ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05924

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 452 del 01/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 01/07/2015
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/07/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/07/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/07/2015
Stato iter:
05/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2015
Resoconto CALENDA CARLO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 05/11/2015
Resoconto DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/07/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/11/2015

DISCUSSIONE IL 05/11/2015

SVOLTO IL 05/11/2015

CONCLUSO IL 05/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05924
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo presentato
Mercoledì 1 luglio 2015
modificato
Venerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516

   DE ROSA, BUSTO, DAGA, TERZONI, MICILLO, MANNINO, ZOLEZZI, DA VILLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
secondo l'ICSID, il Centro internazionale di risoluzione delle dispute, l'Italia deve rispondere per la prima volta nella sua storia ad una denuncia causata da un ISDS (Investor-state dispute settlement), cioè il meccanismo di risoluzione delle controversie internazionali tra investitore e stato, al centro delle polemiche per il suo possibile inserimento nel TTIP, il Trattato Transatlantico tra Unione europea e Stati Uniti;
la possibilità di adire all'arbitrato privato dell'ICSID la offre l’Energy Charter Treaty, il trattato di liberalizzazione dell'energia che prevede l'istituzione di un organismo di risoluzione delle controversie tra investitori privati e Stati;
l'ICSID chiarisce come tre investitori di energie rinnovabili (il belga Blusun S.A., il francese Jean-Pierre Lecorcier e il tedesco Michael Stein) abbiano denunciato la Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante sull'energia fotovoltaica. Il caso che riguarda l'Italia è stato anche inserito in un dossier della Commissione Juri del Parlamento europeo del 2014;
il tribunale si è costituito il 12 giugno 2014 con la francese Dentons Europe come consulente di parte per gli investitori;
per l'8 maggio scorso era attesa la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato, ma il silenzio del Governo sull'ISDS, non permette di capire come stia procedendo la causa. L'interrogante teme che tale mancanza di informazioni possa essere collegata al negoziato in corso relativo al TTIP;
la prossima settimana si terrà la riunione straordinaria sul TTIP della Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo –:
se il Governo non ritenga urgente e necessario fornire informazioni puntuali sullo stato attuale della procedura giudiziaria relativa alla denuncia sopracitata;
se il Governo non ritenga necessario prendere una posizione chiara verso la contrarietà a qualsiasi arbitrato internazionale dal TTIP, ISDS privato o pubblico, alla plenaria del Parlamento europeo.
(5-05924)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05924

  In relazione al primo dei quesiti posti, informo sullo stato della procedura giudiziaria di cui si discute.
  Voglio ricordare che, il Trattato sulla Carta dell'Energia (Energy Charter Treaty), siglato nel 1994 e ratificato dall'Italia nel 1997, contiene, come detto peraltro anche dagli Onorevoli interroganti, una clausola ISDS (Investor-State Dispute Settlement – articolo 26) in virtù della quale le controversie tra uno Stato e un investitore estero (Parti contraenti) aventi ad oggetto la presunta violazione da parte del primo di un obbligo posto a suo carico, sono da risolvere se possibile, in via amichevole, da esperire entro tre mesi dalla richiesta in tal senso, da parte dell'investitore di una delle Parti contraenti.
  In caso di fallimento del tentativo di soluzione bonaria, è prevista la facoltà per l'investitore estero di attivare la procedura di arbitrato internazionale, frequentemente costituita presso l'ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).
  Al riguardo faccio presente che nel 2014 l'Italia ha deciso di recedere dal Trattato sulla Carta dell'Energia con decorrenza dal 2016, ma gli effetti del recesso saranno postergati, atteso che il predetto Trattato all'articolo 47 stabilisce che le disposizioni in esso contenute continueranno ad applicarsi agli investimenti per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del recesso.
  Per quanto concerne lo stato della procedura di arbitrato internazionale cui si fa riferimento nell'atto in discussione si vuole informare su quanto segue.
  Nel febbraio 2014 la Blusun S.A. ed i suoi soci Lecorcier e Stein (di seguito Blusun) hanno promosso un ricorso all'ICSID nei confronti dell'Italia per violazione del Trattato sulla Carta dell'Energia. Tale ricorso, presentato a seguito della non adesione del nostro Paese alla richiesta di composizione amichevole, è relativo ad un progetto che prevedeva la costruzione in Puglia di 120 impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno, e non compiutamente realizzato.
  La ricorrente sostiene che l'Italia ha vanificato la redditività prevista dal citato progetto attraverso reiterati interventi normativi temporalmente ravvicinati che hanno modificato il quadro regolatorio di riferimento in materia di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici.
  Al riguardo si evidenzia inoltre, che la maggior parte delle questioni sollevate dalla ricorrente sono già state vagliate dai giudici nazionali che hanno definitivamente dichiarato la legittimità costituzionale, nonché la conformità ai principi comunitari del citato D.lgs. n. 28/2011 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012, rispettivamente Quarto e Quinto Conto Energia).
  Con il controricorso, il Governo italiano, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha confutato puntualmente le argomentazioni giuridiche della ricorrente e contestato integralmente l'analisi economica di Blusun in merito alla quantificazione del danno subito, asserito in circa 200 milioni di euro. Allo stato, la procedura è in corso e l'udienza sarà presumibilmente fissata per i primi del prossimo mese di dicembre.
  Per completezza, si fa presente che nel frattempo sono pervenuti altri tre ricorsi, due dei quali instaurati presso l'ICSID e uno presso la Camera di commercio di Stoccolma.
  Tali ricorsi, presentati dopo altrettante richieste di composizione bonaria cui il Governo italiano non ha aderito, hanno ad oggetto, diversamente dall'arbitrato di cui si è detto, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legge n. 91 del 2014. Tali prescrizioni si ricorda introducono, con riguardo agli impianti fotovoltaici in esercizio:
   un nuovo meccanismo di pagamento degli incentivi che prevede l'erogazione del 90 per cento degli importi dovuti in anticipo, con rate mensili costanti nell'anno, e un saldo erogato entro il 30 giugno dell'anno successivo in base alla misura reale delle produzioni (articolo 26, comma 2);
   la rimodulazione degli incentivi ai grandi impianti fotovoltaici, con più possibilità a scelta dell'operatore (articolo 26 comma 3).

  Circa il secondo dei quesiti posti rappresento che il Governo Italiano ha partecipato attivamente alla predisposizione di un modello di risoluzione delle dispute Investitore-Stato alternativo all'ISDS. Ciò è avvenuto in conformità a un processo di consultazione della società civile in merito al testo del CETA fra UE e Canada (primavera 2014) cui è seguito un confronto fra Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo proprio sugli elementi costruttivi emersi nella consultazione pubblica (estate 2015).
   Il confronto ed il contributo degli Stati Membri e del Parlamento Europeo (Risoluzione Lange del luglio 2015) ha portato, come detto, ad un nuovo testo (la cui ultima versione è stata varata il 28 ottobre scorso) che «supera» l'ISDS (il classico meccanismo di natura arbitrale per risolvere le controversie tra investitore e Stato, in particolare applicabile laddove la rule of law sembra apparire lacunosa) e il tradizionale modello del BIT così come finora negoziato anche dalla maggior parte degli Stati Membri dell'UE (l'accordo bilaterale di protezione degli investimenti).
   Per quanto riguarda la protezione degli investimenti si è arrivati all'inserimento – nel testo vero e proprio e non solo nel preambolo – del right to regulate (articolo 2 Investment and regulatory measures/objectives) con priorità quindi allo spazio di public policy in capo agli Stati.
   Relativamente alla risoluzione delle dispute si è creato un nuovo sistema – Resolution Investment Disputes (RID) – che trasforma ciò che era dominio di «arbitri» in un confronto presso uno standing tribunal ed un meccanismo di appello.
   L’Investment Court System nel TTIP (ma replicabile in tutti gli accordi bilaterali) prevede un primo grado ed un appello con giudici provenienti dalle Parti e da Paesi terzi, di estrazione dalle magistrature nazionali o esperti di diritto internazionale che abbiano qualifiche assimilabili a Corte di giustizia o WTO. È previsto un codice etico stringente che tuteli da ogni conflitto di interessi e garantisca la massima trasparenza (udienze aperte e verbali online ecc.).
   Giova però ricordare alcuni numeri relativi all'ISDS spesso evocato come un meccanismo fonte di abusi: 608 è il numero dei casi arbitrali su BITs. È un dato aggregato e cumulativo calcolato per il periodo 1987-2014; il tutto a fronte di 2900 circa trattati con ISDS in vigore. Il dato va, inoltre, messo a paragone con il numero di contenziosi internazionali in base ad altri trattati in materia commerciale di cui la Repubblica italiana è parte contraente. Ad esempio nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) il numero di contenziosi internazionali sulla base del meccanismo di soluzione di controversie ivi previsto, in vigore solo a partire dal 1o gennaio 1995 è pari a circa 491.
   Per quanto riguarda i quasi 500 casi arbitrali amministrati dall'ICSID negli ultimi 27 anni (su 608 totali come detto) ebbene nel 64 per cento dei casi le procedure aperte in sede ICSID hanno avuto corso effettivo, mentre nel 36 per cento dei casi si sono interrotte prima sulla base di transazioni autonome. Fatto pari a 100 quel 64 per cento dei casi, solo nel 25 per cento dei casi ha vinto l'investitore. Ma l'inserimento del meccanismo ISDS (o del nuovo sistema c.d. RID-ICS, comunque un sistema di corti internazionali) nei trattati in fase negoziale, anche sul fronte dei paesi avanzati (TTIP), ci appare molto importante perché ci dà la forza di richiederlo nei negoziati con Paesi in cui minore è il grado di trasparenza delle corti nazionali ed i nostri imprenditori trovano spesso difficoltà nel vedersi riconosciuti diritti basilari quale quello al rispetto della proprietà intellettuale, alla tutela dei marchi etc..
   Un caso soddisfacente in cui ha preso forma un accordo UE sulla protezione degli investimenti è il Ceta con il Canada. Esso protegge gli investitori europei da trattamenti discriminatori e arbitrari, da espropriazioni senza indennizzo o illegali ed ha introdotto, inoltre, elementi innovativi su:
   1) trasparenza delle procedure;
   2) protezione degli Stati da procedure temerarie, e «abusive» degli investitori;
   3) codice di condotta per arbitri e parti;
   4) protezione dello spazio regolamentare degli Stati e delle «responsible business conduct» (es. Linee guida OECD per le imprese multinazionali);
   5) capitoli specifici dedicati alla promozione e protezione di sviluppo sostenibile, ambiente, diritti dei lavoratori;

  L'Italia rimane, pertanto, favorevole a dei meccanismi di soluzione delle controversie attraverso corti internazionali e crede – nel medio periodo – alla creazione di una vera e propria Corte Internazionale Permanente sugli investimenti che possa garantire massima terzietà ed un ruolo assimilabile al Panel WTO per il commercio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

energia solare

liberalizzazione del mercato