ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05950

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 452 del 01/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/07/2015
Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 02/07/2015
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 02/07/2015
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/07/2015

SVOLTO IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05950
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Mercoledì 1 luglio 2015, seduta n. 452

   PISANO, CARIELLO, PESCO, ALBERTI, RUOCCO, VILLAROSA e FICO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con l'interrogazione n. 5-05553 svolta il 13 maggio 2015, a firma degli interroganti, è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di assumere apposite iniziative volte a risolvere le problematiche applicative relative allo scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate l'anno successivo a quello di competenza, considerate le difficoltà derivanti dal mancato rilascio, da parte del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di imputazione dei compensi stessi;
   gli interroganti hanno prospettato come possibili soluzioni l'introduzione dell'obbligo per il sostituto d'imposta di trasmettere in via telematica le ritenute operate per singolo versamento o con cadenza periodica mensile o trimestrale, nonché l'introduzione di un sistema telematico che consenta al sostituito di verificare l'adempimento e la correttezza dei dati dichiarati dal sostituto ed in possesso dell'Agenzia delle entrate;
   il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, ha ritenuto le dette soluzioni «non in linea con le attuali esigenze di semplificazione, in quanto comporterebbero l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti»;
   lo stesso Ministero ricorda che l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che prevedeva in capo ai sostituti d'imposta l'obbligo di comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, è stato abrogato dall'articolo 51 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
   la semplificazione cui si riferisce il Ministero sarebbe dunque rappresentata dalla presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, della certificazione unica e del modello 770/semplificato, di recente modificati dal decreto legislativo n. 175 del 2014; in pratica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, il sostituto deve attestare le ritenute operate, consegnando la certificazione al sostituito e trasmettendola entro il 7 marzo all'Agenzia delle entrate (anche i fini della predisposizione della nuova dichiarazione dei redditi precompilata) successivamente, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d'imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi a tal fine, posso optare per il nuovo modello 770/semplificato;
   la semplificazione prospettata dall'Agenzia, di fatto, però non risolve il problema dell'omessa certificazione e dichiarazione delle ritenute da parte del sostituto; inadempimenti questi che finiscono per gravare sul sostituito; anzi, come già rilevato nell'interrogazione citata, l'assenza di dati e notizie fiscali sul sostituto vincola l'Agenzia a rivolgersi al sostituito per il controllo della correttezza delle ritenute indicate in dichiarazione dei redditi; sicché, oltre alla decurtazione patrimoniale, subita a seguito della ritenuta, il sostituito finisce per essere costretto anche a dover sopportare il controllo fiscale dell'Agenzia e, soprattutto, a dover dimostrare la regolarità dei dati dichiarati attraverso costosissime gestioni manuali dei documenti da esso stesso prodotti ma anche prodotti da terzi, come istituti finanziari presso i quali è stato ricevuto l'incasso;
   le irregolarità, infedeltà e omissioni da parte del sostituto sono peraltro condizioni che si verificano con frequenza, soprattutto per le ritenute subite sui ricavi e compensi di imprese e professionisti; di questo è consapevole la stessa Agenzia, che è intervenuta con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, precisando, in linea con la giurisprudenza consolidata, che in tutte le ipotesi di mancata ricezione della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il contribuente può avvalersi di documenti diversi per giustificare lo scomputo della ritenuta subita; il citato documento di prassi precisa, infatti, che il contribuente può ottemperare alla formale richiesta di esibizione dei documenti, inviata dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli ordinariamente previsti dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, allegando la fattura emessa, nella quale è indicata anche la ritenuta che il sostituto è tenuto ad operare, nonché l'estratto del conto bancario e una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che le somme accreditate sono riferite alla fattura allegata e non vi sono stati ulteriori pagamenti;
   tale risoluzione conferma dunque  l'esistenza del fenomeno, ma soprattutto attesta come il controllo ex articolo 36-ter sia di fatto rivolto esclusivamente al sostituito senza coinvolgere affatto il sostituto, unico responsabile dell'omissione contabile e dichiarativa;
   sarebbe opportuno accertare quale sia lo stato dei controlli e dei contenziosi in materia di ritenute operate verso imprese e professionisti, specificando, per le annualità a decorrere dal periodo d'imposta 2011, con l'indicazione dei seguenti dati:
    1) il numero di dichiarazioni dei redditi presentate da imprese e professionisti in cui vengono evidenziate ritenute subite;
    2) il numero di dichiarazioni dei redditi presentate da imprese e professionisti in cui vengono indicate ritenute subite in misura superiore, o comunque non corrispondente, a quelle dichiarate nei modelli 770 presentati dai sostituti di imposta;
    3) il numero di controlli eseguiti sulle dichiarazioni dei redditi presentate da imprese e professionisti, aventi ad oggetto la verifica della regolarità delle ritenute subite e indicate in dichiarazione;
    4) l'esito dei suddetti controlli, specificando nel dettaglio:
     a) il numero dei controlli definiti con l'adesione del contribuente;
     b) il numero dei controlli conclusi con l'annullamento della contestazione o archiviazione degli atti;
     c) il numero di controlli oggetto di contenzioso tributario ed il relativo esito;
    5) il numero di controlli eseguiti nei confronti dei sostituti d'imposta aventi ad oggetto la contestazione dell'omessa presentazione del modello 770 o della certificazione delle ritenute operate su compensi corrisposti a imprese e professionisti, specificando l'esito del controllo, il numero dei contenziosi instaurati ed il relativo esito, il maggior gettito conseguito sia in termini di entrate tributarie che di sanzioni amministrative pecuniarie –:
   se intenda fornire le informazioni indicate in premessa. (5-05950)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05950

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti ripropongono all'attenzione del Governo la problematica applicativa relativa al mancato rilascio, da pane del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di imputazione dei compensi stessi, nonché della mancata dichiarazione delle ritenute stesse attraverso il modello 770.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti, facendo riferimento al controllo formale delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chiedono di conoscere quante dichiarazioni, presentate dalle imprese e dai professionisti a partire dall'anno di imposta 2011, evidenzino l'indicazione delle ritenute subite ed, in particolare, quante di esse indichino ritenute subite in misura non corrispondente a quelle dichiarate dai sostituti di imposta nei modelli 770.
  Gli Interroganti vogliono, inoltre, conoscere il numero dei controlli eseguiti in ordine alla verifica della regolarità delle ritenute subite e riportate in dichiarazione, specificando:
   il numero dei controlli definiti in «via breve»:
   il numero dei controlli conclusi senza recupero e con relativa archiviazione;
   il numero dei controlli iscritti a ruolo.

  Infine, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere il numero dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni presentate dai sostituti, con il relativo esito.
Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si riferisce quanto segue.
  Preliminarmente deve precisarsi che i dati ad oggi disponibili sono relativi esclusivamente all'anno di imposta 2011, in quanto il controllo dell'anno di imposta 2012 è ancora in fase di elaborazione e che tali dati non sono ancora definitivi.
  Inoltre, per quanto concerne la riscossione, si evidenzia che i contribuenti controllati, qualora abbiano richiesto la rateazione dell'importo, potrebbero non avere ancora completato il versamento del dovuto, e quindi, il dato degli incassi è ancora provvisorio.
  Il controllo formale è eseguito sulla base di una preventiva analisi e con l'individuazione di specifici criteri selettivi che consentono di estrapolare le dichiarazioni a maggior rischio fiscale.
  In particolare, il numero di posizioni che risultano indicate nel quadro AU della dichiarazione mod. 770/2012 di un sostituto di imposta è pari a n. 4.226.935.
  Per l'anno di imposta 2011, sono state segnalate per il controllo formale, sulla base dei sopra menzionati criteri selettivi, n. 316.351 posizioni (5.56 per cento sul totale), di cui n. 58.885 (1.03 per cento sul totale) sono state individuate per la presenza di ritenute non derivanti da lavoro dipendente e non riscontrate con i modelli 770.
  Dopo il controllo documentale effettuato dagli Uffici, n. 20.152 dichiarazioni sono state variate, producendo esiti a favore dell'erario pari ad euro 48.469.417 (il recupero è derivato non solo dalle ritenute ma anche da deduzioni, detrazioni e crediti di imposta indebitamente fruiti in dichiarazione dai contribuenti: il dato non è scorporabile).
  Su tali posizioni, ad oggi, gli Uffici hanno effettuato sgravi per un importo pari a 34.976 euro.
  Infine il numero degli accertamenti eseguiti nel biennio 2013-2014 nei confronti dei sostituti di imposta ed aventi ad oggetto, tra l'altro, il controllo sui dati indicati all'interno dei modelli di dichiarazione 770, è di circa 15 mila unità, per una maggiore imposta accertata totale di circa 2,1 miliardi di euro.
  Gli accertamenti definiti mediante gli istituti deflativi del contenzioso sono più di 4.200 per una maggiore imposta definita totale superiore a 530 milioni di euro. Di questi, il riscosso complessivo tramite I 24 ammonta, ad oggi, a circa 490 milioni di euro.
  Da ultimo, dall'Agenzia delle entrate riferisce che il numero degli accertamenti nei confronti dei sostituti d'imposta oggetto di impugnazione è di circa n. 2.400 unità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

controllo fiscale

gestione di documenti