ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06520

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 493 del 30/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: CRIVELLARI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/09/2015
Stato iter:
05/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2015
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/11/2015
Resoconto CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/09/2015

DISCUSSIONE IL 05/11/2015

SVOLTO IL 05/11/2015

CONCLUSO IL 05/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06520
presentato da
CRIVELLARI Diego
testo di
Mercoledì 30 settembre 2015, seduta n. 493

   CRIVELLARI e ROSTELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 76 della legge 388 del 2000, il legislatore ha stabilito che i giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti), assunti come redattori o come collaboratori fissi o come corrispondenti devono essere assicurati esclusivamente con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
   una circolare, la cosiddetta «circolare Maroni» del 2003, fissa questo obbligo anche per le pubbliche amministrazioni e di conseguenza definisce il lavoro svolto presso gli uffici stampa degli enti pubblici come lavoro giornalistico, impegnandoli a versare i propri contributi previdenziali ed assicurativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
   il sindacato dei giornalisti ha, da tempo, segnalato la necessità di trovare una soluzione che salvaguardi quanto maturato senza mettere in discussione il principio generale affermato con l'unificazione nell'INPGI delle contribuzioni di tutti i giornalisti;
   la norma e la sua applicazione sono da considerarsi scelta di principio corretta, ma si debbono evitare conseguenze dannose per gli assicurati al momento del calcolo della pensione –:
   con quale metodo sarà conteggiata l'anzianità ai fini pensionistici, se vi sarà erogazione di un'unica pensione o se sarà nella facoltà dell'iscritto eventualmente optare, senza spese, per una delle due.
(5-06520)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06520

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Crivellari concernente il trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici, voglio ricordare preliminarmente che l'articolo 76 della legge n. 388 del 2000 ha sancito l'obbligo di iscrizione all'INPGI per i giornalisti professionisti e praticanti, anche se già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto attività di natura giornalistica. In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni iscritti all'ex INPDAP fino al 31 dicembre 2000 sono stati iscritti ope legis all'INPGI dal 1o gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, è proseguito senza soluzione di continuità.
  A seguito del cambio di iscrizione previdenziale, è sorto il problema in merito alla definizione della futura prestazione pensionistica dei lavoratori obbligati in forza di legge all'iscrizione all'INPGI, in particolare per i giornalisti dipendenti presso pubbliche amministrazioni, assicurati presso l'INPGI successivamente al 1o gennaio 2001 che, pur avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 almeno diciotto anni di contributi accreditati presso l'INPS (gestione ex INPDAP), non hanno maturato i requisiti anagrafici necessari per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
  Questi ultimi, infatti, possono accedere al trattamento pensionistico raggiungendo i relativi requisiti contributivi sommando i periodi accreditati fra la gestione ex INPDAP e l'INPGI avvalendosi delle disposizioni in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ottenendo la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema di calcolo contributivo.
  In alternativa, è possibile che i periodi assicurativi resi contenzione INPGI siano ricongiunti, a titolo oneroso, presso la gestione esclusiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, atteso che tale facoltà è attribuita ai dipendenti appartenenti all'area pubblica dall'articolo 9 comma 1 della legge n. 274 del 1991. Quest'ultima sarebbe l'unica alternativa, a disposizione del giornalista, sulla base della legislazione vigente, per non rientrare nel regime di applicazione del sistema di calcolo contributivo ai fini dell'erogazione dell'assegno pensionistico.
  Inoltre, faccio presente che l'articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012 ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2013, un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e alle forme sostituive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia. Tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.
  Da ultimo, si segnala che è altresì applicabile, in alternativa, l'articolo 3 della legge n. 1122 del 1955 (cosiddetta Legge Vigorelli) che consente il cumulo tra le anzianità contributive relative ai periodi coincidenti accreditate presso i due enti per il raggiungimento del diritto alla liquidazione di trattamenti pensionistici «pro quota» calcolati con le regole proprie di ciascuna gestione.
  Ciò premesso, la questione sollevata dagli onorevoli interroganti è stata già oggetto di riflessione e approfondimento da parte dell'INPGI. L'Istituto, interpellato al riguardo, ha rappresentato che una diversa soluzione della questione che possa prevedere l'introduzione di una forma di trasferimento contributivo a titolo gratuito tra l'INPGI e le diverse gestioni interessate determinerebbe l'insorgere di oneri a carico dell'istituto attualmente insostenibili sul piano finanziario, anche alla luce dei principi di autonomia gestionale dell'Ente di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale dell'INPGI.
  Segnalo, pertanto, che ulteriori e diverse soluzioni più favorevoli ai fini del trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici potrebbero essere valutate solo attraverso una modifica dell'assetto normativo attualmente vigente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni del settore delle comunicazioni

ente pubblico