ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05896

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 450 del 25/06/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/09256
Firmatari
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/06/2015
Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2015
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 02/07/2015
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 02/07/2015

DISCUSSIONE IL 02/07/2015

SVOLTO IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05896
presentato da
MARIANI Raffaella
testo presentato
Giovedì 25 giugno 2015
modificato
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   MARIANI, GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
a seguito della crisi economica e per rispondere adeguatamente a nuove esigenze normative (in particolare, nel comparto edilizio e dei trasporti), diversi artigiani della provincia di Lucca si sono aggregati, nel tempo, dando vita a cooperative; il mondo delle cooperative artigiane lucchesi conta circa 150 aziende per un totale di 1500 addetti;
dal 2014 la sede provinciale dell'Inps di Lucca ha iniziato a respingere le domande di iscrizione (presentate a partire dal 1o gennaio 2014) di soci lavoratori delle cooperative artigiane alla gestione speciale dei lavoratori autonomi artigiani; in seguito la stessa sede Inps ha inviato comunicazioni di cancellazione dei soci delle cooperative dalla gestione speciale degli artigiani;
l'ufficio Inps motivava la decisione argomentando che nelle modalità di esercizio dell'attività prestata dal socio della cooperativa non si ravviserebbero le caratteristiche tipiche dell'impresa artigiana e gli elementi tipici del rapporto di lavoro autonomo; lo stesso ufficio riteneva tale orientamento coerente con «il regime fiscale riservato ai redditi dichiarati dai soci di cooperativa, trattati, per l'appunto, come redditi di lavoro dipendente»;
conseguentemente, secondo l'Inps dovrebbero essere estese ai soci di cooperative le regole previdenziali definite per il lavoro subordinato, ponendo l'obbligo contributivo a carico della cooperativa anche nel caso i soci siano iscritto all'albo delle imprese artigiane; a giustificazione di tale scelta l'ufficio lucchese citava tra l'altro un regio decreto del 1924;
dopo mesi in cui l'Inps di Lucca non aveva proceduto all'iscrizione alla previdenza artigiana di soci di cooperative e a seguito dell'annuncio della necessità di procedere all'iscrizione di quegli stessi soci alla gestione dipendenti, l'ufficio artigianato della locale camera di commercio, che riteneva quanto accaduto in contrasto con la normativa, aveva richiesto un parere in merito alla vicenda rivolgendosi alla Commissione regionale per l'artigianato della Toscana; tale organismo aveva rivolto il quesito alla direzione regionale dell'Inps; il 28 maggio 2014 la risposta dell'Inps regionale indicava come corretto il comportamento dell'ufficio dell'Inps di Lucca, che a sua volta inviava alla camera di commercio locale un elenco di 114 cooperative per le quali era stata negata l'iscrizione alla gestione artigiana, affinché si avviasse l'accertamento dei requisiti artigiani previsti per legge;
alla fine del 2014 è stata promossa un'azione legale per conto di una ventina di cooperative contro le scelte operate dall'Inps di Lucca, che metterebbero a rischio, secondo i ricorrenti, il posto di lavoro di più di 1000 persone causando la chiusura delle cooperative coinvolte a seguito del forte appesantimento dell'ammontare dei contributi da versare in un momento già difficile a seguito della avversa congiuntura economica;
all'operato dell'ufficio dell'Inps di Lucca viene contestato dalle cooperative coinvolte facendo riferimento:
alla legge 142 del 2001 (il cui dettato normativo stabilisce l'obbligatorietà del regolamento interno alla cooperativa, che determina a sua volta criteri e regole del rapporto di lavoro tra società e soci lavoratori);
al riconoscimento della Corte di Cassazione, che in una sentenza ha stabilito che alle cooperative di lavoro artigiano non si applica la disciplina contributiva dei lavoratori dipendenti ma quella degli imprenditori artigiani che prevede l'iscrizione dei singoli soci alla particolare gestione prevista per questi lavoratori;
al pronunciamento della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana, che ha deliberato che in una cooperativa artigiana la definizione dei rapporti dipende dalla scelta dei soci, prima per categoria di appartenenza poi per tipologia di rapporto mutualisti o e lavorativo adottato;
alle indicazioni della stessa Commissione regionale che, nella deliberazione 88 del 7 luglio 2005, riferendosi alle legge n. 142 desume che se una cooperativa intende iscriversi all'albo delle imprese artigiane, i soci proprio in quanto coimprenditori, dovranno essere iscritti ai ruoli previdenziali IVS artigiani;
alla legge regionale n. 53 del 2008 che prevede che l'impresa artigiana può essere esercitata oltre che individualmente anche in forma collettiva (attraverso società anche cooperative, ma escludendo ad esempio le società per azioni);
negli ultimi mesi la direzione provinciale del lavoro ha avviato controlli tra le imprese artigiane, arrivando a comminare sanzioni elevate cui difficilmente i soci potranno far fronte;
in ragione della difformità di valutazione e di comportamento delle diverse direzioni dell'Inps e dei relativi uffici, alcune imprese cooperative della provincia di Lucca hanno scelto di iscriversi alla gestione previdenziale in province limitrofe;
in generale, il quadro normativo risulta non chiaro e tale situazione continua a mettere in grave difficoltà le imprese interessate –:
quali iniziative il Ministro intenda mettere in atto per definire un quadro normativo chiaro e univoco, in base al quale le imprese possano gestire i rapporti di lavoro, tutelando allo stesso tempo l'occupazione e salvaguardando un tessuto produttivo che rappresenta un patrimonio di competenze per il territorio lucchese e la sua storia. (5-05896)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05896

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla complessa situazione concernente il trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane.
  In particolare, la questione riguarda l'iscrivibilità o meno dei soci lavoratori delle cooperative artigiane alla gestione speciale dei lavoratori autonomi fondata sulle caratteristiche dell'impresa artigiana e dunque sull'attività prestata dal socio in favore della cooperativa.
  Faccio presente che in virtù del Regio decreto n. 1422 del 1924, che all'articolo 2, comma 3, stabilisce che «le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti», i soci di cooperativa sono sempre stati inquadrati dall'INPS, e dunque, ai fini previdenziali, come lavoratori dipendenti.
  Anche a seguito dell'introduzione della legge n. 142 del 2001 – che ha previsto la possibilità per il socio di instaurare con la cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, anche in forma autonoma – si è ritenuto che l'espressione «rapporto di lavoro» non si riferisse alle prestazioni rese da un imprenditore artigiano o commerciante, ma alla molteplice varietà di rapporti che oggi rientrano nell'ambito della subordinazione o della parasubordinazione.
  Voglio evidenziare che nei mesi scorsi l'INPS ha avviato ulteriori approfondimenti in esito ai quali – a seguito di una dettagliata ricostruzione normativa e giurisprudenziale – è emersa la possibilità, per gli artigiani riuniti in cooperativa, di mantenere o perdere la propria individualità imprenditoriale a seconda del tenore del regolamento societario o dello specifico contratto stipulato tra socio e cooperativa o sulla base delle concrete modalità con cui viene effettuata la prestazione lavorativa.
  Nello specifico, in relazione all'attività concretamente svolta, si può effettuare, dunque, una distinzione tra cooperative di lavoro e cooperative di servizi.
  Nel caso delle cooperative di lavoro, ad avviso dell'INPS, il socio non utilizzando mezzi propri, non può essere considerato alla stregua di un lavoratore autonomo – e come tale iscrivibile alla gestione esercenti attività artigiane o commerciali – bensì soltanto un dipendente, con conseguente versamento contributivo all'assicurazione generale obbligatoria, oppure alla gestione separata, a seconda del tipo di prestazione resa.
  Nelle ipotesi delle cooperative di servizi, invece, sempre secondo l'Istituto, la contribuzione relativa al socio-lavoratore, titolare di una propria impresa artigiana, deve essere versata presso la gestione artigiani dell'INPS.
  Diversamente dall'orientamento espresso dall'INPS, le cooperative hanno ritenuto che qualora gli imprenditori di settore trasferiscano in capo alla cooperativa di riferimento i propri mezzi di produzione e la propria qualifica, senza però instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, gli stessi non potranno che essere iscritti nella speciale gestione degli artigiani.
  Questa diversità di orientamento fra l'INPS e le cooperative artigiane si è manifestata, in particolar modo in Toscana, dove, a fronte di una radicata consuetudine, da parte dell'Istituto, ad iscrivere i soci di cooperative artigiane presso la relativa gestione speciale, si è andata di recente sviluppando la tendenza per cui i medesimi vengono iscritti, a parità di condizioni con le situazioni pregresse, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  A seguito di numerose segnalazioni, l'INPS ha avviato un confronto con il Ministero che rappresento, volto all'analisi delle possibili soluzioni.
  Pertanto, posso affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo. Ed infatti, al fine di definire un quadro normativo chiaro e univoco, il Ministero che rappresento e l'INPS si stanno adoperando per individuare idonee iniziative volte a tutelare gli interessi delle imprese e dei soci ma anche in generale di tutti i lavoratori interessati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

artigiano

impresa artigiana

cooperativa