Legislatura: 17Seduta di annuncio: 489 del 24/09/2015
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2015 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 24/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 17/11/2015 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 17/11/2015 Resoconto DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/09/2015
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/11/2015
DISCUSSIONE IL 17/11/2015
SVOLTO IL 17/11/2015
CONCLUSO IL 17/11/2015
DE LORENZIS, PETRAROLI, D'UVA. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
i trasporti pubblici sia locali che nazionali sono fondamentali per lo sviluppo economico dei territori e necessitano di essere potenziati e migliorati, soprattutto nei territori a forte richiamo turistico ed economico;
il trasporto delle biciclette nei treni è disciplinato dal decreto legislativo n. 70 del 17 aprile 2014, recante «disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario», entrato in vigore il 21 maggio 2014;
l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 70 del 2014 riguarda il trasporto delle biciclette a bordo dei treni, disciplinato anche dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1371/2007 e prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese ferroviarie, nel caso in cui non venga rispettato il diritto dei passeggeri di portare sul treno biciclette facilmente maneggiabili;
da fonti di stampa si apprende che le regioni che permettono ad oggi il trasporto gratuito delle bici sui treni regionali sono la Puglia, la Campania, l'Abruzzo, le Marche e la Liguria. In Lombardia e Toscana si può trasportare la propria bicicletta ma occorre abbonarsi annualmente;
sui treni nazionali (freccia bianca, freccia rossa, freccia argento, intercity e intercity notte) nonostante sul sito di Trenitalia sia presente una pagina intitolata «In treno con la bici», è vietato portare le biciclette salvo il caso in cui le stesse non siano smontate e contenute in apposita sacca le cui dimensioni da regolamento non devono essere superiori a 80 x 110 x 40 cm;
i treni internazionali, invece, sono abilitati al servizio citato: il trasporto della bici montata, in genere, avviene utilizzando appositi bagagli;
dalla petizione popolare a firma di Sara Poluzzi, del 4 gennaio 2015 presentata sulla piattaforma online Change.org (scritta per chiedere di poter trasportare la bici sul treno con un abbonamento nazionale mensile o annuale agevolato) si apprende che è crescente il numero di pendolari in Lombardia che utilizzano la bici ed il treno quotidianamente ed è ormai condivisa nella società la necessità di favorire pratiche virtuose che hanno effetti benefici sull'ambiente, la mobilità, la salute;
dalla medesima petizione si evince che nelle restanti regioni d'Italia, il trasporto sui treni regionali costa oltre i 3,5 euro giornalieri pari a circa 1000 euro annuali; in Emilia Romagna l'abbonamento annuale di 122 euro — nato da un accordo tra FIAT e Trenitalia è stato di recente annullato, in Lombardia, invece, l'abbonamento costa 60 euro;
sempre da notizie di stampa si apprende che la Federazione europea dei, ciclisti (ECF) ha calcolato che nel periodo 2014-2020 sono disponibili per gli Stati circa 6 miliardi di euro per finanziare progetti di ciclabilità. Ad oggi si contano progetti per un ammontare pari a poco più di 2 miliardi, di cui l'Italia detiene solo il 4 per cento, quindi non è una questione di mancanza di fondi (che ci sono e non sono utilizzati oppure vengono richiesti e spesi in altre grandi opere meno sostenibili) ma di mancanza di progetti per utilizzare questi fondi –:
quali iniziative intenda, per quanto di competenza, il Ministro interrogato porre in essere al fine di impegnare Trenitalia, in qualità di maggiore operatore ferroviario sul mercato, a garantire e rendere omogenea a livello nazionale la possibilità per i passeggeri di acquistare abbonamenti mensili ed annuali per il trasporto su velocipedi a due ruote in utilizzo condiviso. (5-06477)
Con riferimento ai quesiti posti, si fa presente che il trasporto delle biciclette in treno è disciplinato, come è noto, dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il quale stabilisce, tra l'altro, che le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.
L'articolo 6 del decreto legislativo 70/2014, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, prevede le sanzioni in caso di violazione della predetta norma europea.
Attualmente, come riferisce Ferrovie dello Stato Italiane (FS), il servizio ferroviario, sia esso a mercato (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), universale di media-lunga percorrenza o regionale, consente il trasporto di velocipedi a due ruote conformemente al Regolamento europeo e alle relative Condizioni generali di trasporto emanate da Trenitalia.
In particolare, i clienti Trenitalia hanno la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta su tutti i treni, qualora la stessa risulti di dimensioni non superiori a cm 80x110x40, sia smontata e contenuta in una sacca, ovvero si tratti di una bici pieghevole di ultima generazione opportunamente chiusa.
Con riferimento ai treni del trasporto regionale, è anche possibile trasportare, sui convogli riportanti l'apposito pittogramma bici (indicato anche in orario), velocipedi a due ruote, anche con pedalata assistita, di lunghezza non superiore a 2 metri, in ragione di una bicicletta massimo per viaggiatore.
In linea con quanto previsto dal predetto Regolamento europeo, il Personale di bordo può, comunque, non consentire il trasporto di biciclette qualora risulti pregiudizievole al servizio ferroviario.
A differenza di quanto avviene per le biciclette pieghevoli, il cui trasporto è in ogni caso gratuito, le singole Regioni hanno competenza esclusiva in materia di tariffe e di eventuali abbonamenti per il trasporto sui treni regionali dei velocipedi a due ruote.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto combinato
trasporto ferroviario
veicolo su rotaie