ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05854

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 445 del 18/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 18/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/06/2015
Stato iter:
24/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/06/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/06/2015

DISCUSSIONE IL 24/06/2015

SVOLTO IL 24/06/2015

CONCLUSO IL 24/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05854
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Giovedì 18 giugno 2015, seduta n. 445

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   dopo il forte impatto sui bilanci dello Stato causato dalla recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco dell'adeguamento all'inflazione di oltre cinque milioni di pensioni, un altro grave effetto sui conti pubblici rischia di avere un'altra decisione della Consulta intervenuta su un delicato tema che si trascina oramai da anni, quello delle sigarette elettroniche;
   la Corte Costituzionale, confermando quanto già sentenziato dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, ha infatti dichiarato illegittima la tassa sulle e-cig istituita con decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   in particolare, il citato provvedimento ha previsto un'imposta di consumo del 58,5 per cento sia sui dispositivi, e relative parti di cambio, sia sui liquidi, equiparando di fatto le sigarette elettroniche a quelle tradizionali, con la conseguente applicazione dello stesso livello impositivo su liquidi (con e senza nicotina) e hardware, e la stessa tipologia di regole (depositi fiscali, autorizzazione, regime tariffario dei prezzi);
   già il 29 aprile 2014 il TAR Lazio, con ordinanza n. 4510, ha sospeso i relativi decreti attuativi, a seguito del ricorso presentato dalle aziende aderenti ad ANAFE Confindustria nel tentativo di ristabilire una «giustizia impositiva», vista anche l'impossibilità di operare nel mercato causata dai Tardivi — come confermato anche dalla Corte dei conti in una lettera indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze il 3 dicembre 2013 in relazione al decreto ministeriale applicativo della legge, n. 99 del 2013 — e mal scritti provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   i profili richiamati dal TAR sono stati confermati dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto contrario all'articolo 3 della Costituzione e «del tutto irragionevole, l'estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere succedanei del tabacco»;
   a parere della Consulta, inoltre, la norma bocciata «affida ad una valutazione, soggettiva ed empirica l'individuazione della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo», in aperta violazione dell'articolo 23 della Costituzione e a discapito anche del diritto di libera iniziativa economica, posto che gli operatori di settore si sono sempre trovati nell'impossibilità di pianificare correttamente i propri investimenti;
   la dura sentenza della Corte costituzionale, oltre a provocare un buco da 117 milioni nelle Casse dello Stato per il 2014, avrà pesanti ripercussioni anche sul recente decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, che, per quanto riguarda i «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina», ha previsto di determinare la tassa in base a un sistema di equivalenza con le sigarette (con uno sconto del 50 per cento, sull'accisa dei tabacchi lavorati), a cui è seguita la determina dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha equiparato «un'unità di prodotto liquido da inalazione, pari a 1 milione, al consumo di 5,63 sigarette convenzionali» sulla base di arbitrarie modifiche dovute — per ammissione stessa dell'ADM — al fatto che la norma ISO 3308/2012, prevista dalla legge ai fini del calcolo dell'equivalenza, non risulta in alcun modo applicabile omogeneamente a sigarette tradizionali e sigarette elettroniche;
   in base a tale «equivalenza» è stata stabilita la nuova imposta di consumo di 0,37344 euro per millilitro di liquido, pari a 3,73 euro più IVA a ricarica, con un insostenibile impatto tra il 100 per cento, e il 150 per cento sui prezzi al pubblico, e del 300 per cento su quelli all'ingrosso;
   come prevedibile, tale livello di imposizione fiscale, oltre ad aver registrato forti ripercussioni negative sugli operatori di settore e in particolare sulle aziende produttrici di liquidi da inalazione adeguatesi alla legge, che hanno registrato un calo delle vendite nazionali di oltre il 70 per cento nei primi cinque mesi dell'anno in un mercato invece in pieno boom in Europa e in crescita di oltre il 20 per cento in Italia, ha spinto i consumatori ad approvvigionarsi da aziende e siti esteri, che vendono liberamente in Italia nonostante l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale (ma non esiste obbligo senza sanzione) e senza quindi versare alcunché all'Agenzia delle, dogane e dei monopoli;
   ad oggi, peraltro, risulta non aver avuto alcun seguito la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Prot. R.U. 31986 del 18.3.2015) relativa ai controlli in materia di liquidi per sigarette elettroniche. Tale circolare, a firma del direttore della direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi, dottore Roberto Fanelli, ricorda obblighi e sanzioni per gli operatori e minaccia una azione repressiva nei confronti del commercio e della produzione illegale, nazionale ed estera;
   sarebbe opportuno che il settore delle sigarette elettroniche arrivasse presto ad avere finalmente un quadro chiaro della situazione relativa all'imposta di consumo, anche per far fronte ai danni provocati alle aziende, ai commercianti, ai consumatori ed allo Stato dalla incertezza relativa alle norme;
   in questo senso, emblematici sono i numeri relativi ad un settore che nel 2013 contava ancora, seppure sull'onda della novità commerciale, circa 4.000 rivenditori finali che oggi, invece, si è già ridotto drasticamente a poco più di 1.000, con la perdita di oltre 8.000 posti di lavoro tra negozi e aziende, e di decine di milioni di euro derivanti da imposte dirette e indirette a causa della migrazione all'estero di molte aziende e dello spostamento verso di esse della domanda dei consumatori –:
   quali provvedimenti ritenga opportuno adottare, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore, al fine di rivedere l'intero sistema impositivo dei liquidi da inalazione senza combustione, permettendo la sopravvivenza di un importante settore, già duramente provato dalla crisi economica, e, nel frattempo, se non ritenga comunque opportuno, anche per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale, prevedere un sistema di tassazione bilanciato, non eludibile (a differenza di quello attuale) e basato sulla nicotina, che consenta al mercato nazionale dei liquidi da inalazione di rimanere competitivo a livello internazionale, ciò anche per scongiurare il rischio concreto che gli acquisti da parte dei consumatori si spostino definitivamente sul mercato estero (favorito in maniera enorme dalla legislazione attuale) o su quello illegale, con gravi ripercussioni sulle casse dello Stato e notevoli rischi per la salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di qualsiasi controllo sulla filiera internazionale. (5-05854)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05854

  L'Onorevole interrogante, dopo aver evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale n. 83/2015 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2014, «nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo» chiede di rivedere l'intero sistema impositivo dei liquidi da inalazione senza combustione, nonché di prevedere un sistema di tassazione bilanciato che consenta al mercato nazionale dei liquidi da inalazione di rimanere competitivo a livello internazionale; ciò anche per scongiurare il rischio concreto che gli acquisti da parte dei consumatori si spostino definitivamente sul mercato estero o su quello illegale.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  La norma colpita dalla pronuncia della Consulta resta pienamente efficace relativamente alla commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina, che costituiscono la maggior parte di quelli utilizzati per le cosiddette «sigarette elettroniche».
  Da ciò emergerebbe che le ripercussioni sul bilancio dello Stato non possono essere assunte in misura pari all'intero gettito – pari a 117 milioni di euro – previsto nella Relazione tecnica al provvedimento di modifica dell'articolo 62-quater (decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99). infatti, la sentenza conferma la legittimità dell'imposizione sui liquidi per sigaretta elettronica «contenenti nicotina», che costituiscono la maggior parte di quelli oggi in commercio.
  Già a seguito di un'ordinanza del Consiglio di Stato, con la quale è stata revocata la misura cautelare a suo tempo concessa, in quanto le ricorrenti non avevano ottemperato agli adempimenti ai quali era subordinato l'accoglimento della relativa istanza, sono stati emanati avvisi di pagamento nei confronti delle ricorrenti.
  Infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che le «appellanti società avrebbero comunque dovuto comunicare all'amministrazione i dati relativi alle vendite cui commisurare l'imposta».
  A seguito della pronuncia della Corte costituzionale sono stati avviati i procedimenti per rettificare gli importi di detti avvisi di pagamento commisurando l'imposta al valore della base imponibile riferibile ai soli prodotti contenenti nicotina.
  Analoghi procedimenti sono stati avviati anche nei confronti di tutte le altre società che non avevano proposto ricorso avverso la normativa di cui al comma 1, dell'articolo 62-quater, del Testo unico delle accise, ed in relazione ai quali saranno esercitati i poteri di controllo e accertamento prevista dalla normativa vigente.
  Quindi una precisa quantificazione delle prevedibili minori entrate potrà essere operata a seguito della conclusione degli indicati procedimenti di accertamento e riscossione.
  Per quanto riguarda il vigente articolo 62-quater, come modificato dai decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, ed i provvedimenti di attuazione, in base ai quali, come previsto dallo stesso decreto legislativo, è stata determinata l'equivalenza dei liquidi con le sigarette tradizionali, si osserva che la norma primaria prevede che con distinti provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:
   1. siano definite «apposite procedure tecniche» per la determinazione del consumo equivalente tra sigarette e prodotti liquidi da inalazione «in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette»;
   2. sia indicata la misura dell'imposta di consumo, da applicare ai prodotti liquidi da inalazione;
   3. sia rideterminata, entro il primo marzo di ogni anno la misura dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

  Il provvedimento di cui al punto 1, adottato in data 24 dicembre 2014, definisce le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente, in termini di sigarette, sia dei tabacchi da inalazione senza combustione, sia dei liquidi da inalazione, ai fini del calcolo dell'accisa gravante sull'equivalente consumo di sigarette e, conseguentemente, dell'imposta di consumo sui nuovi prodotti.
  Le misurazioni per la determinazione dell'equivalenza sono state effettuate in base ai le previsioni contenute nel citato provvedimento direttoriale, nell'ambito della previsione di legge contenuta nell'articolo 62-quater, comma 1-bis.
  In ordine alla richiesta dell'Onorevole interrogante, circa l'opportunità di rivedere l'intero sistema impositivo dei liquidi da inalazione senza combustione, prevedendo, «anche per dar seguito alla sentenza della Corte costituzionale», un sistema di tassazione «basato» sulla nicotina, si osserva che la citata pronuncia della Consulta afferma espressamente che la incostituzionalità riguarda l'articolo 62-quater «nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188».
  Quindi, se da un lato la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che assoggetta ad imposta i prodotti succedanei del tabacco che non contengono nicotina ed i dispositivi per il consumo, dall'altro ha ritenuto legittima l'aliquota di imposta prevista da detta norma (58,5 per cento del prezzo di vendita), che è di gran lunga più penalizzante di quella stabilita per i prodotti liquidi da inalazione a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  Si evidenzia, inoltre, che a seguito dell'impugnativa dei provvedimenti attuativi della nuova norma, come modificata dal decreto legislativo n. 188 del 2014, il TAR Lazio ha fissato l'udienza di merito in data 8 luglio 2015. I ricorrenti hanno espressamente eccepito anche la supposta incostituzionalità dell'articolo 62-quater, comma 1-bis, questione su cui il tribunale amministrativo si pronuncerà a breve.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

industria del tabacco

monopolio