ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06883

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2015
PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2015
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2015
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2015
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/11/2015
Stato iter:
05/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/11/2015
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 05/11/2015
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2015

SVOLTO IL 05/11/2015

CONCLUSO IL 05/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06883
presentato da
LENZI Donata
testo di
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   LENZI, CAPONE, PIAZZONI, ARGENTIN, MURER e MIOTTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   come si evince dal sito web del Ministero della salute, l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge 114 dell'11 agosto 2014, prevede un'equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o ai loro eredi, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva (Speciale Transazioni) entro il 19 gennaio 2010;
   il riconoscimento dell'equa riparazione è condizionato ai soli requisiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del regolamento n. 132 del 28 aprile 2009 (l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), indipendentemente dalla eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno e dalla data dell'evento trasfusionale;
   la corresponsione della somma a titolo di equa riparazione «in un'unica soluzione» è subordinata alla formale accettazione della medesima e alla contestuale formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale;
   la liquidazione degli importi sarà effettuata, in base ai dati già acquisiti per la procedura transattiva, entro il 31 dicembre 2017 secondo i criteri fissati dalla normativa che tengono conto della gravità dell'infermità e, in caso di parità, della situazione economica;
   le somme previste dal legislatore ammontano complessivamente a:
    euro 100 mila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti (in caso di eredi da ripartire secondo le quote successorie);
    euro 20mila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria (in caso di eredi da ripartire secondo le quote successorie);
   per coloro che non intendono avvalersi della somma di denaro a titolo di equa riparazione, prosegue la procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007;
   risulta nella realtà che il Ministero, con interpretazione restrittiva della norma stia pagando solo coloro che erano in causa per il diritto al risarcimento «ereditato dal congiunto morto», mentre non paghi i 100 mila euro ai familiari dei deceduti che erano in causa per il danno «iure proprio» cioè per il danno da loro stessi subito, come il caso del signore G., ragazzo emofiliaco contagiato di aids da emoderivati che morì giovanissimo i cui genitori dopo aver fatto causa al Ministero per i danni da loro subiti per la morte del figlio, a quanto consta agli interroganti si sono visti rifiutare l'equa riparazione sull'assunto che non sarebbero loro «i danneggiati» ma solo il figlio; oppure il caso del signore L., talassemico, sposato e padre di 3 figli, che morì di epatite da plasmaderivati infetti: la moglie e i tre figli hanno richiesto l'equa riparazione ancora una volta negata dal Ministero per lo stesso motivo –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questi fatti, quante siano fino ad oggi le domande di equa riparazione rifiutate sulla base del principio del non riconoscimento del danno «iure proprio» e quali iniziative urgenti ritenga opportuno adottare per far sì che anche questi familiari possano vedersi riconosciuta l'equa riparazione sulla base di tale principio. (5-06883)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06883

  In merito alla problematica delineata nell'interrogazione in esame, ricordo che l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, ha previsto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso), che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 19 gennaio 2010.
  È prevista la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro – euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o somministrazione di emoderivati infetti, ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria – in un'unica soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva.
  Il riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b), del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della predetta istanza.
  La corresponsione delle somme è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
  Con riferimento, in particolare, alla verifica della ricevibilità della istanza, nel corso dell'istruttoria è risultato che, per talune posizioni relative ai danneggiati deceduti, è pendente un contenzioso instaurato dagli eredi, nei confronti del Ministero della salute, avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del risarcimento del danno «iure proprio».
  Per quanto concerne tale questione, segnalo che l'Avvocatura Generale dello Stato, nei diversi pareri espressi in materia di transazioni di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, ha ritenuto che sia «opportuno operare una interpretazione sistematica di queste leggi, così come attuate dal decreto ministeriale 132 del 2009 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2012, secondo la quale le transazioni finanziate dalle leggi in parola riguardano i soggetti danneggiati direttamente da una trasfusione infetta, non anche gli eredi che agiscono per ottenere i danni proprio per le sofferenze collegate alla malattia epatica del loro congiunto».
  Pertanto, non sono ricevibili le istanze di transazione, ai sensi della citata normativa, concernenti contenziosi in materia esclusivamente di riconoscimento del danno «iure proprio» in favore degli eredi e, conseguentemente, non risulta possibile riconoscere agli stessi l'importo previsto a titolo di equa riparazione.
  In tal caso, tuttavia, il contenzioso proseguirebbe dinanzi ai Tribunali civili e, in caso di pronuncia di condanna al risarcimento del danno, anche solo «iure proprio» in favore degli eredi di danneggiati deceduti, questo Ministero prov- vederebbe alla liquidazione dell'importo previsto in sentenza, che nella gran parte dei casi è superiore alla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione.
  Ad oggi, non è stato, comunque, adottato alcun provvedimento formale di rigetto dell'equa riparazione per il caso specifico preso in esame.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

responsabilita' civile

trasfusione di sangue

malattia