Legislatura: 17Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/10/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/10/2015 Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 15/10/2015 Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 15/10/2015
SVOLTO IL 15/10/2015
CONCLUSO IL 15/10/2015
SANDRA SAVINO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
in seguito alle crisi di due importanti cooperative operanti nella regione Friuli Venezia Giulia e precisamente, Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli e Cooperative Carnia, recentemente verificatesi si sono determinati pesanti problemi per le decine di migliaia di piccoli risparmiatori che avevano investito le loro risorse finanziarie in queste realtà economiche;
i soci del primo gruppo di cooperative si sono visti riconoscere l'80 per cento del loro credito dal curatore, in fase di concordato preventivo, quota del credito che sarà peraltro recuperata in varie rate diluite nel tempo, mentre i soci del secondo gruppo di cooperative hanno scarse possibilità di recuperare anche solo una parte del loro investimento;
a questo gravissimo danno economico si sta aggiungendo ora una vera e propria beffa riguardante il calcolo dell'ISEE al fine dell'accesso a vari benefici di carattere sociale; in concreto ai fini del calcolo di tale indicatore i centri di assistenza fiscale inseriscono anche l'importo totale degli investimenti dei cittadini richiedenti nei due gruppi di cooperative in crisi citate in precedenza, anche se tali sfortunati risparmiatori non hanno la disponibilità di tali somme che risultano in tutto o in parte perdute o comunque ancora da riscuotere per la parte recuperabile;
a causa di questa interpretazione assurda della normativa in materia di determinazione dell'ISEE, che non tiene evidentemente conto della situazione reale, i soci delle cooperative citate risultano ulteriormente ed ingiustamente penalizzati in quanto non potranno beneficiare di agevolazioni in vari servizi pubblici risultando la loro capacità economica erroneamente gonfiata –:
quali siano i suoi orientamenti in relazione a tale assurda ed ingiusta situazione e come ed in quali tempi intenda intervenire per rimuovere tale palese ingiustizia che penalizza ulteriormente tanti piccoli risparmiatori che già hanno subito grave pregiudizio economico per la profonda crisi delle cooperative citate in premessa. (5-06658)
Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante fa riferimento a talune criticità in merito al calcolo ISEE, effettuato dai Centri di Assistenza fiscale, che avrebbero penalizzato i soci di alcune cooperative Friulane.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rilevano che le criticità prospettate dall'Onorevole non investono profili fiscali.
Il competente Ministero del Lavoro rappresenta quanto segue.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non innovando la disciplina precedente – decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 – all'articolo 5, comma 4, lett. g), disciplina le modalità di calcolo del patrimonio mobiliare, rilevante ai fini ISEE, in particolare con riguardo agli «altri strumenti e rapporti finanziari», tra i quali rientra anche la tipologia di investimento prospettata dall'interrogante, «per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b)» del medesimo comma dell'articolo 5.
Tale ultimo comma, infatti, prevede che il valore rilevante ai fini del calcolo Isee sia riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, con la conseguenza che, nel caso di specie, il valore rilevante ai fini del computo delle consistenze del patrimonio mobiliare sia da individuarsi nel saldo contabile dei detti strumenti/rapporti finanziari, proprio alla data del 31 dicembre 2014.
Pertanto, alla luce della cennata normativa viene in rilievo il valore del saldo contabile dei summenzionati strumenti/rapporti finanziari, alla data da ultimo indicata, senza che, ai fini del calcolo ISEE, sia necessaria l'effettiva disponibilità delle somme di cui trattasi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):conseguenza economica
cooperativa
investimento