ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05751

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 438 del 09/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 09/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/06/2015
Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/06/2015
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/06/2015
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

SVOLTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05751
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 9 giugno 2015, seduta n. 438

   CAUSI e ARLOTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione Italia — San Marino contro le doppie imposizioni entrata in vigore il 1o gennaio 2014 prevede che «fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato»;
   secondo quanto previsto dal commentario all'articolo 18, paragrafo 1, del modello OCSE, le tipologie di pagamento ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 includono non solamente le pensioni pagate direttamente all'ex dipendente ma anche agli altri beneficiari (ad esempio, al consorte sopravvissuto, agli accompagnatori o ai figli dei dipendenti), nonché ai compensi corrisposti relativamente a un passato rapporto di lavoro e alle pensioni relative ai servizi resi a uno Stato o a una sua suddivisione politica o ente locale, che non rientrano nelle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19;
   il paragrafo 3 dell'articolo 18 della predetta Convenzione prevede che, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente siano imponibili soltanto in detto Stato;
   secondo quanto previsto dal suddetto commentario all'articolo 18 del Modello OCSE (paragrafo 28), l'espressione «sicurezza sociale» si riferisce a un sistema di protezione obbligatoria istituito da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, invalidità, malattia, o morte;
   secondo la «Circolare esplicativa dell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni – sottoscritta con la Repubblica italiana – 30 gennaio 2014», num. 00014227/2014 del 7 febbraio 2014 della Segreteria di Stato finanze e bilancio della Repubblica di San Marino, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino le pensioni erogate in via facoltativa sulla base di una contribuzione volontaria del lavoratore e ne deriva che le pensioni in commento, qualora corrisposte, su base facoltativa, da parte di un ente sammarinese nei confronti di una persona fisica residente nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia;
   per converso, in base alla medesima circolare rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 paragrafo 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino le seguenti prestazioni pensionistiche, in quanto previste come obbligatorie nell'ambito della vigente legislazione sammarinese sulla sicurezza sociale: le pensioni corrisposte dall'Istituto per la sicurezza sociale sammarinese ai residenti italiani, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità; le pensioni di Stato, e, in generale, tutte le pensioni corrisposte e obbligatorie in virtù di una disposizione normativa sammarinese, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità; pertanto, l'ente sammarinese che eroga le prestazioni pensionistiche deve operare la ritenuta a titolo d'imposta;
   la direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle entrate ha recentemente risposto all'interpello di un titolare di una pensione diretta erogata dallo Stato di San Marino, maturata a seguito di contribuzione versata per avere svolto attività di lavoro dipendente come frontaliere, asserendo nel proprio parere che la pensione stessa risulterebbe assoggettabile a imposizione esclusivamente in Italia, quale Stato di residenza;
   nella risposta la suddetta direzione ha affermato che «le pensioni erogate al residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario (nel caso in specie in Italia), cui compete una potestà impositiva esclusiva» e che qualora il contribuente subisca una misura impositiva sul medesimo reddito anche da parte dell'autorità sammarinese, vi sia la possibilità di esperire la richiesta di apertura di procedura amichevole (MAP) di cui all'articolo 25 della Convenzione; la risposta conclude facendo presente che «nella situazione sopra descritta, resta esclusa la possibilità di fruire del credito di imposta previsto dall'articolo 165 del TUIR»;
   tale parere appare in netto contrasto con quanto dispone il comma 3 dell'articolo 18 dell'Accordo contro le doppie imposizioni sottoscritto e ratificato da Italia e San Marino ed entrato in vigore il 1o gennaio 2014, e rischia di aprire una questione decisamente critica per i 1.468 titolari di pensione ISS che risiedono fuori del territorio della Repubblica di San Marino (per un totale delle pensioni erogate mensilmente pari a 1.083.798,89 euro);
   l'Agenzia delle entrate, interpellata nell'aprile 2014 ha chiarito che la sentenza della Cassazione, sez. tributaria, n. 1550/2012 ha ricompreso nella nozione di sicurezza sociale sia il trattamento assistenziale, sia quello previdenziale, confermando così la correttezza dell'impostazione data dalla Segreteria di Stato alle finanze della Repubblica di San Marino, che ha applicato la tassazione diretta da gennaio 2014, così come prevedono i parametri internazionali e il commentario Ocse, in questo caso per i redditi prodotti a San Marino;
   si è ancora in assenza di risposte da parte della commissione tecnica prevista dall'Accordo contro le doppie imposizioni che, ad oggi, nonostante i solleciti, non ha assunto una decisione univoca e dirimente –:
   alla luce di quanto esposto e dell'interpretazione data dalla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle entrate, e in presenza di evidenti contraddizioni, se non ritenga necessario un chiarimento urgente e definitivo in merito al tema della tassazione delle pensioni dei frontalieri italiani che percepiscono la pensione dall'ISS e che in questi giorni sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. (5-05751)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05751

   Con il documento in esame gli onorevoli interroganti sollecitano opportuni chiarimenti in merito alla tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani, in modo da superare le difficoltà interpretative connesse alle disposizioni contenute nell'articolo 18 (pensioni) della Convenzione contro le doppie imposizioni attualmente vigente tra Italia e San Marino.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Tra Italia e San Marino è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, modificata con un successivo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
  La Convenzione ed il Protocollo di modifica sono stati entrambi ratificati con legge 19 luglio 2013, n. 88 e sono in vigore dal 3 ottobre 2013.
  L'articolo 18 della Convenzione disciplina la tassazione dei trattamenti pensionistici. In particolare, si fa riferimento alle pensioni e retribuzioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego non relativo a funzioni pubbliche (articolo 18, paragrafo 1), soggette a tassazione nel solo Stato di residenza del beneficiario del trattamento, e delle pensioni ed altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale (articolo 18, paragrafo 3), soggetti a tassazione soltanto nello Stato della fonte.
  Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, per l'individuazione dell'ambito applicativo delle citate disposizioni convenzionali risulta necessario definire la nozione di sicurezza sociale presente nel medesimo Trattato internazionale.
  Gli onorevoli interroganti segnalano, al riguardo, come, secondo quanto previsto dal paragrafo 28 del Commentario all'articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la nozione di sicurezza sociale si riferisca ad un sistema di protezione obbligatoria istituita da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, malattia o morte.
  Sulla questione si è registrato un contrasto interpretativo tra le Autorità di San Marino e l'Agenzia delle entrate.
  Infatti, la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino, recentemente, nella circolare n. 14227 del 2014 del 7 febbraio 2014 ha precisato che tutte le prestazioni pensionistiche, erogate a fronte di contributi obbligatori ai sensi della legislazione sanmarinese, rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 18, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale mentre nel paragrafo 1 del medesimo articolo rientrerebbero unicamente le pensioni erogate sulla base di contribuzioni volontarie da parte del lavoratore.
  In sostanza, dall'interpretazione fornita dalle Autorità sammarinesi consegue che l'insieme delle pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità, erogate dall'ISS a residenti italiani dovrebbero essere assoggettate a tassazione esclusiva a San Marino.
  Di diverso avviso è invece l'Agenzia delle entrate che in sede di risposta ad un'istanza di interpello fornita dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ad un residente italiano titolare di una pensione di fonte sanmarinese, afferma che le pensioni erogate al residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, nel caso di specie in Italia, restando esclusa la possibilità di fruire del credito previsto dall'articolo 165 del TUIR per le imposte applicate a San Marino.
  In merito al significato da attribuire all'espressione «sicurezza sociale» giova rilevare, altresì, che l'Agenzia delle entrate, con Circolare del 21 luglio 2003, n. 41/E, ha fornito l'interpretazione di tale nozione, per quanto riguarda le Convenzioni con Finlandia, Svezia e Lussemburgo, affermando che essa ricomprende solo i trattamenti non a carattere contributivo, cioè le cosiddette pensioni sociali e quelle di invalidità; di conseguenza tutti gli altri trattamenti erogati in relazione ad un cessato impiego ed al versamento dei relativi contributi (pensioni di anzianità, vecchiaia e reversibilità) rientrano nella regola generale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
  In merito alla fattispecie in esame deve poi richiamarsi quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione – V Sezione Civile – con sentenza del 3 febbraio 2012 n. 1550, relativamente alla pensione pagata ad un residente italiano per un'attività lavorativa svolta in Lussemburgo.
  Nella predetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che la nozione di sicurezza sociale, contenuta nella Convenzione tra Italia e Lussemburgo deve essere interpretata, ai sensi dell'articolo 3, «comma 2» del predetto Trattato internazionale, secondo il significato ad essa attribuito «dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, la detta espressione è indicativa di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona e alla sua dignità e, in quanto tali inviolabili, secondo i princìpi riconosciuti dall'articolo 38 Costituzione... e presenti anche nel diritto internazionale».
  Da ciò deriva che, per la Suprema Corte, nel genere «sicurezza sociale» debba trovare collocazione non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale con la conseguenza che sia le pensioni di anzianità che quelle di vecchiaia sono da ricondurre nell'ambito della sicurezza sociale.
  Deve precisarsi che la citata sentenza della Cassazione, riguardando unicamente la Convenzione tra Italia e Lussemburgo, risulta, in ogni caso, ininfluente ai fini dell'interpretazione del Trattato tra Italia e San Marino che andrebbe, invece, concordata in sede bilaterale.
  Il paragrafo 28 del Commentario al Modello OCSE citato dagli Onorevoli interroganti, prendendo atto della differenza tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, non reca alcuna indicazione univoca rispetto alla fattispecie in esame ma ne rinvia la definizione a negoziati bilaterali tra i Paesi coinvolti.
  Pertanto, al fine di evitare casi di doppia imposizione si rende necessario addivenire ad un accordo di portata generale, tra le Autorità competenti di Italia e San Marino, circa l'ambito applicativo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 18 del predetto Trattato internazionale.
  A tal riguardo si fa presente che, anche se la Convenzione non prevede, come nella generalità dei Trattati per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese, la costituzione di alcuna commissione tecnica deputata all'applicazione della stessa, la problematica in questione è stata oggetto di un tavolo tecnico bilaterale tra rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria italiana e rappresentanti dell'Amministrazione sanmarinese in esito al quale, non sussistendo elementi che possano fare escludere l'attuale imponibilità in Italia dei redditi in questione, le parti si sono riservate la possibilità di verificare eventuali nuove soluzioni in chiave prospettica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

protezione del consumatore

doppia imposizione