ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06035

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 459 del 10/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPOZZOLO SABRINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 10/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/07/2015
Stato iter:
05/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/08/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/08/2015
Resoconto CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/07/2015

DISCUSSIONE IL 05/08/2015

SVOLTO IL 05/08/2015

CONCLUSO IL 05/08/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06035
presentato da
CAPOZZOLO Sabrina
testo di
Venerdì 10 luglio 2015, seduta n. 459

   CAPOZZOLO e CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13, comma 2, della legge delega sulla riforma fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, impegna il Governo, tra l'altro, ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi al fine di semplificare gli adempimenti e razionalizzare le aliquote;
   in attuazione delle richiamate norme è stato pubblicato il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, inoltre, sono state emanate le disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina (cosiddette sigarette elettroniche);
   le modifiche alla tassazione delle sigarette, divenute operative dal 1o gennaio 2015, concernono sia la struttura sia la misura dell'accisa; viene introdotto un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA: per effetto delle modifiche, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe — complessivamente — risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti; le modifiche investono anche i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 del 2015 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 62-quater del testo unico accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotta dall'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che prevedeva, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'imposta di consumo del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico sulle sigarette elettroniche, comprese le parti di ricambio, e sulle ricariche non contenenti nicotina;
   il citato decreto legislativo n. 188 del 2014 ha modificato l'articolo 62-quater inserendo il comma 1-bis, il quale assoggetta i prodotti da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, e costituiti da sostanze liquide, a un'imposta modellata in termini radicalmente differenti rispetto a quelli della norma oggetto di censura; si introduce così una nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, il cui livello di tassazione viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette; sono quindi sottoposti ad imposta di consumo anche i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette sigarette elettroniche; sono comunque esclusi dall'accisa i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo di tali liquidi;
   lo scopo dichiarato dal Governo delle suddette norme è di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco e generare nuove entrate per l'Erario;
   con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è consentita la variazione delle citate aliquote, al fine di assicurare la realizzazione delle maggiori entrate complessive nette previste dal citato decreto quantificate in 145 milioni di euro per il 2015 e 146 milioni di euro dal 2016;
   le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale –:
   se il gettito erariale realizzato nel primo semestre del 2015 derivante dall'introduzione della riforma in materia di tassazione dei tabacchi e dei loro succedanei sia in linea con le stime di previsione fornite in sede di approvazione del decreto legislativo attuativo della delega fiscale ovvero se vi sia la necessità di un intervento volto a modificare le aliquote, o di procedere ad una revisione della metodologia di calcolo per i prodotti succedanei al tabacco basata su criteri oggettivi legati alla peculiarità dei medesimi prodotti. (5-06035)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 agosto 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06035

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il gettito erariale realizzato nel primo semestre del 2015, derivante dalla riforma in materia di tassazione dei tabacchi e dei loro succedanei, sia in linea con le stime di previsione fornite in sede di approvazione del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, ovvero se vi sia la necessità di un intervento volto a modificare le aliquote o di procedere ad una revisione della metodologia di calcolo per i prodotti succedanei del tabacco.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riferisce quanto segue.
  Occorre premettere che il maggior gettito derivante dalla riforma del sistema fiscale dei tabacchi lavorati è stato ipotizzato sulla base di una previsione delle determinazioni che avrebbero assunto i produttori in materia di prezzi di vendita e sulla base di una stima dell'elasticità della domanda.
  Nel settore dei tabacchi, alla nuova tassazione, è seguito un aumento dei prezzi medi del 3,21 per cento, mentre la domanda si è contratta dell'1,30 per cento. La minore elasticità della domanda al prezzo rispetto ai periodi precedenti e rispetto alla specifica previsione spiega un maggior gettito nel primo semestre del 2015, rispetto all'analogo periodo del 2014, di euro 130,8 milioni a titolo di accisa e di euro 28,9 milioni a titolo di imposta sul valore aggiunto, per un totale di euro 159,7 milioni.
  Ciò significa che, su base annua, il maggior gettito derivante dalla riforma fiscale e dalle ripercussioni sui prezzi di vendita dei tabacchi lavorati dovrebbe essere quantomeno in linea con quello stimato in sede di relazione tecnica e, ove venisse confermato l'andamento in corso, addirittura superiore.
  Il gettito derivante dalla tassazione dei prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, in particolare dei prodotti liquidi da inalazione, è stato fortemente condizionato dal contenzioso che, fin dal 2014, ha di fatto impedito o resa incerta l'applicazione dei regimi fiscali.
  È poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, «nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo».
  Per quanto riguarda il nuovo regime di tassazione introdotto a decorrere dal 1o gennaio 2015, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in base ai dati contabili comunicati dai depositari autorizzati, risulta che nei primi sei mesi del 2015 è stata dichiarata un'imposta pari ad euro 3,4 milioni.
  Secondo le indicazioni dei produttori, il fatturato complessivo del settore è stimato intorno ai 350 milioni di euro su base annua, per cui l'incidenza fiscale del tributo su base semestrale è pari a circa l'1,94 per cento, mentre dovrebbe attestarsi in misura pari a circa il 35 per cento.
  Nella relazione tecnica allo schema di decreto legislativo n. 188 del 2014, il fatturato globale del settore, dopo l'introduzione delle nuove disposizioni, era stato stimato, in realtà, in misura più prudenziale, tra 240 e 180 milioni di euro.
  L'esiguità del gettito sin qui conseguito deriva da diversi fattori, tra i quali: l'incertezza dell'esito dei contenziosi attivati anche avverso la nuova normativa (ad esempio, con provvedimento inaudita altera parte del presidente del TAR Lazio è stato sospeso, proprio alla vigilia, il termine di pagamento del primo versamento, scadente il 15 giugno 2015; tale provvedimento è stato solo parzialmente confermato con le ordinanze cautelari n. 2900 e n. 2914 del 2015, con le quali, nel rinviare la decisione di merito all'udienza del 4 novembre 2015, è stato sospeso il pagamento dell'imposta di consumo solo sui prodotti che non contengono nicotina); comportamenti elusivi degli operatori, che potranno essere efficacemente contrastati una volta che saranno intervenute le decisioni giurisdizionali definitive di merito.
  Una precisa quantificazione delle prevedibili minori entrate per l'anno 2015 potrà essere operata solo all'esito dei predetti contenziosi e dei procedimenti di accertamento e riscossione, fermo restando, come già detto, che il complesso delle disposizioni recate con il decreto legislativo n. 188 del 2014 comporterà entrate erariali almeno pari, se non maggiori rispetto a quelle complessivamente previste nella relazione tecnica.
  Quanto alla metodologia di calcolo del tributo, l'attuale impostazione è coerente con la considerazione unitaria della domanda fumo/inalazione, ed è finalizzata a non alterare la concorrenza tra gli operatori del settore definendo un unico criterio di tassazione basato sul principio del «consumo equivalente». Le sigarette, i tabacchi senza combustione e i liquidi da inalazione costituiscono, in effetti, un unico mercato di riferimento e corrispondono a una domanda sostanzialmente omogenea di consumo di tabacco o di vapori. La legge ha tenuto conto della minore nocività di questi prodotti e ha stabilito l'applicazione di un'imposta ridotta al 50 per cento rispetto a quella gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (l’«equivalenza di consumo convenzionale» viene determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). Del resto, occorre considerare che la Direttiva europea n. 64/2011/UE sui prodotti tradizionali (sigarette con combustione) assoggetta a tassazione anche i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco (ad esempio, sigarette alle erbe), ma che rispondono agli stessi criteri previsti per questi ultimi (a meno che non siano considerati prodotti medicinali).
  Inoltre, si segnala che il contenuto di nicotina non è preso a riferimento nelle definizioni di basi imponibili dell'accisa comunitaria e che la nicotina non è l'unico elemento di rischio connesso al fumo, come emerge dalla «Decisione» del 18 ottobre 2014 dell'OMS (VI Sezione).
  In conclusione, non si ravvisano, allo stato, motivi per modificare l'impostazione dell'accisa recentemente disposta con il decreto legislativo n. 188 del 2014.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria del tabacco

tabacco

manutenzione