ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06380

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 481 del 14/09/2015
Abbinamenti
Atto 5/06378 abbinato in data 05/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/09/2015
Stato iter:
05/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2015
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 05/11/2015
Resoconto D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/09/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/11/2015

DISCUSSIONE IL 05/11/2015

SVOLTO IL 05/11/2015

CONCLUSO IL 05/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06380
presentato da
D'UVA Francesco
testo di
Lunedì 14 settembre 2015, seduta n. 481

   D'UVA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con la legge 2 agosto 1999, n. 264, sono state introdotte nell'ordinamento alcune limitazioni al sistema di accesso per i corsi di laurea di cui agli articoli 1 e 2, anche attraverso la programmazione ministeriale del numero di posti disponibili;
   in particolare, l'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, regola i criteri che devono essere utilizzati per determinare annualmente il numero dei posti a livello nazionale da assegnare ai singoli atenei per i corsi di cui all'articolo 1, quali medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria;
   secondo quanto disposto dallo stesso articolo, tale determinazione deve essere necessariamente disposta, con proprio decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo»;
   l'articolo 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2015, n. 463, dispone che «per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto»;
   l'articolo 2 dello stesso decreto prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, «è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale», evidenziandone l'uniformità organizzativa e normativa;
   l'articolo 3, infine, stabilisce che le modalità, i contenuti della prova di accesso e, soprattutto, i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non lasciando dubbi in merito a possibili assegnazioni non disposte attraverso provvedimenti ministeriali;
   con il decreto interministeriale 29 luglio 2015, n. 517, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha disposto, all'articolo 1, che «per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto»;
   nonostante le previsioni normative sanciscano, in maniera non equivocabile, che le azioni in materia di accesso ai corsi di medicina e chirurgia in tutto il territorio italiano siano regolate dalla disciplina «ad hoc», in data 26 agosto il quotidiano consultabile online «Il Giornale di Sicilia», riportando la possibile apertura presso la città di Enna di una nuova facoltà di medicina, in stretta collaborazione con l'università «Dunarea de Jos» di Galati, Romania, evidenziava una preoccupante — violazione di tali precetti;
   così come riportato dal quotidiano, sarebbero due i corsi di laurea da attivare, realizzati dalla fondazione «Proserpina», ed inaugurati alla presenza dell'ex senatore, oggi amministratore delegato della stessa, Mirello Crisafulli, nonché del neo assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi, e del rettore dell'università «Dunarea de Jos», Iulian Gabriel Birsan;
   «tale apertura», conclude l'articolo, rappresenterebbe «una possibilità ai tanti aspiranti medici che si sono bloccati ai test di ammissione», dal momento che come riportato da analogo articolo, pubblicato in data 28 agosto 2015, dalla rivista online «Rainews», »per accedere ai due i corsi di laurea, «medicina e farmacia» e «professioni infermieristiche» bisognerà frequentare 10 settimane di corso di lingua, e poi superare i test d'ammissione, essenziale sapere il rumeno», senza alcun test di ingresso e «con una retta annuale pari a circa 9 mila euro»;
   benché non si riscontri alcun atto ministeriale che autorizzi l'apertura ovvero l'attivazione dei corsi, ad avviso dell'interrogante in totale conflitto con tutte le disposizione normative citate in premessa sul tema dei corsi universitari di medicina e chirurgia, dagli stessi quotidiani si apprende come l'ex senatore Mirello Crisafulli abbia già assicurato «La laurea che noi rilasceremo sarà immediatamente valida in tutta Europa, Italia compresa» –:
   se il Governo sia mai stato a conoscenza della volontà di attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna, attraverso la collaborazione della fondazione «Proserpina» e della «Dunarea de Jos» di Galati, Romania;
   se, in assenza di preventive informazioni, si intenda urgentemente verificare la conformità alla normativa italiana in materia di accesso ai corsi universitari a numero programmato, dei corsi promossi dalle organizzazioni citate in premessa;
   qualora venissero verificate eventuali profili di non conformità alla normativa vigente, quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere. (5-06380)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-06380

  Gli Onorevoli interroganti, in relazione all'attivazione di corsi universitari in ambito medico-sanitario presso la città di Enna a seguito della convenzione stipulata tra la Fondazione Prosperina e l'Ateneo rumeno «Dunarea del Jos» di Galati, chiedono al Ministro se sia mai stato a conoscenza della volontà di attivazione di tali corsi universitari; se, in assenza di preventive informazioni, intenda urgentemente verificarne la conformità alla normativa nazionale; qualora venissero verificate eventuali profili di non corrispondenza alla normativa vigente, quali iniziative di competenza intenda intraprendere.
  Il Ministero, appresa la notizia dai mezzi di informazione dell'intenzione di attivare corsi universitari in ambito medico-sanitario presso la città di Enna, si è immediatamente adoperato per verificarne la legittimità; paventandosi l'ipotesi di pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa la possibilità di rilasciare titoli con valore legale.
  Si è da subito palesato il dubbio, infatti, che tali attività non fossero conformi all'ordinamento universitario italiano che dettaglia per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia, in modo preciso e puntuale, criteri e procedure ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato. In particolare, le università accreditate all'estero, devono rispettare le procedure previste dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 214 del 2004, attuativo della legge n. 148 del 2002, che ha ratificato la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio.
  Il Ministero, quindi, riscontrata la mancata attivazione delle procedure di cui al citato decreto ministeriale ed il mancato contesto autorizzatorio ivi previsto, ha diffidato gli interessati a porre in essere ogni attività e a fornire i chiarimenti del caso.
  In particolare, in data 1o settembre il MIUR ha diffidato la Regione Sicilia, l'Università «Kore» di Enna, l'Università romena «Dunarea des Jos» di Galati e la Fondazione Proserpina a fornire i necessari chiarimenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e dal porre in essere ogni attività non conforme alla legge in materia di riconoscimento delle Università straniere in Italia, con la precisazione che il MIUR disconosce al tempo stesso le eventuali attività già poste in essere in violazione di detta disciplina.
  Il 22 settembre scorso la Fondazione Proserpina è stata ulteriormente diffidata dal porre in essere ogni attività non conforme all'ordinamento universitario o che possa anche rivelarsi una pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa un'eventuale possibilità di rilasciare titoli che, disattendendo le procedure previste dal citato decreto, sarebbero privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. La Fondazione Proserpina, non ha tenuto in alcun conto le diffide ministeriali e ha dato concreto avvio all'attivazione dei suddetti corsi di laurea.
  La mancata attivazione delle citate procedure, ha indotto, quindi, il Ministero a ritenere illegittime le attività medico-sanitarie attivate nella città di Enna. A ciò si aggiunga che, il Dipartimento per le Politiche europee, cui il Ministero ha richiesto un parere in merito, ha espresso l'avviso che, considerato il complessivo quadro giuridico all'interno del quale va collocata l'intera questione, qualsiasi attività posta in essere è da considerarsi illegittima perché non conforme alla disciplina vigente in Italia (DM 26 aprile 2004, n. 214). L'Avvocatura Generale dello Stato, il 23 ottobre scorso, ha condiviso tale parere ed ha indicato al MIUR le azioni da intraprendere al riguardo.
  Pur volendo, infatti, richiamare il principio comunitario della libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE), cui le disposizioni del succitato decreto ministeriale vanno coordinate, e la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, occorre osservare che gli Stati membri possono disciplinare le modalità di accesso ed esercizio di un'attività di servizi, sul proprio territorio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità. Il diritto di stabilimento non costituisce, difatti, un principio avulso dal complesso di norme di diritto derivato dell'Unione europea e di quelle proprie degli ordinamenti nazionali.
  In particolare, per il caso che qui interessa, è inoltre la stessa Convenzione internazionale di Lisbona che consente alle parti contraenti (Stati) di subordinare le attività formative e/o di insegnamento superiore, poste in essere da istituti accademici stranieri operanti nel territorio di un altro Stato, a requisiti specifici previsti dalla legislazione nazionale.
  In ogni caso, l'applicazione dei principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) trova il necessario contemperamento nei principi fondamentali e di ordine pubblico propri degli Stati membri. Nel caso in esame, in particolare, si rinvia agli articoli 117, 32 e 33 della Carta costituzionale relativi: alla competenza esclusiva dello Stato sia in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che in ordine alla definizione delle norme generali sull'istruzione, al diritto alla salute e al diritto all'istruzione.
  Peraltro, va osservato che la recente giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 2651/2013 del Tar Lazio) occupandosi proprio del tema della filiazione di università straniera in Italia, ha chiarito che la formazione dei medici e degli infermieri trova la propria fonte nel diritto comunitario (Direttiva 2005/36/CE sostituita di recente dalla 2013/55/CE). Compete, quindi, allo Stato membro disciplinare l'offerta formativa che avvenga in un territorio diverso da quello ove ha sede l'università madre, ove questo crei una disparità di trattamento tra studenti italiani che seguono in Italia i corsi di medicina e chirurgia e scienze infermieristiche, rimanendo assoggettati alla normativa italiana, e studenti italiani iscritti presso l'università rumena che frequentano gli stessi corsi di studio sul territorio italiano, ma sono soggetti alle norme rumene.
  Alla luce quindi dei citati pareri del Dipartimento per le Politiche europee e dell'Avvocatura dello Stato, in data 26 ottobre, il Ministero ha trasmesso gli atti di diffida ministeriali sopra citati a tutte le Autorità competenti per materia e territorio rappresentando l'estrema delicatezza della vicenda, attese anche le rilevanti questioni di ordine pubblico che sono messe a rischio dall'attuazione dell'iniziativa in argomento, e la necessità che vengano adottati i necessari provvedimenti per la cessazione delle predette attività.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

insegnamento superiore

universita'