ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05701

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 03/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/06/2015
Stato iter:
04/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/06/2015
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
 
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/06/2015
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/06/2015

SVOLTO IL 04/06/2015

CONCLUSO IL 04/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05701
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 158 del 2012 recita: «L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese»;
   il decreto sopra citato non è ancora stato emanato;
   in presenza di tale vuoto normativo in alcune città sono stati adottati regolamenti di polizia urbana con i quali si è stabilita una pianificazione, nonostante sulla materia non siano le autorità municipali competenti ad emanare la normativa di riferimento;
   alla luce di tale vuoto normativo, il Tar dell'Emilia Romagna, in seguito all'emanazione di un regolamento di polizia urbana della città di Bologna, ha dichiarato l'atto illegittimo «in quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra i locali in questione e i così detti luoghi “sensibili”, la cui introduzione nell'ordinamento (o modificazione) compete esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012» ricordando inoltre, nella stessa sentenza, un precedente giudizio sempre del T.A.R. Emilia Romagna sez. II, 20 ottobre 2014 n. 976 in base alla quale il giudice amministrativo aveva già sostenuto che «la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012»;
   tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5 del 2013, all'articolo 6 la quale al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 –:
   se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, quali iniziative urgenti intenda assumere per quanto di competenza, a partire dall'emanazione concertata del citato decreto interministeriale, anche al fine di dare valenza effettiva al principio dello Stato costituzionale di diritto, garantire la certezza dello stesso, evitare giudicati differenti da parte dei giudici amministrativi ulteriormente aditi per risolvere questioni analoghe a quelle in esame, evitare di appesantire ulteriormente i tempi biblici che affliggono i nostri tribunali e ridurre le spese superflue allocandole diversamente per ottimizzare il servizio giustizia. (5-05701)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05701

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante premessi i contenuti dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), chiede notizie in merito all'emanazione del decreto interministeriale da adottare, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, volto a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps (ossia apparecchi cosiddetti AWP) che fossero risultati territorialmente prossimi a «luoghi sensibili» costituiti da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi.
  L'onorevole interrogante accenna che ai fini della predisposizione del citato decreto si sarebbe dovuto tenere conto anche di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, «ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali».
  Segnala poi l'interrogante l'affermazione di una recente pronuncia del Giudice amministrativo, riguardo al fatto che un approccio regolatorio assunto a livello locale può risultare lesivo di prerogative statali in materia, e chiede se non ritenga il Governo di dare quanto prima attuazione alla norma primaria citata, anche per evitare incertezze in merito al quadro regolatorio di settore che, invece, meriterebbe di essere il più lineare e leggibile possibile.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  È opportuno evidenziare che la mancata adozione del provvedimento di cui si è fatto cenno sta nel fatto che, per un verso, i Comuni ovvero le loro rappresentanze regionali o nazionali non hanno inoltrato alle Amministrazioni statali competenti alcuna «proposta motivata» in ordine affatto che si sarebbe dovuto adottare a livello nazionale, preferendo, di contro, iniziare ad emanare propri regolamenti sulle distanze dei luoghi di gioco mediante AWP (oltre che VLT, ossia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del Tulps) tesi a dare autonoma e non coordinata – sul territorio nazionale – applicazione diretta di una norma di legge che, per la verità, era in primo luogo indirizzata ad Amministrazioni del Governo nazionale.
  La produzione regolamentare locale si è andata incrementando con velocità, estendendosi anche ad aspetti diversi della raccolta di gioco mediante apparecchi, come quello degli orari solo entro i quali è consentito intrattenersi con tali apparecchi.
  La progressiva velocità ed estensione della produzione normativa locale ha simmetricamente ridotto in modo progressivo i margini di pratica utilità ed attendibilità di una eventuale adozione del provvedimento statale di cui parlava la norma primaria del 2012.
  Peraltro, la successiva entrata in vigore dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 e la sua previsione di una apposita legislazione delegata riguardante, tra l'altro, la definizione di un chiaro rapporto, nella produzione normativa in materia di gioco, fra Stato, Regioni ed enti locali ha reso ancora più marginale la finalità ed i contenuti della norma primaria del 2012.
  Infatti la delega prevede al citato articolo 14 che si provveda alla: «razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco;».
  Lo schema di decreto legislativo delegato allo stato è in fase di avanzata predisposizione e verrà quanto prima, previa deliberazione in Consiglio dei Ministri, presentato al Parlamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia amministrativa

ente pubblico

monopolio