ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05981

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 455 del 06/07/2015
Abbinamenti
Atto 5/06292 abbinato in data 22/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2015
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2015
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2015
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/07/2015
Stato iter:
22/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/10/2015
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 22/10/2015
Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/07/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/10/2015

DISCUSSIONE IL 22/10/2015

SVOLTO IL 22/10/2015

CONCLUSO IL 22/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05981
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Lunedì 6 luglio 2015, seduta n. 455

   CHIMIENTI, VACCA, LUIGI GALLO, MARZANA, SIMONE VALENTE, D'UVA e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il 15 marzo 2010 è stato emesso il decreto del Presidente della Repubblica n. 88, denominato «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ridotto l'orario delle materie dei corsi di studi delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e professionali;
   le linee generali di riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore hanno riguardato, tra le altre cose, la semplificazione dei piani di studio e la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;
   sulla base di quanto previsto dallo schema di regolamento per il riordino degli istituti tecnici, gli istituti tecnici si articolano adesso in 2 settori, a fronte dei precedenti 10, e in 11 indirizzi, a fronte dei precedenti 39, mentre il monte orario settimanale scende a 1.056 ore annuali comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica, pari a 32 ore settimanali, contro le precedenti 36 ore;
   la decurtazione voluta dalla cosiddetta riforma Gelmini ha originato, secondo le parole di Marco Paolo Nigi, segretario generale Snals-Confsal, rilasciate al Corriere della Sera il 14 maggio 2015, «una diminuzione dell'offerta formativa, un danno agli alunni e alla scuola e una serie di licenziamenti di docenti»;
   con il riordino degli istituti tecnici e professionali, si è inoltre assistito all'aumento progressivo degli esuberi riguardanti gli insegnanti delle suddette materie ad indirizzo tecnico, con la conseguente concreta perdita della possibilità di un reintegro nel sistema scolastico, andando ad infoltire la già considerevole lista dei soprannumerari;
   sulla questione della riduzione di orario complessivo, disposto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 88 del 15 marzo 2010 e dai relativi decreti interministeriali di attuazione si è espresso in prima battuta anche il Consiglio di Stato;
   mediante la sentenza n. 4535 del 29 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha messo in luce come sia irragionevole che la riduzione dell'orario complessivo sia stata attuata incidendo su discipline relative a classi di concorso dotate di un monte orario annuale di una certa consistenza, anziché su quelle dotate di orario annuale già molto contenuto;
   anche il Tar del Lazio, con la sentenza n. 03527/2013, passata in giudicato, ha annullato:
    a) il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010 nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera b), determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti professionali;
    b) il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera b), determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici;
    c) il decreto interministeriale n. 61 del 2010 nella parte in cui, nelle premesse, all'articolo 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici;
    d) il decreto interministeriale n. 62/2010 nella parte in cui, nelle premesse, all'articolo 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali;
    e) i decreti interministeriali nn. 95 e 96 del 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali predetti;
   nella sentenza si legge, tra l'altro, che la riduzione del 20 per cento dell'orario scolastico nelle seconde e terze classi degli istituti professionali e nelle seconde, terze quarte classi degli istituti tecnici è destinata ad incidere sulle materie caratterizzanti i corsi, determinando una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, fissati con il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, senza che siano chiari i criteri in base ai quali tale riduzione debba essere effettuata, se non il mero dato numerico percentuale, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e di continuità formativa;
   la sentenza recita inoltre che «non appare revocabile in dubbio la circostanza che i decreti impugnati, operando una riduzione dell'orario di insegnamento di talune discipline, hanno inciso sui contenuti culturali e didattici e sulla struttura degli istituti professionali e tecnici, significativamente rifluendo sulla formazione impartita ai discenti dai predetti istituti e proprio per la circostanza che le due disposizioni sopra citate appaiono sancire soltanto tagli di orario»;
   si sottolinea altresì «che le materie oggetto di riduzione sono proprio quelle caratterizzanti il corso oltre che, nella stragrande maggioranza dei casi, l'italiano»;
   nonostante la sentenza n. 03527/2013 del Tar del Lazio, il Ministero non ha provveduto a rielaborare i quadri orari degli istituti tecnici e professionali, evitando di ottemperare alla sentenza, come sottolinea l'avvocato Michele Mirenghi in un'intervista video al Corriere.it del 14 maggio 2015, in cui afferma che «quanto meno dall'anno scolastico 2013-14 il Ministero avrebbe dovuto provvedere di conseguenza, dando attuazione alla sentenza»;
   a seguito di un nuovo ricorso presentato dal Sindacato autonomo dei lavoratori della Scuola (SNALS-CONFSAL), il Tar del Lazio si è espresso nuovamente con la sentenza n. 6438/2015, resa il 29 gennaio 2015 ma depositata il 5 maggio 2015, con cui impone al Ministero di viale Trastevere di rispettare quanto disposto con la sentenza passata in giudicato n. 03527/2013 attraverso il ripristino degli orari scolastici allora ridotti dal Ministro pro tempore Gelmini e stabilendo «per il caso di ulteriore inadempienza», la nomina di un commissario ad acta nella persona del prefetto di Roma, con l'obbligo di far rispettare la sentenza al Ministero inadempiente qualora lo stesso Ministero non vi dia esecuzione entro 30 giorni;
   i 30 giorni di tempo concessi al Ministero per dare attuazione alla sentenza sono scaduti il 4 giugno 2015 –:
   entro quali termini il Governo intenda ripristinare, in virtù dell'illegittimità del decreto de quo e degli altri decreti interministeriali coinvolti, come affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR di cui in premessa, le ore e gli organici che hanno subito la decurtazione. (5-05981)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05981

  Gli Onorevoli interroganti, in merito alla tematica del riordino degli istituti tecnici e professionali, chiedono al Ministro se sia stata intrapresa l'attività tesa a dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 disposta dal TAR del Lazio, Sez. III bis.
  Domandano, altresì, come il Ministro intenda valorizzare e rilanciare i percorsi di istruzione tecnica e professionale.
  Al fine di inquadrare correttamente la problematica, corre l'obbligo fare una breve premessa. I due Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010, disciplinanti rispettivamente i nuovi ordinamenti degli istituti professionali e degli istituti tecnici, sono entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011 per le sole classi prime, per poi estendere la propria efficacia negli anni successivi, fino a trovare completa attuazione nell'anno scolastico 2014/2015, per tutte le classi, dalla prima alla quinta.
  Nel periodo transitorio (anni scolastici dal 2010/2011 al 2013/2014) per le classi alle quali non era applicabile il nuovo ordinamento (quindi le classi seconde e terze per gli istituti professionali e le classi seconde, terze e quarte per gli istituti tecnici, osservanti i vecchi ordinamenti), i due provvedimenti hanno disposto rispettivamente la riduzione dell'orario complessivo annuale delle lezioni a 1122/1056 ore, corrispondenti a 34/32 ore settimanali, per gli istituti professionali (articolo 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010) ed a 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per gli istituti tecnici (articolo 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010).
  A regime, i due provvedimenti hanno previsto, per tutte le classi dei nuovi ordinamenti, la determinazione dell'orario complessivo annuale delle lezioni a 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.
  La sentenza del TAR del Lazio n. 3527/2013, richiamata negli atti di sindacato ispettivo in discussione, ha annullato i decreti ministeriali numeri 61 e 62 del 2010 e i successivi decreti di conferma numeri 95 e 96, sempre del 2010, i quali, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 (per gli istituti professionali) e dell'articolo 1, comma 4 (per gli istituti tecnici) dei due decreti del Presidente della Repubblica in esame, hanno individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario rispettivamente negli istituti professionali e negli istituti tecnici, per le residue classi dei vecchi ordinamenti.
  Detta sentenza, ha annullato, inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera b) dei due citati Regolamenti, in quanto determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo annuale delle lezioni per entrambe le tipologie di istituto.
  Con successiva sentenza n. 6438/2015 il TAR del Lazio, in sede di giudizio di ottemperanza, ha osservato che, sia nei decreti interministeriali impugnati, sia nei due Regolamenti, non risultavano essere stati definiti i criteri secondo i quali era stata operata la riduzione degli orari annuali delle lezioni rispettivamente negli istituti professionali e negli istituti tecnici.
  Il giudice amministrativo ha ordinato, quindi, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di ottemperare alla citata sentenza del 2013, dettando, tra i principi generali, quello dell'integrazione dei due Regolamenti n. 87 e 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario, indicando, a titolo esemplificativo, il contenuto dei suddetti criteri.
  Il TAR del Lazio ha disposto, inoltre, nell'ipotesi di inesecuzione, la nomina del Prefetto di Roma o di un funzionario da lui incaricato, quale suo sostituto in qualità di Commissario ad acta, per provvedere all'esecuzione a richiesta della parte.
  Posto ciò, per rispondere a quanto chiesto dagli Onorevoli interroganti, si informa che il Prefetto di Roma, con proprio decreto – n. 210040 del 28 luglio 2015 – ha nominato, quale Commissario ad acta, il Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (dottoressa Carmela Palumbo).
  Il Commissario ad acta, considerato che i due originari regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali sono stati emanati a seguito dell’iter procedurale previsto per i regolamenti di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), ha proceduto all'esecuzione della sentenza di ottemperanza mediante il rispetto del suddetto iter procedurale e, procedendo, quindi alla definizione di altrettanti schemi di Regolamento.
  Pertanto, il Commissario ad acta ha trasmesso tali schemi al Prefetto di Roma, all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio legislativo del MIUR con nota prot. 7442 del 31 luglio 2015, al fine di avviare il relativo iter formale di adozione.
  Dal canto suo, con nota n. 3770 del 3 settembre scorso, l'Ufficio legislativo del MIUR ha inoltrato al MEF gli schemi di Regolamento ai fini dell'acquisizione del necessario concerto.
  Infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 400, l’iter formale richiede la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, la preliminare e conclusiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché delle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'emanazione dei due decreti del Presidente della Repubblica e della conclusiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  In merito, inoltre, al quesito sulla valorizzazione e rilancio dei percorsi di istruzione tecnica e professionale, si specifica che – con decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 334 del 27 aprile 2015 – è stato costituito il «Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e professionali» con il compito di definire, con l'assistenza tecnica dell'INVALSI, dell'INDIRE, dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI (Istituto per la promozione industriale), un complessivo sistema di monitoraggio riferito alle innovazioni ordinamentali, organizzative, didattiche e metodologiche dei percorsi degli istituti tecnici e professionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 87 e 88 del 2010.
  Secondo quanto specificato nel decreto direttoriale, il Comitato curerà, altresì, la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati per fornire all'Amministrazione contributi e indicazioni per eventuali aggiornamenti e revisioni dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

istruzione professionale

istruzione secondaria