ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06640

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 501 del 13/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/10/2015
Stato iter:
14/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/10/2015
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 14/10/2015
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/10/2015

SVOLTO IL 14/10/2015

CONCLUSO IL 14/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06640
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Martedì 13 ottobre 2015, seduta n. 501

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   in base alla direttiva europea 1999/31/CE, nelle discariche non possono essere smaltiti rifiuti non trattati, e la separazione dei rifiuti destinati agli invasi deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o diminuire nel miglior modo possibile ripercussioni negative sull'ambiente nonché rischi per la salute umana;
   la direttiva 1999/31/CE – recepita in Italia con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed attuata con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 – individua come biodegradabile qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
   con la circolare U.prot.GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore, ha fornito delle indicazioni in merito alle forme di trattamento dei rifiuti, includendo la trito vagliatura tra quelle idonee a soddisfare gli obblighi contenuti nella normativa comunitaria di riferimento;
   il 6 agosto del 2013, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano una circolare avente per oggetto «termine di efficacia della circolare del Ministro dell'ambiente U.prot.GAB-2009- 0014963 del 30 giugno 2009», all'interno della quale viene precisato – in base a quanto asserito nel parere motivato della Commissione europea (prot. 9026 del 1o giugno 2012) e nel ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro la Repubblica Italiana (registro della Corte numero causa C 323/13) – che la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non può soddisfare, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE;
   in quell'occasione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che «con questa circolare viene definitivamente chiarito quali sono i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica dove non potrà arrivare mai più il cosiddetto “tal quale”, anche se sottoposto a tritovagliatura»;
   con la stessa circolare del 6 agosto del 2013, il Ministero ha invitato le regioni e le province autonome a osservare le precisazioni fornite, e ad adottare le iniziative conseguenti e necessarie al fine di assicurare il pieno rispetto degli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie;
   su questo argomento si è espressa la Corte di giustizia europea attraverso la sentenza del 15 ottobre 2014 in merito alla causa c-323/13. La Corte, tra le altre cose, ha stabilito che la mera compressione e/o triturazione dei rifiuti indifferenziati destinati a essere collocati a discarica non risponde ai requisiti posti dalla direttiva 1999/31/CE;
   l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 1, sostiene che: «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi»;
   l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 4, prevede: «le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini»;
   l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 5, prevede: «le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea –:
   quante ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano state emesse durante gli ultimi due anni dai presidenti delle giunte regionali dai presidenti delle province ovvero dai sindaci al fine di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tal quali ovvero trito vagliati all'interno delle discariche ubicate nel proprio territorio di competenza. (5-06640)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06640

  Il Ministero dell'ambiente è impegnato quotidianamente in una attività di verifica e controllo concernente le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti.
  Nel corso di tali operazioni di verifica condotte dalla competente Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, viene valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione delle menzionate ordinanze.
  In particolare, nell'ambito di tale attività di controllo si procede alla verifica dell'acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che si esprimono sulle conseguenze ambientali dell'ordinanza, nonché al monitoraggio della durata della stessa al fine di controllare il rispetto dei limiti di proroga che, anche in caso di eventuali reiterazioni, non possono superare i 18 mesi complessivi.
  Tali ordinanze, emesse da presidenti di giunta regionale, presidenti delle province ovvero da sindaci, hanno ad oggetto deroghe alle disposizioni in materia di rifiuti e presentano contenuti diversi che spaziano dal ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti adottate in occasione di avvenimenti calamitosi al proseguimento del servizio di gestione integrata oltre i termini contrattuali. Si tenga presente tuttavia che, in linea generale, le ordinanze emesse hanno carattere di natura emergenziale e possono prevedere deroghe alla normativa nazionale, ma non possono disporre in contrasto con la normativa comunitaria.
  Quanto alla consistenza numerica delle ordinanze in questione, si evidenza che negli ultimi due anni risultano pervenute alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente oltre 1.100 ordinanze dai contenuti diversi e provenienti da tutte le regioni italiane; il metodo di classificazione adottato, tuttavia, non consente di definire con esattezza quale sia il numero delle ordinanze adottate al fine di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tal quali o semplicemente tritovagliati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

rifiuti

lotta contro l'inquinamento