottenere una sentenza di riabilitazione da parte del giudice, con conseguente opportunità di presentare successive domande di contributo.
  In più di un caso infatti il Ministero si è visto costretto a ripristinare i contributi già revocati. Da ciò si evince quanto complessa sia la relazione tra assegnazioni, verifiche presso il casellario giudiziale, eventuali ricorsi e successive sentenze, anche in termini di tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa, che non può risolvere la questione del maltrattamento animali a partire dai semplici controlli sull'erogazione dei contributi.
  Concludo precisando che il triennio 2015-2017 di prima applicazione del decreto ministeriale 1o luglio 2014 può essere un test rispetto alle iniziative che gli esercenti circensi vorranno intraprendere sull'utilizzo degli animali, a seguito di un esplicito indicatore di qualità relativo al circo senza animali, fatte salve ovviamente le sanzioni previste in merito alla ammissibilità ed erogabilità dei contributi, in caso di condanne definitive.
  Si fa presente, infine, che questa Amministrazione con il citato decreto ministeriale 1o luglio 2014 ha già inteso recepire l'ordine del giorno G 9.205 del 2013 approvato sia dal Senato che dalla Camera che, recependo e raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, impegna il Governo «a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS ad esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 ...».
  Comunque il Ministero è pronto a collaborare fattivamente ad eventuali iniziative parlamentari che volessero intervenire sulla vigente normativa primaria in materia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione degli animali

arti dello spettacolo

spettacolo di animali