ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06246

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 04/08/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/08/2015
Stato iter:
05/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 05/08/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 05/08/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/08/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/08/2015

SVOLTO IL 05/08/2015

CONCLUSO IL 05/08/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06246
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con le due sentenze dell'8 luglio scorso (n. 14225 e n. 14226) la Corte di cassazione ha accolto il ricorso con cui il comune di Livorno aveva chiesto il pagamento dell'Ici (anni 2004-2009) a due scuole religiose di Livorno, condannandole in questo modo a pagare al comune gli arretrati dell'Ici per un totale di 422 mila euro;
   la Corte di Cassazione ha considerato infatti legittima la richiesta dell'amministrazione comunale livornese che nel 2010 spedì gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell'Ici per gli anni dal 2004 al 2009, ritenendo che la scuola svolgesse un'attività di carattere commerciale in ragione della retta pagata dai frequentanti;
   il comune di Livorno ha inoltre dichiarato che la sentenza avrà i suoi effetti non soltanto per gli importi dovuti per il 2010 e il 2011, ma anche sull'Imu del 2012;
   un simile precedente andrebbe quindi a colpire un intero comparto che svolge un'attività pubblica fondamentale sostituendosi ad un vuoto statale altrimenti incolmabile;
   lo stesso Sottosegretario all'istruzione, Gabriele Toccafondi, ha dichiarato che «Se le scuole paritarie devono pagare l'Imu molte aumenteranno le rette o chiuderanno. Lo Stato, di conseguenza, dovrà trovare nuove risorse per costruire nuove scuole e gestirle e la parità scolastica non solo sarà minima nel nostro Paese, ma proprio scomparirà». «L'Imu le scuole pubbliche statali non la pagano» – ha continuato il Sottosegretario – «ed è giusto che lo stesso valga anche per le scuole pubbliche non statali. Tutte e due fanno un servizio di pubblica utilità. Le paritarie chiedono una retta per coprire i costi dei contratti degli insegnanti e per le utenze»;
   infatti molte di queste scuole sembrano avere già i bilanci in rosso e buona parte, se dovessero sostenere anche la spesa del pagamento dell'Imu, rischieranno il fallimento, mentre, attualmente, nonostante l'importante funzione pubblica svolta, non pesano quasi nulla sul bilancio statale;
   in tutta Europa, le scuole paritarie sono sostenute sotto il profilo legislativo, economico e fiscale, al contrario, in Italia, non soltanto questi istituti non sono affatto supportati, ma vengono spesso osteggiati non tenendo in debito conto il vuoto che si potrebbe creare dalla loro scomparsa –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di esentare con certezza le scuole paritarie al pagamento dell'Imu per evitare la scomparsa di un numero consistente di istituti che adempiono ad un servizio pubblico e la cui chiusura potrebbe pregiudicare gravemente, non solo la libertà di scelta, ma il diritto stesso all'istruzione sancito dalla Costituzione. (5-06246)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 agosto 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06246

  In merito al question time in esame, occorre far presente che il Ministro dell'economia e delle finanze ha già riferito in Aula Camera nella seduta del 29 luglio 2015 in risposta ai question time, di analogo contenuto, presentati rispettivamente dagli Onorevoli Lupi e Ruocco, nonché, in Aula Camera, il ViceMinistro dell'economia, Senatore Morando, in risposta all'interpellanza urgente, anch'essa di contenuto analogo, presentata dall'Onorevole Gigli, nella seduta di venerdì 31 luglio 2015.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, è necessario sottolineare che le sentenze della Corte di cassazione numeri 14225 e 14226 dell'8 luglio 2015 riguardano esclusivamente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché concernono l'impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009, relativamente ad unità immobiliari per i quali gli enti religiosi reclamavano l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  La Suprema Corte, ribadisce, nella sostanza, quanto già stabilito in precedenti sentenze chiarendo che la disciplina concernente l'esenzione dall'ICI «era sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza: ragione per la quale essa avrebbe dovuto esser disapplicata».
  La circostanza che la controversia non riguarda l'IMU e stata sottolineata dalla stessa Corte di cassazione, la quale evidenzia che per ovviare alla possibile condanna da parte della Commissione europea «e stato poi approvato il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 91-bis», al quale è stata data attuazione con il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.
  La Commissione europea con la decisione C(2012)9461 final del 19 dicembre 2012, ha, in effetti, giudicato la disciplina ICI in questione un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno in base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
  La stessa decisione ha stabilito, invece, che l'esenzione dall'IMU, come disciplinata a seguito della entrata in vigore del citato articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, e dell'emanazione del regolamento approvato con decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.
  Peraltro il citato regolamento dispone, in ordine all'esercizio dell'attività didattica con modalità non commerciali, che debbano essere soddisfatti alcuni requisiti specifici tra i quali quello che l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  Alla luce di lati considerazioni si ritiene che non sia necessario, a seguito delle sentenze citate un intervento di modifica della normativa attualmente in vigore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

istruzione privata

diritto all'istruzione