ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05700

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
CARBONE ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/06/2015
Stato iter:
04/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/06/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/06/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/06/2015

SVOLTO IL 04/06/2015

CONCLUSO IL 04/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05700
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   CAUSI, CAPOZZOLO, CARBONE, CARELLA, CURRÒ, DE MARIA, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, FREGOLENT, GINATO, GITTI, LODOLINI, MORETTO, PELILLO, PETRINI, RIBAUDO, SANGA e ZOGGIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la difficile e prolungata crisi economica e finanziaria internazionale ha moltiplicato le richieste di una più stringente regolazione dei mercati finanziari: in questo contesto si assiste alla ripresa d'interesse nei riguardi di ipotesi di tassazione sull'attività delle banche, penalizzazione di paradisi fiscali che rifiutino di cooperare con le autorità finanziarie nazionali e internazionali, ritorno a una rigida separazione tra le banche commerciali e quelle di investimento;
   il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 ha promosso presso il Fondo monetario internazionale il prelievo sulle operazioni finanziarie a livello mondiale, volto a ridurre la dimensione speculativa della crisi finanziaria;
   a seguito dell'impossibilità, accertata nel 2012 dal Consiglio dell'Unione europea e dal Consiglio europeo, di raggiungere un accordo unanime in tempi ragionevoli sulla proposta di direttiva mirante ad introdurre la tassa in oggetto in tutti i Paesi dell'Unione, l'Italia ha aderito, insieme ad altri 10 Paesi membri dell'Unione europea, al progetto di cooperazione rafforzata, autorizzata dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea il 22 gennaio 2012, per l'introduzione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax;
   l'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, ha istituito e disciplinato la tassa sulle transazioni finanziarie – FTT, che si applica, a decorrere dal 1o marzo 2013, ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società, quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, aventi capitalizzazione media non inferiore a 500 milioni di euro, nonché, con decorrenza 1o settembre 2013, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle operazioni cosiddette ad «alta frequenza»;
   in occasione della riunione Ecofin del 6 maggio 2014 diversi Paesi europei hanno affermato la volontà di dare vita a un regime armonizzato di tassazione delle transazioni finanziarie, per la successiva implementazione a partire dal 1o gennaio 2016; gli Stati cooperanti hanno, inoltre, stabilito di voler implementare in maniera progressiva la tassa in questione, allo scopo di valutarne in itinere gli impatti economici, concentrandosi in una prima fase sulla tassazione delle azioni e di alcuni strumenti derivati;
   in occasione della riunione Ecofin del 12 maggio 2015 si è riunito il cosiddetto G11, l'insieme dei Paesi dell'Eurozona che lavorano al progetto di FTT, e al termine di questa riunione il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan ha dichiarato: «se continuiamo con questa velocità penso che sia possibile avere un accordo entro l'anno» «c’è forte convergenza e si lavora per trovare le opzioni possibili sono stati fatti importanti progressi»;
   secondo le anticipazioni della stampa, i criteri principali di attuazione della tassa resterebbero due: l'emissione e la residenza; l'idea sarebbe di applicare il regime di imposizione fiscale nello Stato membro in cui risiede l'ente finanziario coinvolto nella transazione, mentre le istituzioni finanziarie situate al di fuori dei Paesi che partecipano al regime fiscale sarebbero obbligate a pagare la tassa se hanno scambiato titoli emessi all'interno dell'Ue; per ora sarebbe previsto un prelievo dello 0,1 per cento sulle azioni (resterebbero esclusi i titoli di Stato), e dello 0,01 per cento sui derivati, ma «si ragiona sull'estensione della base imponibile e si cerca di definire con chiarezza i derivati tassabili», secondo le dichiarazioni del Ministro Padoan;
   dato il carattere innovativo della proposta, che darebbe vita al primo esempio di cooperazione rafforzata in ambito fiscale, alcuni Paesi non cooperanti, tra cui il Regno Unito, avversano l'introduzione di una tassa che recherebbe danno al mercato unico;
   i rischi di delocalizzazione connessi alla limitata estensione geografica della cosiddetta area FTT, formata solo dagli undici Paesi cooperanti, rischia di vanificare gli effetti che il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo avevano auspicato a seguito dell'introduzione di una tassa uniformemente applicata su tutto il territorio dell'Unione europea;
   per valutare l'entità effettiva di questi rischi paventati, potrebbe essere utile disporre di elementi di valutazione della FTT italiana, in particolare per ciò che riguarda lo spostamento delle piattaforme di intermediazione al di fuori del Paese e la conseguente perdita di base imponibile e di gettito rispetto a quanto inizialmente previsto –:
   ai fini della valutazione, prevista a livello comunitario, circa gli impatti economici della tassa sulle transazioni finanziarie – FTT, quale sia stato il gettito effettivo prodotto fino ad oggi dall'introduzione, nel 2013, della citata tassazione, attribuibile ai trasferimenti di proprietà di azioni, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle operazioni cosiddette ad «alta frequenza», quali siano le differenze rispetto al gettito atteso e quali siano gli sviluppi del negoziato europeo volto a ridefinire il quadro normativo per l'introduzione della cosiddetta Tobin Tax europea. (5-05700)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05700

  Con il documento in esame l'Onorevole fa presente che, a livello comunitario, sia stata avviata dall'Italia e da altri dieci Paesi dell'Unione europea una cooperazione rafforzata, autorizzata dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione europea il 22 gennaio 2012, ai fini dell'introduzione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie.
  In particolare, i criteri principali di applicazione della nuova imposta sarebbero remissione e la residenza, in quanto la tassa si applicherebbe nello Stato membro di residenza dall'ente finanziario, coinvolto nella transazione, mentre per gli intermediari finanziari, situati al di fuori dei Paesi partecipanti, tale obbligo varrebbe solo per le transazioni, aventi ad oggetto titoli emessi dall'interno del territorio dell'Unione europea.
  L'Onorevole interrogante evidenzia altresì che dall'approvazione di tale proposta, potrebbero derivare rischi di delocalizzazione, connessi con l'estensione geografica, limitata solo ai Paesi cooperanti, vanificando, di fatto, gli effetti che le istituzioni europee hanno inteso perseguire attraverso l'introduzione della Tobin Tax europea.
  Ciò premesso, tenuto conto che il legislatore nazionale ha introdotto, a decorrere dal 1o marzo 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 490-500 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, la tassa sulle transazioni finanziarie l'interrogante chiede di sapere quale sia il gettito effettivo prodotto fino ad oggi dalla citata tassazione attribuibile ai trasferimenti di proprietà di azioni, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed alle operazioni cosiddette «ad alta frequenza», nonché quali siano le differenze rispetto al gettito atteso.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il gettito dell'imposta sulle transazioni finanziarie confluisce nel capitolo di Bilancio n. 1211 dello Stato di previsione delle entrate, che è suddiviso nei seguenti tre articoli:
   01 – Imposta sulle transazioni di azioni ed altri strumenti partecipativi;
   02 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity;
   03 – Imposta sulle negoziazioni al alta frequenza relativi ad azioni e strumenti partecipativi.

  Nella tabelle che di seguito si riportano sono indicati i dati relativi al gettito atteso ed effettivo derivante dall'imposta in argomento con riferimento alle annualità 2013 e 2014 nonché le previsioni di gettito relative alle annualità 2015, 2016 e 2017:

Capitolo 1211


  Infine, in merito agli sviluppi del negoziato volto a ridefinire il quadro normativo in vista dell'introduzione della cosiddetta Tobin Tax europea, si osserva che sulla base degli orientamento espresso dai Ministri cooperanti i lavori tecnici presso le competenti sedi proseguono a ritmo serrato con l'attiva partecipazione dell'Italia.
  Come ha recentemente sottolineato il vice Ministro dell'Economia Sen. Morando in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo, il nostro Paese continua ad attribuire grande importanza al dossier in oggetto al fine di conseguire gli obiettivi temporali indicati nella dichiarazione congiunta e di raggiungere un compromesso conforme allo spirito di iniziativa che ha portato all'avvio dei lavori in cooperazione rafforzata, ponendo altresì attenzione ai rischi di delocalizzazione delle transazioni finanziarie e più in generale di disintermediazione delle piazze europee interessate.
  Il tema della cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziaria sarà inserito nell'agenda di una delle prossime riunioni ECOFIN.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

transazione finanziaria

azione

conseguenza economica