Legislatura: 17Seduta di annuncio: 428 del 15/05/2015
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2015
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15/05/2015 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15/05/2015 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 10/11/2015 Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 10/11/2015 Resoconto LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/05/2015
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 20/07/2015
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/10/2015
DISCUSSIONE IL 10/11/2015
SVOLTO IL 10/11/2015
CONCLUSO IL 10/11/2015
LOREFICE, MANTERO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO e BARONI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
a seguito del combinate disposto dell'articolo n. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 sono trasferite alle regioni le funzioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210;
il comma 186 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che agli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, nonché agli oneri derivanti dagli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, si provvede mediante l'attribuzione alle regioni di un contributo di 100 milioni di euro per il 2015, di 200 milioni per il 2016, di 289 milioni per il 2017 e di 146 milioni per il 2018;
nella seduta della Conferenza Stato-regioni svoltasi il 7 maggio 2015 è stato dato parere al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con il quale viene ripartito il contributo per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
la tabella 1 allegata allo schema di decreto individua il riparto delle somme tra le regioni; dallo schema emerge che non è prevista l'erogazione di somme per la regione siciliana in quanto, a seguito della mancata emanazione di norme di attuazione di cui all'articolo n. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la regione non svolge funzioni di erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 –:
entro quale termine verranno emanati i decreti attuativi per la regione siciliana;
quale sia l'ammontare delle risorse che il Governo intende rendere disponibile per coloro che percepiscono l'indennizzo in Sicilia;
come intendano affrontare il problema dell'insufficienza delle risorse stanziate per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni o assunzione di emoderivati. (5-05617)
Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito alle risorse finanziarie da destinare alle finalità disciplinate dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», il comma 1, dell'articolo 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ha previsto che «agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome, di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute».
Con tale norma si è provveduto a coprire gli oneri sostenuti dalle regioni per l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per il periodo 1o gennaio 2012-31 dicembre 2014, e a mettere a disposizione delle stesse i finanziamenti necessari a garantire il pagamento degli arretrati per la rivalutazione della indennità integrativa speciale.
Il decreto 27 maggio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2015, in attuazione della previsione di cui al comma 1, dell'articolo 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito il contributo in percentuale al fabbisogno di ciascuna regione e provincia autonoma, che è stato determinato in base al numero degli indennizzati comunicato dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
La ripartizione è operata in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti dell'indennizzo, e quindi in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014, e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione della indennità integrativa speciale.
Inoltre, al fine di garantire l'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, nel decreto si precisa che le regioni «utilizzano annualmente il contributo di cui al comma 1, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione della indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210».
In ordine alla richiesta in tema di decreti attuativi per l'indennizzo della regione Sicilia, si rappresenta che detta regione non ha mai assunto le funzioni di competenza riguardo alla legge n. 210/1992, in quanto è necessaria una modifica dello Statuto regionale (regione a statuto speciale) e, pertanto, il Ministero della salute provvede direttamente ai pagamenti dei residenti nella stessa regione.
Allo stato attuale, tutti i danneggiati titolari dell'indennizzo e residenti nella regione Sicilia ricevono il beneficio dell'indennizzo integralmente rivalutato, e sono stati liquidati loro gli arretrati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):indennizzo
trasfusione di sangue