ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06762

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 508 del 22/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/10/2015
Stato iter:
20/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2016
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/04/2016
Resoconto DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/10/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/04/2016

DISCUSSIONE IL 20/04/2016

SVOLTO IL 20/04/2016

CONCLUSO IL 20/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06762
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo presentato
Giovedì 22 ottobre 2015
modificato
Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   DE LORENZIS, DA VILLA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con decreto del 20 maggio 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha disposto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento di conformità urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 327, per il metanodotto d'interconnessione Albania-Italia «trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)»;
   in forza del citato decreto, ai sensi dell'articolo 2, sono autorizzati la costruzione e l'esercizio del «Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36») come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti e, a mente del successivo articolo 7, quanto disposto dal decreto stesso «costituisce (...) autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati.»;
   il tracciato del metanodotto, in alcune sue parti, concerne particelle site nel territorio di Melendugno (segnatamente foglio 10, partt. 90, 313, 5, e 9; foglio 9, partt. 148, 152, 153; foglio 8, partt. 2): in particolare, talune sarebbero interessate da prospezioni geognostiche (foglio 10, partt. 90, 313, e 9), altre proprio dalla realizzazione del metanodotto (foglio 10, partt. 90, 313, 5, e 9; foglio 9, partt. 148, 152, 153; foglio 8, partt. 2);
   dette aree, tuttavia, sono state colpite da incendi boschivi e per l'effetto inserite nel catasto incendi. Nello specifico: foglio 10 part. 313 data ultimo incendio 5 luglio 2007, foglio 10 part. 90 data ultimo incendio 5 luglio 2007, foglio 10 part. 5 data ultimo incendio 6 luglio 2005, foglio 10 part. 9 data ultimo incendio 6/7/2005; foglio 9 part. 148 data ultimo incendio 10 ottobre 2011, 9 part. 152 data ultimo incendio 10 ottobre 2011, foglio 9 part. 153 data ultimo incendio 10 ottobre 2011; foglio 8 part. 2 data ultimo incendio 7 settembre 2011;
   la normativa nazionale, come noto, all'articolo 10 della legge del 21 novembre 2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, reca la disciplina dei divieti concernenti le aree colpite da incendi e dispone che «le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco»;
   è inoltre vietata, ai sensi della citata normativa, «per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia»;
   nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco si applicano le sanzioni penali di cui attualmente all'articolo 44 del testo unico dell'edilizia;
   l'autorizzazione unica emanata dal Ministero dello sviluppo economico, richiamata in premessa, pare, ad avviso dell'interrogante, consentire, invece, la realizzazione di infrastrutture finalizzate ad attività produttive: il metanodotto è invero un'infrastruttura di tipo economico di supporto ad attività produttive. Tuttavia, non sarebbero ancora trascorsi i termini di legge per addivenire legittimamente a tale realizzazione, rischiando di incorrere in trasgressioni di rilevanza penale;
   si apprende da notizie di stampa che, anche con riferimento ai possibili tracciati del metanodotto Snam, che dovrebbe collegare il Tap di Melendugno allo snodo di Mesagne, vi sarebbero delle problematiche in quanto è previsto l'attraversamento di territori su cui sono stati rinvenuti i maggiori focolai di Xylella fastidiosa e su cui sono previsti gli abbattimenti più massicci (Veglie, Oria e Torchiarolo), sì da ingenerare, nell'interrogante, il timore che fra detti eventi possa riscontrarsi un nesso in danno dell'integrità ambientale e paesaggistica dei rispettivi territori –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine verificare i presupposti di legittimità dell'attività provvedimentale posta in essere e specificamente in merito all'autorizzazione emanata con decreto del 20 maggio 2015 concernente il metanodotto d'interconnessione Albania-Italia «trans Adriatic Pipeline DN 900 (36»), conformandola al disposto normativo di cui all'articolo 10 della legge del 21 novembre 2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, e, se del caso, disponendo una revisione dell'autorizzazione stessa in sede di autotutela, anche al fine di non incorrere in eventuali trasgressioni di rilevanza penale;
   se il Governo, anche in considerazione delle criticità rappresentate, intenda procedere ad una revisione dei tracciati indicati al fine di preservare il territorio nella sua integrità ambientale e paesaggistica, all'uopo disponendo ogni misura di maggior tutela dei luoghi. (5-06762)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-06762

  In merito alle questioni evidenziate dall'Onorevole interrogante, è opportuno preliminarmente precisare che, il gasdotto di interconnessione denominato «Trans Adriatic Pipeline» e il «Metanodotto di interconnessione TAP», costituiscono due infrastrutture distinte e sono riconducibili a due iter amministrativi diversi.
  La prima (TAP), proposta dalla società Trans Adriatic Pipeline è stata autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 20 maggio 2015, la seconda, proposta da SNAM RETE GAS, in qualità di gestore della rete nazionale, ha la finalità di connettere il gasdotto TAP alla Rete nazionale di trasporto esistente. Per questa seconda infrastruttura è in corso l'iter autorizzativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico che ne ha avviato il relativo procedimento l'11 aprile 2016.
  Per quanto riguarda le opere del progetto «Trans Adriatic Pipeline» esse, per la parte ricadente entro la giurisdizione italiana, sono costituite da un gasdotto della lunghezza complessiva pari a circa 53 Km, costituito principalmente da: un tratto di metanodotto sottomarino, ricadente nella piattaforma continentale italiana, per una lunghezza di circa 45 km; un microtunnel di approdo (offshore) lungo circa 865 m; un microtunnel onshore di lunghezza pari a circa 620 m; una valvola di intercettazione; un metanodotto terrestre ricadente nel territorio del Comune di Melendugno, (dal punto di approdo), situato a nord di San Foca fino al Terminale di arrivo, per una lunghezza di circa 8 km, e il terminale di ricezione del gasdotto.
  Il metanodotto di interconnessione TAP riveste interesse strategico e costituisce una priorità nazionale poiché consentirà l'arrivo in Italia di una nuova fonte di approvvigionamento di gas proveniente dall'area del Mar Caspio e specificamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz, in Azerbaijan.
  Ciò posto, con riferimento agli specifici rilievi dell'Onorevole interrogante, circa il tracciato del gasdotto «Trans Adriatic Pipeline» e la presupposta violazione dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 – legge quadro in materia di incendi boschivi, si comunica che le parti di territorio coinvolte dall'intervento, e che sono state interessate da fenomeni incendiari, sono limitate a poche particelle catastali che comunque, interessano il metanodotto interrato e non opere fuori terra.
  In ogni caso, gli interventi contemplati nel progetto TAP, considerato di interesse strategico non solo nazionale come precedentemente accennato, ma dalla stessa Commissione Europea, hanno ad oggetto una condotta che sarà realizzata nel sottosuolo nel senso cioè che l'opera, una volta conclusi i lavori di realizzazione che saranno svolti in superficie, sarà posta ad una profondità di circa 1,5 metri, il che esclude l'applicabilità della norma sopra richiamata essendo garantiti così i parametri tecnici di sicurezza.
  Quanto detto è stato anche confermato dal giudice amministrativo che con sentenza del 2016 (n. 02107/2016) ha dichiarato infondato tale rilievo nell'ambito dei ricorsi promossi dalla Regione Puglia e dal Comune di Melendugno per l'annullamento del decreto di autorizzazione del 20 maggio 2015.
  A seguito di tale pronuncia giurisdizionale, risulta, pertanto, confermato che il tracciato del gasdotto «Trans Adriatic Pipeline» è compatibile con i vincoli previsti dalla legge n. 353 del 2000.
  Infine, per quanto concerne il tracciato proposto da Snam Rete Gas per il progetto del «Metanodotto di interconnessione TAP», si comunica che lo stesso è in corso di valutazione per i profili di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del procedimento di autorizzazione.
  Tale valutazione ad oggi non risulta ancora conclusa e qualora il tracciato, dovesse incontrare motivi ostativi, in ragione di aspetti relativi alla compatibilità ambientale, sarà oggetto delle opportune modifiche progettuali.
  Il Governo si impegna pertanto a fornire al Parlamento, nei prossimi mesi, ulteriori elementi che dovessero emergere al riguardo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gasdotto

incendio

area boscata