ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06670

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Abbinamenti
Atto 5/04636 abbinato in data 13/01/2016
Atto 5/04905 abbinato in data 13/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 14/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 14/10/2015
Stato iter:
13/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/01/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 13/01/2016
Resoconto PILI MAURO MISTO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/10/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/01/2016

DISCUSSIONE IL 13/01/2016

SVOLTO IL 13/01/2016

CONCLUSO IL 13/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06670
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   PILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la procedura seguita dalla regione Sardegna per la richiesta di concordato preventivo per la Società Saremar si pone, ad avviso dell'interrogante, in contrasto con le leggi nazionali e lo stesso accordo Stato-regione che aveva stabilito la continuità societaria della Saremar nella gestione delle rotte da e per le isole minori, garantendo il livello occupativo della stessa;
   alla luce degli atti in possesso dell'interrogante si evince che la procedura messa in essere dalla regione autonoma della Sardegna, attraverso la società Saremar, di cui la regione è azionista al 100 per cento, per avviare il concordato preventivo, risulta viziata in modo rilevante dalla mancata dichiarazione di elementi imprescindibili e dirimenti, configurando una soluzione tesa a favorire soggetti privati a scapito della titolarità del finanziamento in capo a Saremar s.p.a.;
   l'omissione di tali documenti favorisce una procedura di privatizzazione in contrasto con le norme nazionali, soprattutto generando, sotto molteplici aspetti, un danno economico rilevante per la regione Sardegna;
   il primo rilevante aspetto di cui regione Sardegna, ad avviso dell'interrogante, ha omesso la corretta rappresentazione agli stessi giudici civili è la reale situazione finanziaria e contabile della Soc. Saremar;
   in particolar modo, per comprendere la reale situazione convenzionale della società, oggetto del concordato preventivo, occorre esaminare in modo puntuale la norma che ha generato il passaggio della società Saremar dallo Stato alla regione Sardegna;
   nell'ambito del processo di privatizzazione della società Tirrenia, detenuta al 100 per cento dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», articolo 19-ter; sono poste disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime, in particolare si è stabilito al comma 1:
    «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai princìpi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della: (...)
     b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna»;
   con tale disposizione il legislatore nazionale aveva chiaramente inteso trasferire alla regione Sardegna «unitariamente» l'intera società/azienda, naviglio, personale e, in particolar modo, le risorse finanziarie che avevano garantito la gestione in equilibrio economico finanziario della società;
   la ratio della norma era appunto quella di garantire il prosieguo del servizio universale di continuità territoriale con le isole minori, mantenendo in essere la forza lavoro che, proprio per la cessione dell'intero asset azionario, non doveva in alcun modo essere scorporata dai beni della società stessa. Tale ratio fu applicata alla gara messa in essere per la vendita della società Tirrenia attraverso una gara «a doppio oggetto» che comprendesse la vendita della società, intesa come unitaria di naviglio, personale e patrimonio, e l'assegnazione del servizio di continuità territoriale;
   tale procedura è disciplinata parimenti per la Società Saremar;
   alla regione Sardegna è stata, dunque, trasferita una società, la Saremar, che in ogni suo aspetto veniva inquadrata nel patrimonio e nell'organizzazione della stessa istituzione regionale, divenendo, come fa rilevare la Commissione europea, di fatto e in diritto, una società in house;
   la stessa regione, nello Statuto della società Saremar, dispone il suo inquadramento in regime di società «in house» con l'equiparazione a società pubblica;
   tralasciando l'aspetto dei termini temporali della norma, che non risultano perentori, emerge con chiarezza la volontà dello Stato di garantire, attraverso la norma richiamata, la continuità della società Saremar con particolare riferimento al personale che più volte è stato oggetto di puntuali richiami nell’iter parlamentare di approvazione della legge richiamata;
   sia per il personale della Tirrenia, che per quello delle società collegate come la Saremar, erano stati stipulati accordi sindacali di livello nazionale e governativo posti alla base della normativa, poi adottata, che aveva il fine di tutelare l'insieme della società e garantire il mantenimento della forza lavoro, assicurando la cessione contestuale, con l'azienda e il contratto di servizio;
   nella stessa relazione di accompagnamento allegata al provvedimento di legge si fa esplicito richiamo alla risoluzione della Commissione trasporti del 19 novembre 2008 con il quale si impegnava il Governo pro tempore «a prevedere altresì, nell'ambito della privatizzazione, adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del gruppo Tirrenia»;
   in tal senso è esplicita e non interpretabile la norma con la quale attraverso il comma 9, lettera a) punto 5 si dispone: «sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar...»;
   è, dunque, in forma esplicita, indicato in legge il soggetto destinatario del contratto di servizio, ovvero la Saremar, intesa come la società a cui deve essere affidato obbligatoriamente il contratto di servizio; è inoltre disposto, in maniera puntuale, «il mantenimento del servizio universale» per una durata non superiore a 12 anni;
   avendo indicato in modo esplicito, le procedure di contrattualizzazione e in modo puntuale, il nome della società Saremar, il legislatore ha inteso garantire la continuità di servizio della Saremar sia sul piano giuridico che occupazionale e finanziario;
   in tal senso, e proprio per questo motivo, risultano conseguentemente vincolate e non diversamente utilizzabili le risorse stanziate e affidate alla Saremar dal medesimo decreto-legge che all'articolo 19-ter, comma 16, prevede: «Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:
    a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
    (...)
    c) Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a. – regione Sardegna: euro 13.686.441»;
   tali risorse, richiamate nella legge del 6 agosto 2015 n. 125, sono state di fatto riaffermate all'articolo 8, comma 13-septies del decreto-legge n. 78 del 2015 con quale si è intesa confermare di fatto la disponibilità del finanziamento anche dopo i tempi previsti dalla norma originaria, non avendo abrogato la disposizione di cui al citato comma 9, lettera a) punto 5 dell'articolo 19-ter del decreto-legge 135 del 2009, convertito dalla legge 166 del 2009, che prevedeva l'obbligo di assegnare alla Saremar la proroga del servizio, fatte salve le procedure di eventuale privatizzazione della stessa società;
   è fin troppo evidente alla luce della comparazione dei testi normativi, che il legislatore abbia voluto ripetutamente ribadire la volontà di non dismettere le società generate dalla privatizzazione di Tirrenia e di mantenere rigorosamente accorpato il servizio di continuità territoriale con la stessa società/azienda in essere;
   il legislatore ha, eventualmente, semmai, previsto forme di privatizzazione della società ma senza scorporare il personale, il naviglio e la stessa ragione sociale del servizio;
   tutto questo con l'esplicita volontà di salvaguardare i livelli occupazionali della società Saremar, come del resto è avvenuto nella procedura di privatizzazione della Tirrenia, società capofila della stessa Saremar;
   i termini dell'applicazione della norma, nel senso richiamato, sono esplicitati nell'accordo di programma tra il Governo e la regione sarda del 3 novembre 2009 che all'articolo 3 si prescrive:
   comma 1. La regione Sardegna sarà tenuta a stipulare con la Società regionale un contratto di servizio per gli oneri di servizio pubblico...;
   comma 3 alla scadenza del contratto di servizio, di durata massima di 12 anni, la regione Sardegna sarà tenuta ad indire una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme, nazionali e comunitarie di settore per il riaffidamento dei servizi nel periodo successivo;
   in questo quadro è fin troppo evidente che la procedura di concordato pieno liquidatorio omologato deve obbligatoriamente tener conto dell'esistenza di una vera e propria assegnazione di fondi pluriennale a favore della società Saremar per la quale sussiste un già citato esplicito richiamo di legge di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge sopra richiamato, convertito dalla legge n. 166 del 2009 che, si ribadisce, dispone: «sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar...»;
   tale disposizione di legge non solo è pienamente in vigore ma è esplicita: prevedono contratti di servizio di durata non superiore ai dodici anni con la società Saremar;
   in base alla previsione legislativa alla Saremar spettano quindi contributi a partire dal 2010, sino al 2022 di 164.237.292 euro;
   tale contributo statale risulta di fatto esigibile dalla stipula della proroga prevista per legge con un ammontare futuro di 109.491.528 euro, considerando un termine che comprende il periodo 2015-2022;
   è fin troppo evidente che tali contributi statali non possono essere in alcun modo utilizzati per eludere il principio affermato in legge di mantenere in essere la società Saremar intesa come unicità tra servizio pubblico e fattori della produzione, dal personale allo stesso naviglio;
   l'unitarietà della società Saremar secondo l'interrogante è il presupposto del richiamo normativo, richiamo che il legislatore ha ribadito nella legge con la quale ha trasferito la società nella sua integrità alla regione Sardegna;
   aver ribadito in modo chiaro e inequivocabile che le convenzioni devono essere sottoscritte in regime di proroga per 12 anni con la società Saremar mette in capo alla società stessa, e a nessun altro soggetto, lo stanziamento dello Stato legato indissolubilmente al mantenimento del servizio universale di continuità territoriale con la società Saremar;
   in tal senso si è chiaramente espresso anche il Tribunale di Cagliari, sezione prima civile, che nel decreto del procedimento iscritto al n. 25 del ruolo concordati per l'anno 2014 a pagina 5 dispone: «La cessione delle navi nel contesto del concomitante affidamento tramite gara pubblica del contratto di servizio da parte della regione autonoma della Sardegna potrebbe invece essere maggiormente vantaggioso per i creditori, specie di fronte all'eventualità di una liquidazione in tempi contratti o in sede fallimentare, qualora la modalità di cessione prevedessero una gara pubblica “a doppio oggetto”»;
   tale unitarietà rappresentata in modo chiaro e inequivocabile nelle procedure analoghe seguite per la cessione della Società Tirrenia nelle quali il legislatore ha inteso prevedere esplicitamente il «doppio oggetto» della gara;
   lo scorporo delle navi, con la vendita autonoma e indipendente dalla società, disattende secondo l'interrogante in modo evidente le indicazioni legislative sulla unitarietà della Saremar e contrasta con lo stesso auspicio ad una cessione «a doppio oggetto» indicato nel decreto del Tribunale di Cagliari;
   tale vendita separata del naviglio dal resto della società non risulta all'interrogante essere stata autorizzata da nessun provvedimento giudiziario che, considerata la portata e le gravi conseguenze della separazione proposta, avrebbe dovuto essere prevista in modo esplicito nel decreto di apertura della procedura di concordato preventivo;
   tale indicazione, per la vendita del naviglio, sarebbe emersa, a quanto risulta all'interrogante, nel corso di una riunione presso l'assessorato regionale, alla quale avrebbero partecipato alcuni degli stessi liquidatori giudiziali;
   è fin troppo evidente che il venir meno della flotta pregiudica in modo evidente e irrevocabile il dispositivo di legge in essere che indica la Saremar come la società destinataria del contributo pubblico di 13.686.441 euro per 12 anni in base all'autorizzata proroga del servizio pubblico di collegamento con le isole minori attraverso una legge dello Stato;
   la vendita delle navi rischia di generare un danno rilevante, considerato che la Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata in merito al ricorso proposto dalla regione Sardegna attraverso la Saremar avverso la condanna alla restituzione dell'aiuto di Stato riconosciuto dalla Commissione europea;
   a questo aspetto si aggiunge che non risulta valutata la portata dell'impugnativa della lettera di licenziamento da parte dei dipendenti considerato che gli stessi, in base a tutte le norme nazionali vigenti e ad un esplicito riconoscimento della Commissione europea, sono riconosciuti come dipendenti di una società che opera come strumento della regione Sardegna nell'attuazione di politiche di sviluppo e di servizio e, quindi, come tale inquadrabile a tutti gli effetti come società in house, così come esplicitamente previsto nello Statuto della società. Risulta evidente che se la definizione dei ricorsi fosse a vantaggio del personale, si sarebbe dinanzi ad una società con personale marittimo senza navi;
   all'interrogante appare inoltre destituita di fondamento la possibile previsione di una clausola sociale nella gara per l'affidamento del servizio considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esplicitamente dichiarato, in un parere formale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che si tratterebbe di una clausola «anticorrenziale» e come tale non legittima. In particolar modo nella comunicazione del Presidente dell'Autorità si precisa: «in questa prospettiva e, in particolare, in assenza di una chiara individuazione del perimetro del personale assegnato in maniera prevalente alle attività relative ai servizi oggetto di gara, la predisposizione di un bando di gara contenente una clausola di protezione sociale finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali – seppur sotto forma di meccanismo premiale nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – appare idonea a ridurre in modo apprezzabile l'interesse alla partecipazione da parte di nuovi operatori e dunque ad influenzare in modo anticoncorrenziale l'esito stesso della procedura di selezione»;
   tale scorporo rischia quindi di:
    pregiudicare in modo irreversibile l'utilizzo del contributo affidato direttamente alla Saremar;
    privare la società del bene principale della flotta, che, insieme ai lavoratori, risulta essenziale per il mantenimento in essere del servizio universale e della continuità territoriale con le isole minori;
    generare un danno erariale in relazione al mancato pronunciamento della Corte di giustizia europea e all'esito dei ricorsi del personale dipendente;
    pregiudicare l'affidamento alla Saremar della proroga prevista per legge per il mantenimento del servizio pubblico;
    favorire, attraverso l'eliminazione della Saremar, concorrenti privati che, in base alla delibera del 7 agosto 2015 della giunta regionale, sono stati individuati in modo puntuale sia nei parametri finanziari che gestionali;
   risulta all'interrogante che la società Delcomar, ancor prima della pubblicazione del bando di manifestazione d'interesse per la vendita della flotta, abbia reiterato ben due domande d'acquisto, la prima il 9 febbraio 2015, senza indicare un'offerta precisa, ma dichiarandosi interessata all'acquisto della flotta o anche ad unità navali singole e, successivamente, in data 9 luglio 2015, proponendo un'offerta di 4.200.000 euro per l'acquisto dell'intera flotta. Tale offerta, ad avviso dell'interrogante, potrebbe di fatto finire per precostituire, nei modi e nei tempi, una sorta di prelazione temporale e propone di fatto una modalità con indicazione di una proposta economica, pari a quella avanzata poi nell'avviso pubblico del mese di ottobre 2015 da parte dei liquidatori giudiziali;
   tale procedura di vendita, oltre che risultare all'interrogante irragionevole e illogica rispetto alle disposizioni di legge e alle indicazioni dello stesso tribunale, appare poco trasparente, considerato che l'offerta economica preventiva costituisce di fatto un elemento che nega la concorrenzialità nell'acquisto stesso;
   l'interrogante ritiene necessario segnalare la coincidenza dei requisiti minimi indicati il 7 agosto 2015 dalla giunta regionale nella delibera regionale di indirizzo per la predisposizione della gara per poter concorrere all'affidamento dei servizi di continuità territoriale per le isole minori e quelli detenuti dalla società Delcomar che ha avanzato richiesta di acquisto della flotta e che svolge analogo servizio fuori convenzione nelle stesse isole minori;
   l'assessore regionale, infatti, ha proposto alla giunta regionale stringenti e precisi requisiti per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi. In particolar modo sulla delibera è scritto: «Sul punto ritiene che i requisiti minimi di partecipazione alla gara vadano individuati nei seguenti: – avere svolto nel triennio precedente, almeno un anno di servizi di cabotaggio marittimo per il trasporto di passeggeri e merci; – avere un fatturato, nel triennio precedente, di almeno 20 milioni di euro per servizi di cui sopra; – avere, nel triennio precedente, percorso almeno 150 mila miglia per i servizi di cui sopra»;
   a parere dell'interrogante tali requisiti indicati dalla regione, nella fattispecie dall'assessore, coincidono in tutto o in parte con quelli dell'unico operatore che opera privatamente sulle stesse rotte esercitate dalla Saremar e pertanto, l'eliminazione della Saremar, attraverso la vendita, secondo l'interrogante arbitraria, delle navi, finirebbe per favorire determinati privati;
   è fin troppo evidente che non esiste nessuna possibilità, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti, di affidare, posta anche l'illegittimità di tale procedura, entro il 31 dicembre 2015 il servizio di continuità territoriale per il collegamento delle isole minori;
   la vendita delle navi rischia, dunque, di essere il presupposto di un possibile affidamento ad un privato in termini provvisori delle rotte delle isole minori;
   eventualità, questa, che risulta all'interrogante già abbondantemente caldeggiata dall'assessore regionale in ripetute occasioni. In tal senso non è destituita di fondamento l'ipotesi che si voglia affidare tale servizio in condizioni di provvisorietà alla stessa società privata Delcomar che opera su quelle rotte, avendo essa, ad avviso dell'interrogante, i parametri indicati nella delibera della giunta regionale;
   con la vendita delle navi, scorporandole dal resto della società, si impedirebbe alla stessa Saremar di poter ottenere non solo la proroga del servizio per 12 anni, come disposto dalla legge nazionale, ma anche quella temporanea in attesa di definire la gestione ordinaria perché sarebbe venuto meno il presupposto essenziale: la disponibilità delle navi;
   lo scorporo finirebbe secondo l'interrogante per essere lo strumento con il quale favorire il privato che sarà beneficiario dell'affidamento diretto e provvisorio del servizio di continuità territoriale con le isole minori;
   l'interrogante ha anche formalizzato alla procura della Repubblica la situazione che si sta generando sul concordato preventivo Saremar s.p.a. n. 24 del 2014 e sull'affidamento del servizio, segnalando i reiterati incontri tra l'assessore regionale Massimo Deiana e l'armatore della Delcomar Franco Del Giudice, svoltisi ripetutamente nel comune di Carloforte Tali incontri sono stati documentati fotograficamente da cittadini che hanno trasmesso segnalazioni all'interrogante e numerose testate hanno pubblicato le immagini sulla frequentazione estiva;
   l'accanimento regionale a perseguire il concordato preventivo si configura secondo l'interrogante come un atto del tutto inaccettabile, tale di fatto da eliminare l'unico soggetto legittimato a gestire tale servizio per favorire una gestione privata;
   come indicato dai giudici, la mancata effettuazione della gara «a doppio oggetto» costituisce un atto in contrasto con le leggi nazionali, oltre che un grave danno sia per i creditori che per la stessa regione e pertanto occorre porre in essere ogni azione tesa a ripristinare il contratto in essere della Saremar fino al 2022 e, successivamente ed eventualmente, procedere alla gara «a doppio oggetto» –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire con somma urgenza al fine di assicurare il rispetto delle norme nazionali e degli accordi Stato-regione;
   se non ritenga di dover assumere iniziative volte a chiarire formalmente che la Saremar è titolare a tutti gli effetti di una proroga contrattuale prevista per legge per dodici anni a partire dal 2009 e che l'ammontare complessivo di 109 milioni di euro residui non può essere affidato a terzi;
   se non ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, al fine di evitare che tale piano di smobilitazione di Saremar possa configurare un vantaggio a favore di privati individuati a priori con requisiti fortemente limitanti ed escludenti;
   se non ritenga, anche alla luce delle implicazioni comunitarie, di dover assumere le iniziative di competenza per la definizione dei contenziosi aperti (Corte di giustizia europea e dipendenti), per evitare di pregiudicare in modo grave e irreversibile l'attività gestionale della Società Saremar privandola del bene essenziale del naviglio in contrasto con le norme nazionali. (5-06670)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-06670

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Vallascas e Pili in quanto vertono su medesimo argomento.
  Faccio presente che la mancata attuazione delle norme di cui alle leggi nazionali n. 166 del 2009 e n. 163 del 2010, nonché di quanto sancito dall'Accordo di Programma Stato-Regioni del 3 novembre 2009, le quali prevedevano l’iter per il riassetto della disciplina dei collegamenti marittimi pubblici a carattere regionale fra la Sardegna e le proprie isole minori, è dipesa esclusivamente dalla circostanza che la regione Sardegna non ha avviato nei tempi previsti le procedure per la privatizzazione, non consentendo, pertanto, il trasferimento delle risorse economiche messe a disposizione dalla citata legge n. 166 del 2009 per lo svolgimento dei servizi in argomento.
  Inoltre, la stessa Regione impose nel 2011 alla Saremar l'esercizio di rotte di collegamento con il continente che successivamente furono oggetto di procedura di infrazione da parte della UE e che determinarono l'emanazione della Decisione – C/2013/9101 final – del gennaio 2014. Per effetto di tale decisione, Saremar ha dovuto restituire oltre 10 milioni di euro, il che ha determinato il dissesto economico della società.
  A seguito dell'apertura della procedura di concordato preventivo, si è resa impossibile l'applicabilità delle norme sopracitate, che prevedevano, nell'ambito della privatizzazione, la cessione del compendio aziendale (divenuto indisponibile) e la stipula del contratto di servizio per la gestione delle rotte, quali presupposti per fruire del finanziamento statale. Peraltro non è stato possibile formulare altre ipotesi di salvataggio per la società Saremar conformi con la normativa europea in materia di compatibilità di aiuto di Stato.
  È quindi intervenuto il legislatore nazionale che, al fine di garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e le proprie isole minori, ha approvato la legge n. 125 del 6 agosto 2015, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, che, all'articolo 8, comma 13-septies, ha previsto che le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto; tale gara dovrà essere gestita dalla regione Sardegna.
  Aggiungo che, l'articolo 1, comma 485, della legge di stabilità 2016 ha integrato il citato articolo 8, comma 13-septies, prevedendo la possibilità di utilizzare, entro il 30 giugno 2016, le risorse stanziate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la Regione, anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima Saremar.
  Tutto ciò premesso, nel ricordare che il MIT è competente in questa materia esclusivamente ai fini dell'erogazione contabile per la regione Sardegna dei fondi statali inderogabilmente fissati dalla sopracitata normativa per il compimento dei servizi in argomento, faccio presente che rispetto alla questione dell'evoluzione della vicenda Saremar si è, ad oggi, unicamente a conoscenza che la regione Sardegna, con proprie delibere approvate nel corso del 2015, stabiliva il termine del 31 dicembre 2015 per la cessione di tutti i beni aziendali della Saremar, con conseguente estinzione della società e quindi conseguente impossibilità di procedere alla sua privatizzazione.
  Per completezza d'informazione, quanto alla proroga in capo alla Saremar, specifico che in realtà i dodici anni si riferiscono alla durata del nuovo contratto di servizio da stipularsi fra la regione Sardegna e l'acquirente di Saremar, che si sarebbero dovuti calcolare agli esiti della procedura di privatizzazione, la quale non si è mai effettivamente realizzata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di prestazione di servizi

Corte di giustizia CE

contratto