ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06499

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 490 del 25/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: PORTA FABIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 25/09/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06499
presentato da
PORTA Fabio
testo di
Venerdì 25 settembre 2015, seduta n. 490

   PORTA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, sono state riformate con riferimento all'articolo 33 della Costituzione, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
   in particolare, con l'articolo 2, comma 2, della stessa legge i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, conferendo agli stessi: «... personalità giuridica (..) autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi»;
   con il comma 6 del citato articolo 2 si stabilisce che: «Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento»;
   la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente; la natura pubblica viene desunta da:
    a) esistenza di un sistema di controlli pubblici;
    b) partecipazione dello Stato o altro Ente pubblico alle spese di gestione;
    c) costituzione su iniziativa pubblica;
    d) esistenza di un potere di direzione in capo ad un ente pubblico;
    e) ingerenza di un ente pubblico nella nomina degli organi di vertice;
   i conservatori di musica, evidentemente, pur dotati dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, hanno natura pubblica e pertanto sono obbligati ad attenersi ai diversi principi fondanti: legalità, buon andamento ed imparzialità, autonomia e decentramento, sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, pubblicità e trasparenza, responsabilità, azionabilità delle situazioni giuridiche, sindacabilità degli atti amministrativi, finalizzazione dell'amministrazione pubblica agli interessi pubblici;
   da tempo presso i conservatori di musica si assiste, in tema di organico, ad una reiterata attività dei diversi consigli accademici che dichiarando «indisponibili» molte cattedre di insegnamento si pongono, ad avviso all'interrogante, in contrasto con i citati principi oltre che con direttive emanate, nell'ambito dei propri poteri, dal Miur;
   in particolare, è utile richiamare la nota del Capo dipartimento professor Marco Mancini avente ad oggetto «Organico anno accademico 2014/2015 – Personale Docente, Amministrativo e Tecnico»: «Come è noto la scrivente Direzione Generale è in attesa di ricevere l'autorizzazione alle assunzioni del personale docente richiesta con riferimento all'anno accademico 2013/14;
   al fine di consentire l'ordinato espletamento della predetta procedura che sembra oramai giunta ad una fase di imminente definizione, si reputa opportuno limitare considerevolmente le variazioni di organico che usualmente codeste Istituzioni deliberano in questo periodo dell'anno accademico in considerazione anche del fatto che risulta ormai completato il riordino dei settori scientifico-disciplinari e la definizione dei nuovi ordinamenti didattici;
   saranno pertanto valutate esclusivamente le deliberazioni di conversione di cattedre per oggettiva carenza di allievi documentata dall'andamento nell'ultimo triennio delle iscrizioni;
   sarà inoltre consentita la determinazione di indisponibilità esclusivamente delle cattedre liberate dai titolari trasferiti altrove qualora sia già stata deliberata la conversione in altra disciplina»;
   nonostante tali indicazioni il capo dipartimento il 5 settembre 2014 con nota n. 5619 era costretto a intervenire nuovamente: «Oggetto: Organico anno accademico 2014-2015 personale docente;
   con nota 3321 del 29 maggio scorso codeste istituzioni sono state invitate a comunicare, previa delibera degli organi interni, le eventuali variazioni di organico ritenute necessarie e indispensabili per una diversa programmazione dell'offerta formativa nei limiti dell'autonomia attribuita della legge 508/99 e Regolamenti attuativi. (...);
   si è constatato dall'esame delle delibero inviate da codeste Istituzioni che non sono state tenute in debita considerazione le indicazioni fornite, ma anzi sono state assunte decisioni, in particolare per le indisponibilità, che in molti casi non sono suffragate da alcuna motivazione o mantengono indisponibili cattedre che già erano state dichiarate tali negli anni accademici precedenti;
   inoltre, in molti casi le indisponibilità risultano riferite al mantenimento del personale docente attualmente già in servizio a tempo indeterminato;
   al riguardo si segnala che i ricorsi promossi contro le delibere caratterizzate da tali motivazioni sono stati accolti nella totalità dei casi e pertanto è necessario prevenire il contenzioso che vedrebbe soccombente l'Amministrazione;
   per quanto fin qui premesso si conferma che non sarà dato seguito alle conversioni e in particolare alle indisponibilità che non rispecchiano i criteri posti con la nota di cui in premessa. (...)»;
   da tempo, per altro, anche le organizzazioni sindacali avevano con forza evidenziato il problema, tra le tante ad esempio: «Nell'incontro svoltosi lunedì 25 giugno 2012 con il Ministro Profumo (...) l'Unams ha più volte ribadito (ed è ormai stanca di farlo) che nessuno, sindacato, amministrazione o quant'altro, senza un provvedimento normativo specifico, può stravolgere il sistema della mobilità (...). Ancora più grave appare l'illegale congelamento di cattedre che viene attuato da alcune Accademie e Conservatori. Sul merito esistono precise sentenze; purtroppo una certa impunità creatasi in determinate istituzioni, fa procedere le medesime con tale punitivo e barbaro sistema. La volontà è quella di volutamente creare un illecito, sperando che gli alti costi dei ricorsi, e la lentezza dei pronunciamenti, rispetto ai danni immediati scoraggino i soggetti colpiti. Gli autori di simile abuso sanno inoltre di non dover pagare nulla di tasca propria e sanno anche che, nel frattempo, avranno potuto disporre di una cattedra da affidare a qualcuno maggiormente gradito dell'avente diritto. Costui poi, anche perdendo successivamente la cattedra per intervento del tribunale potrà sempre godere dei titoli così accumulati, e rimarrà comunque grato al direttore compiacente di turno.»;
   particolarmente rilevante appare il richiamo espresso nella nota su citata dal direttore del Dipartimento, professor Mancini, ove segnala la soccombenza della amministrazione nella «totalità dei casi» relativamente ai contenziosi, con ciò avendo segnalato per tempo ai diretti interessati la prospettiva di arrecare consapevolmente un danno erariale nel caso di decisioni in contrasto con le indicazioni ricevute;
   numerosissime sono infatti le decisioni concordi espresse dai diversi tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato, tra le altre si vedano: Tar Lazio: (registro generale 10043 del 2013) del 22 maggio 2014 – (registro generale 7832 del 2013) del 22 maggio 2014 – (registro generale 7967 del 2012) del 20 dicembre 2013 – (registro generale 6835 del 2012) del 26 settembre 2012 – (registro generale 8959 del 2012) del 2 gennaio 2014 – (registro generale 7967 del 2012) del 10 gennaio 2013 – Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta) registro generale 1350 del 2015) del 3 aprile 2015, ove è addirittura il Miur a ricorrere contro il conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Milano;
   in tutte le richiamate decisioni, si ripete concordi, emerge in maniera univoca l'anomalia e l'arbitrarietà delle decisioni dei consigli accademici dei conservatori musicali relative a provvedimenti di indisponibilità di cattedre e/o a mancato utilizzo delle ordinarie procedure di mobilità. Di seguito, e per tutte, le puntuali argomentazioni espresse in una delle decisioni suindicate del Tar Lazio: «In particolare, le esigenze didattiche poste a sostegno delle determinazioni impugnate dovevano essere adeguatamente motivate se il Conservatorio di Santa Cecilia voleva procedere a congelamento della cattedra in questione o alla sua conversione in diverso settore disciplinare;
   né costituiva idonea motivazione – in assenza di elementi oggettivi e circostanziabili – l'esigenza di ricorrere a specifiche professionalità laddove non è indicata la ragione per la quale il ricorso alle procedure di mobilità, in presenza anche di domande di trasferimento, escludeva comunque la presenza di tali professionalità che potessero meglio soddisfare l'utenza del Conservatorio né era indicato quali fossero (e sotto quale profilo erano state individuate) tali specifiche professionalità, utilizzando il Conservatorio una motivazione “standard” e ripetuta per tutte le altre cattedre;
   (...) Così pure, in relazione alla delibera n. 2/12, deve riscontrarsi l'analoga carenza e illogicità di motivazione laddove è affermato che risulta accertata la necessità, stante l'esperienza maturata nei precedenti anni accademici, di poter disporre di docenti che oltre alla comprovata professionalità e competenza, requisiti questi sempre indispensabili e comuni anche al persona di ruolo, possano meglio coadiuvare l'azione di monitoraggio e verifica dell'Amministrazione come sopra delineata. (...) In ordine alla richiamata modalità di affidamento delle cattedra resa indisponibile a docente selezionato da apposita commissione e dotato di adeguati titoli artistici e professionalità, il Collegio non può porre in dubbio la validità del soggetto considerato sotto il profilo della sua professionalità ma nuovamente deve rilevare che manca ogni considerazione sulla circostanza per la quale adeguati titoli artistici e professionali non potevano essere riconosciuti anche ai soggetti interessati da procedure di mobilità per cattedre da rendere disponibili»;
   in altri termini va ribadito, anche alla luce delle su richiamate note ministeriali che i conservatori musicali devono soggiacere a criteri di selezione, reclutamento e impiego del personale docente, quali scuole di formazione statale e non enti privati, previsti dalle legge dal contratto collettivo nazionale decentrato vigenti, non rilevando sul punto l'autonomia statutaria loro attribuita;
   diffuse sono le, sedi in cui da anni si opera – in ragione di una strumentale applicazione dell'autonomia – una costante e ad avviso dell'interrogante arbitraria applicazione, e a volte violazione, di leggi, regolamenti, e disposizioni contrattuali; per tutte va richiamato il caso emblematico del conservatorio di musica «Alfredo Casella» a L'Aquila: qui da molti anni vi è la reiterazione di una generica motivazione con cui si dichiara «l'indisponibilità al trasferimento in entrata della cattedra di Clavicembalo, al fine di evitare contenzioso, essendo ancora valide le motivazioni sottoposte lo scorso anno accademico» (verbale del consiglio accademico del 3 giugno 2015) ottenendo il risultato di consentire l'insegnamento ad un docente di ruolo presso altro conservatorio, contemporaneamente negando il sacrosanto diritto a chi ha i requisiti per ottenere il trasferimento in mobilità –:
   quale attività di monitoraggio sia stata posta in essere dal Miur per verificare l'esatta entità numerica del fenomeno;
   quante siano le segnalazioni per danno erariale formulate dal Miur nei confronti dei responsabili di decisioni assunte in violazione di norme, ordinanze e contratti di lavoro relativamente ai fatti di cui in premessa, che hanno portato al pagamento di somme a carico del bilancio dello Stato;
   quante eventuali denunce siano state inoltrate all'autorità giudiziaria proposi dal Miur per i fatti di cui in premessa;
   quali iniziative cogenti si intendano adottare per evitare il ripetersi delle anomale situazioni di cui in premessa.
(5-06499)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

musica

ente pubblico

universita'