ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06660

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 14/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/10/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/10/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06660
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   durante la conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto decreto-legge Competitività è stato approvato un emendamento che ha eliminato gli incentivi sul carburante che sarebbero equamente spettati al Polesine per la presenza del rigassificatore al largo di Porto Levante (Porto Viro), così come ad altre aree del Paese interessate alla produzione di idrocarburi;
   il rigassificatore di Portoviro, con la capacità di fornire circa il 10 per cento del fabbisogno italiano di gas, rappresenta un impianto strategico per il Paese intero, altrimenti dipendente dalle sole forniture algerine e russe, con i rischi connessi e conseguenti all'instabilità politica dei Paesi produttori e di quelli attraversati dal gasdotto;
   l'ingiusta, e ingiustificata, discriminazione a danni del Polesine così operata non è mai stata sanata nonostante le reiterate promesse del Governo;
   dopo aver preso ufficialmente l'impegno alla Camera di ripristinare la situazione preesistente il 5 agosto 2014 prima del voto finale sul decreto-legge n. 91 del 2014, lo stesso viceministro De Vincenti, durante l'approvazione della legge di stabilità 2015, ha nuovamente ribadito la volontà del Governo di ridurre il prezzo carburante, così come prevedeva la legge n. 99 del 2009 prima di essere modificata, nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi o attività di rigassificazione offshore, come nel caso veneto, vista la presenza al largo delle costa di un impianto di stoccaggio e rigassificazione tra i più grandi d'Europa;
   ugualmente, il 6 agosto 2014, in sede di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/02568-AR/040, a prima firma Busin, in cui si impegnava ad individuare «in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate delle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti off-shore»;
   in seguito, lo stesso Governo ha preso un secondo impegno ufficiale, accogliendo come raccomandazione, durante la conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto Sblocca Italia, l'ordine del giorno n. 9/02629-AR/037, a prima firma Busin, in cui si impegnava «a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni (...) e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti offshore, che sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale»;
   gli incentivi, però, ad oggi, non sono stati ancora ripristinati creando una situazione di netta disparità che vede gli abitanti del Polesine affatto ricompensati del sacrificio ambientale che hanno accettato per il vantaggio dell'intera collettività nazionale e che altre regioni hanno rifiutato in considerazione dell'impatto ambientale che avrebbero avuto impianti analoghi –:
   per quale motivo il Governo non abbia ancora dato seguito agli impegni presi formalmente davanti le Camere e se non reputi doveroso provvedere, al più presto e con le opportune iniziative di carattere tributario, al ripristino degli sconti carburante per gli abitanti interessati nell'area del rigassificatore al largo di Porto Levante, al fine di ricostituire una situazione di equità e giustizia rispetto alle altre aree del territorio nazionale che godono di questi vantaggi fiscali proprio in ragione della presenza di infrastrutture nocive per la salute dei cittadini, ma considerate strategiche per l'economia e lo sviluppo di tutto il Paese. (5-06660)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06660

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita iniziative normative volte a ripristinare il beneficio fiscale consistente in uno sconto sul prezzo del carburante in favore degli abitanti del Polesine in ragione della presenza del rigassificatore al largo di Porto Levante, così come in altre aree del paese interessate alla produzioni di idrocarburi.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che la questione rappresentata nel documento di sindacato ispettivo è correlata all'applicazione delle c.d. royalties corrisposte dai titolari di concessione di coltivazione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, materia che rientra nella competenza del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009 n. 99, disponeva che le predette royalties venissero incrementate dal 7 per cento al 10 per cento e che le entrate derivanti dall'incremento fossero destinate ad alimentare un apposito «Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
  In base ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 45, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dovevano essere definiti da un lato le modalità procedurali e di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti, dall'altro la destinazione annuale delle somme spettanti a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute; le somme dovevano infine «compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto».
  Nel corso dei lavori di predisposizione della normativa di attuazione, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato che un'eventuale riduzione di accisa su base locale fosse in contrasto con il quadro di riferimento comunitario in materia di accise ed in particolare con la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La predetta direttiva infatti non contempla, nell'ambito delle riduzioni ed esenzioni di aliquota di accisa espressamente consentite, la possibilità, per gli Stati membri, di applicare differenziazioni di accisa a livello territoriale.
  Analogamente, anche una riduzione del «prezzo alla pompa» dei carburanti potrebbe essere ritenuta dalla Commissione europea come una modalità surrettizia per realizzare una riduzione di accisa su base territoriale, e conseguentemente essere oggetto di censura.
  Comunque i decreti ministeriali successivamente emanati non hanno disposto una riduzione di accisa sui carburanti quanto piuttosto la generale erogazione di benefici economici agli aventi diritto.
  Tale impostazione è stata confermata dal legislatore che, con l'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha modificato la denominazione del Fondo, espungendo il riferimento «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» e qualificando come «Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card [...]».
  Per quanto concerne i destinatari dei benefici del Fondo, accanto ai «residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi», l'originaria versione dell'articolo 45 della legge 99 del 2009 faceva riferimento anche alle regioni interessate «dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
  Successivamente, il comma 1, dell'articolo 30-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, introdotto in sede di conversione del decreto legge, ha ridotto la portata del beneficio escludendone dall'applicazione i residenti delle predette Regioni interessate dalle attività di rigassificazione.
  Alla luce di quanto suesposto, deve osservarsi che, al fine di rispettare i saldi di finanza pubblica, il ripristino dell'agevolazione in argomento, nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, determinerebbe un ampliamento della platea dei beneficiari e, pertanto, sarebbe conseguentemente ridotta l'entità del beneficio spettante a ciascun soggetto residente nelle Regioni interessate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

idrocarburo

approvazione della legge

detrazione fiscale