ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAMANI VANESSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015
NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015
LAFORGIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/10/2015
Stato iter:
19/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2015
Resoconto COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 19/11/2015
Resoconto CAMANI VANESSA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/10/2015

DISCUSSIONE IL 19/11/2015

SVOLTO IL 19/11/2015

CONCLUSO IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06653
presentato da
CAMANI Vanessa
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   CAMANI, GIUSEPPE GUERINI, NACCARATO, MIOTTO, NARDUOLO, ROSTELLATO, ZAN, IACONO e LAFORGIA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2014 sono state presentate nel nostro Paese circa 65 mila richieste di protezione internazionale;
   nei primi cinque mesi del corrente anno 2015, sono state presentate altre 25 mila istanze volte al medesimo fine;
   proprio per fare fronte a questo afflusso straordinario di richieste, in forza del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il Governo ha disposto l'aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale fino ad un massimo di venti, mentre le sezioni delle medesime commissioni sono state incrementate fino a un numero di trenta; con il citato provvedimento si sono inoltre introdotte norme volte a velocizzare le procedure di esame delle istanze;
   per quanto attiene alle richieste di protezione depositate nel 2014, si rileva che una percentuale pari al 37 per cento degli esiti sul totale delle istanze esaminate si è concluso con un diniego del riconoscimento di qualsiasi protezione a favore degli stranieri richiedenti, per un valore assoluto di circa 13.400 dinieghi;
   per quanto riguarda invece l'anno in corso, la percentuale è aumentata attestandosi intorno al 47 per cento, per un totale in valore assoluto di circa 12 mila dinieghi;
   com’è noto, avverso la decisione di diniego della domanda di protezione internazionale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto della corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento;
   al fine di fronteggiare l'incremento del numero dei procedimenti giurisdizionali testé citati, il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha stabilito che il CSM predisponga un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati («A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare») –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo per affrontare il consistente numero di ricorsi avverso le decisioni di diniego alle domande di protezione internazionale. (5-06653)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-06653

  Con l'atto ispettivo in oggetto, l'onorevole Camani ripropone il delicato tema su cui questo Ministero è stato chiamato ad esprimersi in occasione delle mozioni presentate lo scorso 28 ottobre.
  Ci sia permesso ripercorrere, con alcuni dettagli più specifici, l'impianto argomentativo illustrato in quella sede.
  Il tema in esame rappresenta una delle questioni più complesse ed urgenti che il nostro Paese e la comunità internazionale sono chiamati ad affrontare ed è una priorità dell'azione di Governo, tanto sotto il profilo dell'adeguamento della normativa vigente che sotto quello delle misure organizzative necessarie a fronteggiare nella maniera più efficace le connesse esigenze.
  Il Ministro della Giustizia ha, peraltro, da tempo riservato al tema estrema attenzione.
  L'esame della materia in questione, di indubbia ed evidente delicatezza, impone in via preliminare la ricostruzione dell'attuale stato della normativa e delle competenze dei soggetti chiamati – a vario titolo e nelle diverse fasi del procedimento – alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
  È opportuno preliminarmente ricordare che l'adozione del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 – che novellando integralmente il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, ha dato attuazione alle direttive dell'Unione Europea n. 32 e n. 33 del 2013 – e l'emanazione del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 12 gennaio 2015, entrambi in vigore dal 15 settembre 2015, hanno profondamente innovato il procedimento amministrativo, allo scopo di introdurre, all'interno degli Stati membri, procedure comuni con riguardo al riconoscimento e alla revoca dello status di protezione internazionale.
  Si è in tal modo previsto che lo straniero che intenda ottenere protezione debba presentare la domanda di asilo, all'ufficio di polizia di frontiera o alla Questura competente, i quali informano il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e dei suoi doveri. Ove la domanda sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni, nonché al giudice tutelare per la nomina del tutore.
  Come è noto, gli organi di prima istanza sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui presenza sul territorio italiano è stata più che raddoppiata, portandoli dai 20 iniziali agli attuali 41, con provvedimenti emessi da questo Governo nel corso del 2014, proprio per rispondere al consistente aumento delle domande.
  Come riferito dal Ministero dell'Interno tali misure hanno già prodotto apprezzabili risultati: infatti, dall'inizio dell'anno alla data del 10 ottobre, le istanze definite dalle Commissioni territoriali sono state 46.490, con un aumento di circa il 70 per cento rispetto all'analogo periodo del 2014 e si attendono risultati ancora più significativi nel prosieguo, considerato che le neoistituite Commissioni e sezioni stanno operando solo ora a pieno ritmo e che ancora non è stato ancora raggiunto il tetto massimo di 50, essendo per ora operative – come detto – 41 Commissioni.
  La Commissione territoriale istruisce la pratica e provvede al colloquio personale con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi, prorogabili solo in casi eccezionali.
  All'esito dell'istruttoria, la Commissione territoriale riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ovvero rigetta la domanda per manifesta infondatezza o per mancanza dei presupposti. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
  Merita essere evidenziato, a tal riguardo, che sono stati oggetto di specifica considerazione i casi in cui il ricorrente sia stato raggiunto da un provvedimento di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, ed è stata in tal caso prevista una riduzione dei termini della metà, al fine di rendere ancora più tempestiva la procedura.
  Quanto al procedimento giurisdizionale, il giudice dell'opposizione decide con rito camerale e il suo sindacato, peraltro, investe il diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento gli riconosce in relazione alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza. Anche per questo è previsto che il cittadino straniero sia assistito da un avvocato, con possibilità di ammissione al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni di legge.
  La competenza per queste controversie è attribuita al Tribunale in composizione monocratica del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento impugnato e, nel caso in cui il ricorrente sia ospitato in una struttura del sistema di protezione o trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione, al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.
  In tale quadro normativo, come anticipato, al fine precipuo di contenere la durata dei procedimenti giurisdizionali, questo Governo, con il decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, ha introdotto un termine di sei mesi, dalla presentazione del ricorso, per la decisione da parte del Tribunale, ed analogo termine per il giudizio di appello e per quello avanti la Suprema Corte.
  Ciò premesso, con riguardo al quadro normativo di riferimento, occorre sottolineare che l'emergenza rappresentata dal consistente incremento dei ricorsi presentati ai Tribunali avverso le decisioni di diniego alla domande di protezione internazionale assunte dalle Commissioni territoriali competenti ha indotto il Governo e il Ministero della Giustizia ad assumere una serie di misure volte a dotare gli uffici giudiziari maggiormente interessati di più adeguate risorse umane e strumentali.
  Com’è noto, in sede di conversione del decreto legge n. 83 del 2015, è stata introdotta una specifica disposizione – articolo 18-ter – con cui si prevede che il Consiglio superiore della magistratura predisponga «un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione».
  Il Ministro della Giustizia ha, peraltro, offerto all'organo di autogoverno la più ampia collaborazione al fine dare completa e tempestiva attuazione alla nuova previsione normativa. Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 23 settembre scorso, ha già avviato il monitoraggio finalizzato alla pubblicazione degli interpelli rivolti ai magistrati da destinare agli uffici giudiziari che hanno registrato i maggiori incrementi del numero di procedimenti giurisdizionali.
  Il Ministero, per la parte di propria competenza, si è impegnato ad assicurare la spedita definizione delle procedure di applicazione extradistrettuale e, al contempo, sta elaborando nuove strategie per affrontare le criticità che i considerevoli flussi di migranti inevitabilmente comportano. E chiaro, infatti, che la portata epocale del fenomeno impone, in modo ineludibile, la necessità di esaminare strumenti nuovi ed ulteriori che consentano di fronteggiare l'emergenza mediante una gestione tempestiva ed efficace, che passi anche attraverso una sensibile riduzione dei tempi di esame delle domande di asilo.
  Sul punto, però, un dato deve essere adeguatamente evidenziato: le modifiche legislative più recenti sono già andate complessivamente nella direzione della riduzione dei tempi processuali.
  È proprio di questi giorni la notizia che nell'ultima edizione del rapporto «Doing Business» l'Italia ha registrato un miglioramento davvero notevole anche nel comparto giustizia, scalando così ben 37 posizioni, anche grazie alle riforme introdotte in materia di processo civile e di digitalizzazione dello stesso che stanno avendo effetti anche sui tempi di definizione dei processi.
  Ed è sempre nell'ambito delle scelte sinora compiute da questo Governo in materia di Giustizia – le quali, come appena rilevato, stanno già dimostrando la loro efficacia – che si è provveduto a stabilire, con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, così come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), nn. 1), 2) e 3), decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che alle controversie giurisdizionali in materia di riconoscimento della protezione internazionale si applichi il rito sommario di cognizione, che è un rito deformalizzato, anche in fase istruttoria.
  La fase giurisdizionale prende, dunque, avvio con l'impugnazione avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.
  Al fine di apprestare la massima tutela all'interessato, la proposizione del ricorso giurisdizionale sospende, automaticamente ed ex lege, l'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione impugnato, salvo che in alcune ipotesi tipiche, nelle quali si ravvisi un fumus di manifesta infondatezza o della strumentalità del ricorso.
  È anche importante ricordare che il Disegno di legge delega sulla riforma del processo civile, attualmente all'esame della Camera, prevede l'attribuzione delle controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 alle Sezioni della famiglia, istituite presso il Tribunale ordinario. Ciò consentirà una maggiore concentrazione della materia, rispetto all'attuale frammentazione, nonché, un complessivo accrescimento della specializzazione dei magistrati addetti a tale sezione.
  Sono, inoltre, allo studio ulteriori proposte normative di modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, sempre finalizzate ad accelerare i tempi di definizione e a semplificare i procedimenti giurisdizionali, anche attraverso l'istituzione di una sezione specializzata per la protezione internazionale, sul modello del Tribunale delle imprese.
  In attesa della evoluzione di tali iniziative sono già in atto diversi interventi, di natura organizzativa, non meno importanti dei primi, finalizzati ad assicurare sin dall'immediato una adeguata gestione dei flussi procedimentali in materia. È stata infatti già data indicazione alla competente Direzione Generale dei sistemi informativi di valutare le soluzioni di digitalizzazione dei flussi relativi a tale procedure, specie nella fase di trasmissione dalla sede amministrativa alla fase giurisdizionale.
  Come noto, la digitalizzazione comporta non solo una maggiore efficienza dei procedimenti, ma anche una progressiva contrazione dei tempi, specie perché elimina alcune fasi di lavorazione delle cancellerie.
  Tale processo di innovazione partirà necessariamente da alcune sperimentazioni.
  Presso il Tribunale di Catania – che, notoriamente, registra un imponente contenzioso in materia – è già stato avviato un progetto innovativo finalizzato alla digitalizzazione dei flussi di comunicazione e di accettazione con le Commissioni Territoriali, proprio allo scopo di risolvere le criticità finora rilevate, relative per lo più alla acquisizione in sede giurisdizionale delle informazioni e dei documenti già in possesso delle predette Commissioni nella fase amministrativa.
  È, inoltre, allo studio della competente articolazione del Ministero della Giustizia l'estensione di tale modello a tutti gli uffici giudiziari.
  Con riferimento alle misure organizzative, si fa presente come il programmato ingresso di nuove risorse di personale amministrativo destinati agli uffici giudiziari, possa costituire valido supporto alla più celere definizione anche di tipologie di procedimenti nella materia oggi in discussione. In questi giorni si stanno, infatti, completando le procedure relative al bando per mobilità di 1031 posti – pubblicato nel novembre 2014 ed integrato nel 2015 – e ulteriori previsioni di assunzione di personale in mobilità provinciale sono contenute nella legge di stabilità 2015 e nel disegno di legge di stabilità 2016.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato

giurisdizione giudiziaria