ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06482

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 489 del 24/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPONE SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/09/2015
Stato iter:
10/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 10/11/2015
Resoconto CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/09/2015

DISCUSSIONE IL 10/11/2015

SVOLTO IL 10/11/2015

CONCLUSO IL 10/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06482
presentato da
CAPONE Salvatore
testo di
Giovedì 24 settembre 2015, seduta n. 489

   CAPONE. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il 21 ottobre 2013, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, veniva approvato in sede congiunta dalle Commissioni lavoro e affari costituzionali l'emendamento n. 4148, a prima firma On. Teresa Bellanova, che consentiva l'accesso alle procedure concorsuali ai medici occupati nei servizi di pronto soccorso da dieci anni e in ogni caso con almeno 5 anni di prestazione, e soggetti a continue proroghe. Più nel dettaglio al comma 10, terzo periodo, si aggiungeva la precisazione: «nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»;
   tale emendamento interessava la platea dei professionisti cosiddetti «ex stabilizzati», già assunti ma con la stabilizzazione venuta meno per l'effetto combinato della pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale sulla legge regionale pugliese 4/2010 e nel dettato confermava quanto già precedentemente sancito nella legge 29 dicembre 2000, n. 401 «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario», articolo 2, comma 2: «la riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio...»;
   l'approvazione dell'emendamento sopra citato interveniva dunque a sanare una situazione palesemente paradossale: questi medici, infatti, erano già stati assunti e stabilizzati ma, per effetto della pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Puglia 4/2010, erano precipitati nel limbo della precarietà pur continuando a prestare la loro opera nei nosocomi del Paese;
   successivamente l'11 dicembre 2014, ad una specifica sollecitazione dell'interrogante circa i tempi, il Sottosegretario De Filippo confermava come fosse in dirittura d'arrivo il decreto che avrebbe reso possibile ai cosiddetti medici ex stabilizzati dei pronto soccorso l'accesso alle procedure concorsuali a tempo indeterminato, «ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza», in virtù della prestazione continuativa, di almeno cinque anni, negli stessi Presidi;
   in effetti in sede di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015) «Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità», all'articolo 2, dedicato alle «Procedure concorsuali riservate», si disponeva «gli enti entro il 31 dicembre 2018 possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1». Si specificava inoltre: tali procedure sono riservate, tra l'altro, anche «al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura»;
   desta dunque grande perplessità, anche relativamente alla mole di legittimo contenzioso che potrebbe derivarne, quanto contenuto nel documento «Linee Guida per l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015» ratificata in sede di Conferenza delle regioni in data 9 settembre 2015 che contraddice lo spirito e il dettato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inspiegabilmente definendo lo stesso «laconico» quanto alla disposizione oggetto della presente interrogazione, che viene secondo l'interrogante palesemente contraddetta e di fatto vanificata indicando come «il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»;
   in effetti tale indicazione rischia di creare un vulnus nell'applicazione coerente e corretta della norma, e un danno alla categoria dei cosiddetti ex stabilizzati, peraltro ingenerando nella scrittura dei bandi di concorso una situazione a macchia di leopardo come si evince da concorsi banditi successivamente e di inusuale confusione. Talché, come si evince da una pur sommaria verifica, gli stessi rischiano di articolarsi confusamente circa l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ledendo in tal modo un diritto sancito per legge ed esponendo peraltro le aziende ospedaliere e in ogni caso gli enti titolari dei concorsi a sgradevoli contenziosi –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda attivare, nell'ambito delle proprie competenze e alla luce di quanto in premessa, per garantire un diritto espressamente motivato in termini di legge e la corretta attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015; se il Ministro interrogato non ritenga necessario e urgente assumere ogni iniziativa di competenza per una parziale correzione di quanto contenuto nelle linee guida stante la loro natura non giuridicamente vincolante e allo stesso tempo gli esiti di dubbia legittimità che in ogni caso potrebbero determinarsi in seguito ad una loro applicazione; se il Ministro interrogato a questo punto non ritenga necessario ribadire l'interpretazione della norma garantendone una corretta attuazione, specificando l'accesso ai concorsi a tutela di quei medici dei pronto soccorso senza alcuna specializzazione ma con adeguata professionalità di servizio che hanno già guadagnato sul campo e nel tempo vista sancita per legge la professionalità adeguata. (5-06482)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06482

  L'articolo 4, comma 6 e seguenti, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede apposite procedure concorsuali riservate, da destinare al personale titolare di contratto a tempo determinato nelle Amministrazioni centrali.
  Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il legislatore, nella consapevolezza della peculiarità del settore, nell'ambito del quale la permanenza del blocco del «turnover» ha portato al reiterarsi del ricorso a forme di lavoro flessibile di tutto il personale, ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle procedure speciali di reclutamento destinate al personale con contratto a tempo determinato in sanità, e delle connesse proroghe dei contratti in essere.
  Al citato decreto si demandano, altresì, apposite disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, «nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».
  Nell'ambito dei lavori di predisposizione del decreto è stata approfondita, in particolare, la possibilità di far accedere alle procedure concorsuali riservate tutto il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, indipendentemente dal possesso della specializzazione.
  Tale possibilità si è tuttavia ritenuta preclusa, anche alla luce del confronto con le Amministrazioni concertanti, dalla stessa lettera della legge, che fa riferimento al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, «con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».
  Posto che la regola generale sancita dal decreto legislativo n. 502/1992, e dai successivi regolamenti attuativi per l'accesso al Servizio sanitario nazionale è quella del possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, la normativa non consente di derogare, in generale, al possesso di tale requisito, ma esclusivamente al possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
  In tal senso l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, in conformità a quanto previsto dal legislatore, prevede che: «Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti di cui all'articolo 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».
  Ne deriva che le linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni in data 9 settembre 2015 sono in linea con il dettato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
  Fatte salve le informazioni sopra rese, anticipo che nella consapevolezza della portata non completamente esaustiva della normativa sopra riferita, sono stati avviati approfondimenti, anche di natura politica, al fine di valutare la possibilità di un nuovo intervento normativo, volto a stabilizzare, in particolare, i professionisti già operanti a vario titolo nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza indipendentemente dal possesso del diploma di specializzazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

pronto soccorso

emendamento