ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05750

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 438 del 09/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 09/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/06/2015
Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/06/2015
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/06/2015
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

SVOLTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05750
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 9 giugno 2015, seduta n. 438

   GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
   in attuazione del predetto articolo, sono stati emanati i due decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del 25 giugno 2012, recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, l'altro del 19 ottobre 2012 sulle modalità per la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
   l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha da ultimo prorogato al 30 settembre 2013 il termine entro il quale le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, devono essere stati notificati per poter accedere alla compensazione;
   tale procedura di compensazione dei crediti certi liquidi ed esigibili, vantati dalle imprese che hanno servito lo Stato ma che non hanno ricevuto le relative spettanze nei tempi e nei modi pattuiti, e le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ha certamente rimesso in moto un sistema di regolarità nel pagamento di debiti che le imprese avevano accumulato verso lo Stato stesso, tanto che molte imprese, infatti, hanno ritrovato ossigeno potendo usufruire di tutti i crediti fin ad allora solo accumulati, e mai potuti utilizzare;
   tuttavia, l'effetto benefico sulle imprese del meccanismo compensativo viene meno, o viene notevolmente ridotto, nella misura in cui è possibile compensare solo le cartelle di pagamento che siano state notificate entro il 30 settembre 2013 –:
   se ritenga possibile assumere iniziative per prorogare la data del 30 settembre 2013, fissata per il limite all'utilizzo del meccanismo compensativo per i crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di permettere alle imprese di continuare a compensare anche debiti di recente iscrizione a ruolo, visti gli effetti benefici di tale procedura sulle imprese interessate e nell'ottica di una trasformazione della norma da occasionale e d'urgenza a meccanismo strutturale per la compensazione dei debiti della pubblica amministrazione. (5-05750)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05750

   Con il documento in esame l'onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
  Tale disposizione è stata attuata con i cosiddetti «decreti compensazione» ossia i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012.
  In particolare, il decreto ministeriale del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, fissava al 30 aprile 2012 il termine entro il quale dovevano essere notificati gli atti per poter accedere alla compensazione. Detto termine in seguito è stato prorogato al 30 settembre 2013 dall'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  Ciò premesso, l'onorevole interrogante chiede se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga possibile prorogare la data attualmente prevista (30 settembre 2013) al fine di permettere alle imprese di continuare a compensare anche debiti di recente iscrizione a ruolo, visti gli effetti benefici di tale procedura sulle imprese interessate e nell'ottica della trasformazione della norma da occasionale e d'urgenza a meccanismo strutturale per la compensazione dei debiti della Pubblica Amministrazione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata disciplinata la possibilità di compensare, nell'anno 2014, le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  Inoltre, l'articolo 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, «anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma», con rinvio per «le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione», ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  A tal proposito, si fa presente che lo schema di decreto di cui al citato articolo 1, comma 19, della legge di stabilità per il 2015, per la compensazione, nell'anno 2015, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014, con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con modalità analoghe a quelle previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, è in avanzata fase di predisposizione.
  In conclusione si osserva, pertanto, che anche a prescindere dall'eventuale proroga della data di efficacia dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (30 settembre 2013) auspicata dall'onorevole interrogante, allo stato attuale rimane salva la possibilità per i contribuenti che ricadono nella citata previsione recata dalla «legge di stabilità 2015» di compensare i ruoli recati dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014 con i propri crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, laddove questi ultimi siano di importo pari o superiore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

industria ottica

tassa di compensazione