ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05818

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 17/06/2015
Stato iter:
18/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/06/2015
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 18/06/2015
Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 18/06/2015
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/06/2015

SVOLTO IL 18/06/2015

CONCLUSO IL 18/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05818
presentato da
DURANTI Donatella
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   DURANTI e PIRAS. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   in data 15 gennaio 2014, con scadenza il 13 febbraio 2014, è stato bandito un «Concorso per esami e per titoli per il reclutamento di 342 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 2201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo»;
   a seguito del normale iter concorsuale, in data 9 settembre 2014, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con avviso su sito «www.carabinieri.it» ha comunicato l'approvazione della graduatoria finale di merito aumentando i posti disponibili da 342 a 532;
   complessivamente, in seguito alla valutazione concorsuale, il totale degli idonei è stato di 606. Di conseguenza sono stati 74 gli idonei non prescelti;
   in base a quanto previsto dalla «legge del 30 ottobre, n. 125 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013) Conversione in legge del decreto 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni», gli idonei non prescelti dovrebbero essere incorporati in caso di nuovo bando di concorso, così come già avvenuto per gli idonei non vincitori del concorso per 1886 allievi carabinieri del 2012;
   in data 25 aprile 2015, con scadenza 25 maggio 2015, è stato bandito il «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi Carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo»;
   il limite di età per l'accesso al concorso del 2014 era fissato a 30 anni, mentre per il concorso bandito il 25 aprile 2015, suddetto limite è stato portato a 28 anni –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, e come intenda rispettare il diritto degli allievi idonei non prescelti nel concorso del 15 gennaio 2014 ad essere incorporati fra i vincitori del concorso in atto, anche derogando per loro il limite di età di 28 anni inserito con il nuovo concorso. (5-05818)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05818

  La problematica relativa allo scorrimento delle graduatorie concorsuali è stata già affrontata dal Governo nel corso della presente legislatura in risposta ad atti di sindacato ispettivo e, da ultimo, in risposta ad una lettera del 12 maggio scorso dell'Onorevole interrogante al Ministro della Difesa.
  In questa sede, pertanto, non si può che ribadire che l'articolo 643 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede, al comma 3, la facoltà per l'Amministrazione militare, nel caso in cui taluni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, di procedere ad altrettante nomine entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del Codice, secondo l'ordine della graduatoria stessa e fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti previsti. Lo stesso articolo precisa, al comma 4, che nei concorsi per la nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente, qualora risultino scoperti alcuni posti messi a concorso per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi, secondo l'ordine della graduatoria.
  Ne consegue che lo scorrimento della graduatoria non costituisce la regola generale del reclutamento militare, bensì un istituto rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione che, qualora intenda avvalersene, può farlo solo con motivata determinazione ministeriale.
  È il caso di osservare che l'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, richiamato dall'interrogante, non trova applicazione in materia di reclutamento del personale militare. Il decreto, infatti, laddove subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali alla verifica dell'assenza di concorrenti idonei nelle graduatorie vigenti approvate al 1o gennaio 2007, si riferisce espressamente all'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'assunzione del personale civile della Pubblica Amministrazione.
  Al contrario, un'eventuale trasposizione «sic et simpliciter» nell'ordinamento delle Forze armate di norme specificamente dettate per il pubblico impiego, renderebbe inoperante l'intero sistema di reclutamento e di avanzamento previsto per il personale militare.
  Con specifico riferimento allo scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel. 2012, richiamato nell'atto di sindacato ispettivo, si partecipa che lo stesso è stato eccezionalmente operato dall'Arma dei Carabinieri in relazione al numero di candidati idonei ma non prescelti a causa del blocco parziale del turn over (disposto dal decreto legge n. 95 del 2012), in quanto i posti inizialmente a concorso furono ridotti di circa l'80 per cento proprio a ridosso dell'incorporamento.
  Per quanto concerne, infine, la riduzione del limite di età massimo dei concorrenti cui fa ancora riferimento l'interrogante, si segnala che l'obiettivo di disporre di personale militare mediamente più giovane rientra tra gli obiettivi definiti dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa e che il suo conseguimento è fondamentale per l'efficienza delle Forze armate.
  Infatti, l'innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali delle varie categorie del personale militare, potrebbe comportare un invecchiamento dello strumento militare a discapito della funzionalità delle Forze armate.
  Peraltro, le disposizioni che stabiliscono limiti di età per l'accesso al pubblico impiego e le disposizioni relative alle carriere militari appaiono coerenti con la direttiva europea 2000/78/CE, la quale contempla la possibilità di stabilire una differenza di trattamento in base all'età, senza che questa costituisca una discriminazione, anche per ciò che concerne l'accesso alle carriere militari. D'altronde, la peculiarità dell'ordinamento delle Forze armate è in piena aderenza con il principio già contenuto nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui il personale militare e delle Forze di polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

forze paramilitari