ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05780

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 440 del 11/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/06/2015
Stato iter:
27/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/04/2017
Resoconto FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2015

DISCUSSIONE IL 27/04/2017

SVOLTO IL 27/04/2017

CONCLUSO IL 27/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05780
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Giovedì 11 giugno 2015, seduta n. 440

   FERRARESI, COMINARDI, TRIPIEDI, BONAFEDE, SARTI e AGOSTINELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il socio lavoratore di cooperativa perde con la perdita della qualifica di socio anche il rapporto di lavoro in essere;
   la legge n. 30 del 2003, con l'articolo 9, di modifica del comma 2, articolo 5, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ha stabilito che: «Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»;
   l'articolo 2533 codice civile elenca in modo analitico le cause di esclusione del socio, richiamando i casi previsti dall'atto costitutivo e le «gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico»;
   risulta peraltro che alla delibera di esclusione del socio lavoratore non siano applicabili le garanzie formali del contraddittorio contemplate dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori essendo sufficiente la comunicazione per rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione assunta, in modo tale da consentirgli di articolare le proprie difese solo attraverso l'opposizione;
   al socio lavoratore escluso, quindi di fatto licenziato, non si applicano le tutele diversamente previste per i lavoratori non soci: le regole procedurali dettate per il licenziamento disciplinare (articolo 7 dello statuto lavoratori), per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604) e per il licenziamento collettivo (articolo 4, comma 2 e seguenti, legge n. 223 del 1991), né gli indennizzi risarcitori;
   è prassi diffusa l'iscrizione, di fatto obbligata, al libro soci del lavoratore, per procedere alla assunzione da parte delle cooperative, che in tal modo possono eludere la normativa sul lavoro, potendo decidere in ogni momento l'esclusione da socio per procedere al licenziamento;
   si riscontrano vere e proprie forme di mobbing sul lavoro da parte delle dirigenze delle cooperative che intendono liberarsi di soci dissenzienti rispetto alle stesse, contando sulla opportunità data dalla legislazione per escludere, e quindi licenziare, tali soci; non mancano situazioni in cui si evidenzia l'opportunistica costruzione di prove per «gravi inadempienze» che giustifichino l'esclusione;
   non vale, per il socio escluso, la possibilità di ricorrere alle commissioni provinciali del lavoro per aver garantito il contraddittorio, dal momento che a prevalere (pare) sia l'esclusione da soci e, come unica possibilità, resta il ricorso in giudizio;
   il socio lavoratore, che si ritenga sottoposto all'arbitrio della cooperativa, può impugnare nel termine di 60 giorni la delibera di esclusione, la quale deve essere valida alla stregua delle regole previste dal diritto societario; qualora venga annullata, in virtù del collegamento negoziale tra contratto associativo e di lavoro, quest'ultimo tornerà a vivere ed il rapporto di lavoro sarà ricostituito ex tunc in base ai principi generali del diritto civile (cfr. Cass., 5 luglio 2011, n. 14741);
   il percorso giudiziario eventualmente avviato dal socio contrario all'esclusione, per vedersi riconoscere il diritto al reintegro, finalizzato al mantenimento del posto di lavoro, o eventualmente forme di risarcimento sotto forma di indennizzo, anche nei casi di ricorso alla camera arbitrale presso le C.C.I.A.A., come eventualmente previsto dallo statuto, ha costi anche di decine di migliaia di euro, cosa che scoraggia di fatto la parte più debole all'intrapresa del percorso;
   si evidenzia in tal modo una disparità di trattamento, di sede di ricorso al giudizio sulle parti, con conseguente disparità nella tutela tra lavoratori soci e lavoratori non soci di cooperative: i primi licenziabili con una preventiva e semplice esclusione da soci, i secondi comunque tutelati giustamente dalla legislazione sul lavoro;
   non aiuta l'aspetto dell'incertezza giurisprudenziale che peraltro, in alcuni casi, non ha escluso il ricorso alla disciplina lavoristica: sentenze di merito affermano che – anche in caso di esclusione legittima ovvero non impugnata – è comunque possibile per il giudice del lavoro procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti che hanno portato alla risoluzione del rapporto di lavoro (Trib. Torino 30 giugno 2004), affermando la prevalenza della disciplina lavoristica su quella societaria, ritenendo sostanzialmente applicabile la disciplina del licenziamento, anche in caso di esclusione con contestuale licenziamento del socio lavoratore (Trib. Trieste 19 marzo 2011); sul punto si è pertanto di fronte ad una situazione di incertezza, alla quale si aggiungono le problematiche di diritto processuale in ordine al tribunale competente a giudicare le controversie scaturenti dai provvedimenti di esclusione/licenziamento, visto che a tutt'oggi pare non risulti ancora chiaro se dette controversie debbano essere assoggettate al rito del lavoro o a quello «ordinario» –:
   se i Ministri interrogati abbiano valutato la situazione descritta e se abbiano previsto o prodotto chiarimenti in merito all'incertezza giurisprudenziale;
   quale sia il tribunale di competenza;
   quali siano le tutele per il socio lavoratore escluso che di conseguenza perde il lavoro;
   quali provvedimenti si intendono assumere per evitare l'uso strumentale dell'iscrizione «obbligatoria» al libro soci per essere assunti come lavoratori nelle cooperative. (5-05780)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05780

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Ferraresi ed altri riguardante la tutela del socio lavoratore di cooperativa in caso di sua esclusione dalla cooperativa.
  Al riguardo, l'articolo 1, della legge n. 142 del 2001, nel testo modificato dall'articolo 9 della legge n. 30/2003, prevede che nelle cooperative «nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio», quest'ultimo, al momento dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce «un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali». Qualora detto rapporto ulteriore sia di natura subordinata, a norma dell'articolo 2, al socio lavoratore «si applica la legge n. 300 del 1970, con esclusione dell'articolo 18 ogniqualvolta venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».
  Il legislatore, poi, sempre con la richiamata legge n. 30 del 2003 ha modificato il testo originario dell'articolo 5, prevedendo, al secondo comma che «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità degli articoli 2526 e 2527 del codice civile».
  Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità – alla luce dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge n. 142 del 2001 secondo cui il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio – il legislatore ha previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il rapporto associativo oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l'applicabilità delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione di quest'ultimo.
  Di recente la Suprema Corte (con sentenza n. 3836 del 26 febbraio 2016), si è espressa in tema di legittimità di licenziamento stabilendo che l'esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento va quindi opposta la delibera di esclusione e non la risoluzione del rapporto di lavoro. Il che implica, fra l'altro, che rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro.
  Conforme alle predette pronunce è anche la recente sentenza della Suprema Corte (n. 9916/2016), che ribadisce il principio secondo cui, rimosso il provvedimento di esclusione ritenuto illegittimo, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
  All'orientamento sin qui descritto, che si incentra sull'applicazione della disciplina societaria alle controversie sull'estinzione del rapporto dei soci lavoratori, se ne contrappone un altro, che, al contrario, opta per l'applicabilità di una tutela prettamente lavoristica e di maggiore garanzia dei soci lavoratori.
  Espressione di tale orientamento è la sentenza n. 1259 del 23 gennaio 2015, per la quale se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente applicabilità dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
  Quindi, qualora il rapporto di lavoro si sia risolto non in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, troverà applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.
  Infatti, ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità della tutela sui licenziamenti, è che si sia avuta l'estromissione dalla società, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, per ragioni disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare detta estromissione, con illegittimità anche della risoluzione del rapporto lavorativo.
  Per quanto riguarda il tribunale competente davanti al quali far valere i propri diritti, in linea con i principi stabiliti con la citata sentenza del 2015, si sta consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo sicché, in tale caso, in forza dell'articolo 40, comma 3 del codice di procedura civile, la competenza a decidere la relativa controversia spetta al Giudice del lavoro.
  Sottolineo, inoltre, che alla società cooperativa che escluda per giusta causa il socio lavoratore, si impone a pena di inefficacia di dare comunicazione a quest'ultimo della delibera di esclusione, affinché essa possa essere impugnata dal socio che voglia contestare l'esclusione e il licenziamento. È necessaria, pertanto, la notificazione scritta della delibera con un contenuto minimo idoneo a specificare le ragioni dell'esclusione.
  Infine, voglio evidenziare che la genuinità della qualità di socio lavoratore non si può evincere solo dalla mera iscrizione nel registro, ma anche da una serie di atti conseguenti alla qualifica di socio quali ad esempio il versamento della quota sociale e la partecipazione alle assemblee da parte del socio lavoratore. Sarà quindi possibile eccepire la natura simulata e fittizia del rapporto societario, chiedendo l'accertamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la società. In questo caso, alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 142 del 2001 e dell'orientamento giurisprudenziale è attualmente più facile svelare un fittizio rapporto associativo. Il relativo onere probatorio incombe, infatti, sulla società, cui spetta dimostrare la sussistenza e genuinità del rapporto associativo, dovendosi altrimenti presumere che il rapporto sia da qualificare lavoro subordinato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela dei soci

diritto del lavoro

licenziamento