ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05776

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 439 del 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: CASTIELLO GIUSEPPINA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 10/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 10/06/2015
Stato iter:
11/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/06/2015
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 11/06/2015
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/06/2015

SVOLTO IL 11/06/2015

CONCLUSO IL 11/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05776
presentato da
CASTIELLO Giuseppina
testo di
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   CASTIELLO e FABRIZIO DI STEFANO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito della procedura di istituzione del parco nazionale della Costa Teatina, il 18 maggio 2015 si è tenuta, per iniziativa del presidente della regione Abruzzo dottor Luciano D'Alfonso, una riunione alla quale hanno partecipato il commissario nominato ad acta, architetto De Dominicis, nonché i rispettivi sindaci dei paesi coinvolti, al fine di individuare la delimitazione provvisoria dell'istituendo parco;
   nello specifico, sono stati coinvolti i sindaci dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo. Tuttavia sono risultati assenti, seppur ricompresi all'interno del perimetro dell'istituendo parco, i sindaci del comune di Villalfonsina e Pollustri. Il motivo della loro mancata partecipazione alla riunione, come essi stessi riportano, non è da collegare ad una loro scelta personale, bensì alla mancata ricezione della convocazione formale da parte dell'autorità competente;
   la riunione si è conclusa con l'accordo che i sindaci sarebbero stati riconvocati entro un breve periodo, necessario per esaminare gli elaborati e predisporre eventuali osservazioni in merito, nonché per valutare la fattibilità di alcune proposte alternative già avanzate in quella stessa sede;
   a seguito dell'approfondito esame della cartografia consegnata dal commissario (al quale si è proceduto con il supporto dei rispettivi uffici tecnici comunali) sono emerse evidenti discrasie con il reale stato dei luoghi, nonché palesi carenze in ordine all'indicazione degli elementi tecnico-scientifici necessari a supportare gli elaborati predisposti;
   in particolare, la perimetrazione provvisoria è stata predisposta su una cartografia (IGM) che risulta datata 1958 e che, pertanto, evidenzia una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi con particolare riferimento ad ampie aree che, diversamente da quanto rappresentato, sono ampiamente urbanizzate, antropizzate e sulle quali esistono importanti attività imprenditoriali (industriali, commerciali, turistico-ricettive). Tali aree, quindi, risulterebbero prive di valenza naturalistica, ovvero di quei valori «naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi» tali da richiedere l'intervento di tutela statale attraverso la speciale e rigida disciplina prevista dalla legge in materia di parchi nazionali;
   in secondo luogo va rilevato che la predetta cartografia è stata realizzata tramite una scala (1/25.000) tale da non consentire una precisa identificazione e delimitazione delle aree e, quindi, dei beni immobili in essa eventualmente ricompresi, con comprensibili conseguenze in ordine alla lesione di interessi legittimi di privati cittadini;
   infine, non risulta che si sia ancora formalizzata la necessaria «intesa» con la regione Abruzzo né sia stata convocata la Conferenza unificata (come previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998) in cui sono sentiti anche gli enti locali interessati;
   è evidente che, ove si procedesse, come recentemente diffuso dagli organi di informazione, al recepimento della perimetrazione provvisoria e delle relative norme di salvaguardia, si potrebbe compromettere in maniera irreversibile lo sviluppo del territorio, e sussisterebbero, altresì, atti e procedure con quelli che appaiono agli interroganti concreti elementi di dubbia legittimità anche sul presupposto di una doverosa sottolineatura di rilevanza costituzionale per mancata ottemperanza ai principi costituzionalmente protetti (articoli 5, 117 e 118 della Costituzione) di leale cooperazione, autonomia e decentramento;
   bisogna, altresì sottolineare che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) considera gli enti locali come principali soggetti del complesso processo istitutivo che passa in primo luogo proprio attraverso la perimetrazione dell'area protetta;
   in una agenzia di stampa del 5 giugno 2015 si apprende che tutti i sindaci coinvolti nell'istituzione del parco della Costa Teatina hanno condiviso un documento, in cui criticano la perimetrazione proposta dal commissario De Dominicis, che sarà inviato, tra l'altro, al Presidente del Consiglio ed alle autorità sovracomunali coinvolte affinché «si possano approfondire le riflessioni sulla perimetrazione, conformando la stessa alle reali esigenze di tutela e valorizzazione del territorio acquisendo i dati scientifici sulle aree protette presenti e biodiversità, evitando di includere all'interno del Parco aree prive di pregio naturalistico quali porti, aree industriali e artigianali, zone altamente antropizzate». I sindaci, conclude la nota, chiederanno altresì di essere ascoltati dalle autorità, in quanto depositari degli interessi delle comunità locali –:
   quali iniziative di competenza il Ministro intenda intraprendere al fine di procedere ad un riesame della perimetrazione provvisoria del parco nazionale della Costa Teatina, nonché delle relative norme di salvaguardia, e se ritenga opportuno adottare iniziative affinché siano convocati in breve tempo gli amministratori locali, coinvolti nel processo istitutivo del parco nazionale della Costa Teatina, per poter esporre, nelle modalità e sedi più opportune, le osservazioni in merito. (5-05776)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05776

  Il procedimento ordinario per l'istituzione dei parchi nazionali è disciplinato dalle leggi n. 394/91 e n. 426/98 e dal decreto legislativo n. 112/98. In breve, tale procedimento prevede che il Ministero dell'ambiente, sulla base del confronto attivato con gli Enti interessati, predisponga la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco nonché la relativa disciplina di tutela provvisoria e che su di esse sia acquisita l'intesa della regione ed il parere della Conferenza Unificata; il Parco verrà, quindi, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  L'avvenuta nomina, tuttavia, del Commissario ad acta disposta con DPCM del 4 agosto 2014 nella persona del dott. Giuseppe De Dominicis, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 225 del 2010, ha previsto un regime «straordinario» per la istituzione del Parco nazionale della costa teatina, ancorché non derogatorio, attribuendo al medesimo Commissario l'incarico di predisporre ed attuare ogni intervento necessario ai fini della istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, attraverso la delimitazione provvisoria dei relativi confini sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni, secondo le procedure dell'articolo 34 della legge-quadro n. 394 del 1991.
  Da tale momento il Ministero dell'ambiente non ha più rivestito alcuna competenza nel procedimento istitutivo del Parco. Inoltre, a seguito della nomina del Commissario ad acta e su sua formale richiesta, nel dicembre 2014 è stata fornita copia al medesimo della documentazione relativa al procedimento sino ad allora condotto dal Ministero ritenuta utile ai fini dello svolgimento del suo incarico, ivi compresa una ipotesi preliminare per la perimetrazione del Parco scaturita da una attività concertativa di riunioni e tavoli tecnici tenuti con le competenti istituzioni locali.
  Allo stato delle cose, quindi, il Ministero dell'ambiente non può in questa fase svolgere alcuna funzione volta all'esame o al riesame di iniziative poste legittimamente in essere dal Commissario ad acta in esecuzione dei compiti ad egli istituzionalmente attribuiti, ovvero sostituirsi ad esso nello svolgimento dei rapporti concertativi.
  Nondimeno, lo stesso Ministero non mancherà di esprimere il proprio parere, qualora e nei limiti di una eventuale richiesta, nonché di esercitare in pieno le proprie funzioni nella fase successiva alla adozione del pertinente decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parco nazionale

produzione artigianale

protezione del litorale