ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05432

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 414 del 23/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/05/2015
Stato iter:
11/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2015
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 11/06/2015
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/04/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/05/2015

ATTO MODIFICATO IL 03/06/2015

DISCUSSIONE IL 11/06/2015

SVOLTO IL 11/06/2015

CONCLUSO IL 11/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05432
presentato da
TRIPIEDI Davide
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2015
modificato
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, LOMBARDI, CARINELLI, PESCO, ALBERTI, CANCELLERI, LOREFICE, MANTERO, BARONI, SILVIA GIORDANO, SARTI, NESCI, SIBILIA, CASTELLI, FERRARESI, DI BATTISTA e L'ABBATE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la Call&Call Milano srl, azienda di call center nata nel 2002, si occupa di servizi di customer care per tre importanti società finanziarie e bancarie italiane quali Ing Direct, Agos Ducato e Fiditalia. La holding ha 2.500 dipendenti distribuiti tra la sede principale di Cinisello Balsamo (Milano) e le altre società operative a La Spezia, Roma, Locri (Reggio Calabria), Casarano (Lecce), Pistoia e Cagliari;
   in data 21 aprile 2015, sul quotidiano online «repubblica.it», veniva pubblicata la notizia del licenziamento di 186 persone nella sede di Cinisello Balsamo per assumerne altre, allo stesso tempo, nelle sedi di Roma e della Calabria. Tale decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell'azienda il 10 aprile 2015, data in cui lo stesso consiglio ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per la chiusura del sito di Cinisello Balsamo;
   le categorie del settore comunicazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, hanno denunciato che le manovre dei licenziamenti e riassunzioni in altri siti da parte della società, siano frutto delle nuove norme inserite nella legge conosciuta come Jobs act. Proprio in virtù di tale legge, la Call&Call starebbe approfittando nell'assumere giovani con contratti meno costosi e più flessibili, ottenendo gli annunciati sgravi fiscali che porterebbe l'azienda ad abbassare gli stipendi medi dagli attuali 1.200 euro a 1.000 euro mensili;
   a luglio 2014, il personale del sito di Cinisello ha iniziato il periodo di contratto di solidarietà di tipo difensivo, al fine di evitare il licenziamento di 41 dipendenti. Come affermano i sindacati, dopo l'entrata in vigore del Jobs act, i dirigenti la società, senza aver mai comunicato le difficoltà legate alla gestione del contratto di solidarietà, hanno dirottato parte del flusso di lavoro su altre sedi del gruppo e assumendo nuovo personale con la formula del contratto a tutele crescenti;
   sempre a detta dei sindacati, il comportamento tenuto dall'azienda riguardante la procedura per i licenziamenti collettivi e contemporanea assunzione di nuovi lavoratori in altre zone d'Italia, è stato possibile grazie al fatto che la Call&Call ha costituito più società (Call&Call Milano srl, Call&Call La Spezia srl, Call&Call Lokroi srl, ecc.), e in un gioco di «scatole cinesi» difficilmente sondabile dall'esterno, la sede di Cinisello può risultare effettivamente in crisi a differenza di quella di Roma, o di Locri, o di La Spezia;
   secondo quanto dichiarato dall'azienda, la perdita annua dell'azienda di Cinisello sarebbe di 500 mila euro a causa dei costi eccessivi del lavoro. Gli stessi dirigenti della Call&Call, più nello specifico hanno motivato i licenziamenti sul sito di Cinisello Balsamo dovuti a quanto accaduto negli ultimi anni, dove «ci sono state perdite di – esercizio significative non più sostenibili a seguito di un calo delle commesse e in presenza di costi generali incompatibili con il nuovo contesto di mercato, soprattutto per una fra le pochissime imprese del settore che ha scelto di non spostare lavoro italiano in offshoring e, dunque, non ha potuto mediare l'incidenza del costo del lavoro ricorrendo alla delocalizzazione. Da qui la necessità non più rinviabile di attivare la procedura di mobilità, trattandosi di una situazione strutturale e non congiunturale»;
   a giudizio degli interroganti, tali ultime dichiarazioni rilasciate dai proprietari della società riguardanti il periodo di crisi della stessa, stridono completamente con il fatto che il fatturato annuale dell'azienda corrisponda a 57 milioni di euro, come riportato nel sito ufficiale della Call&Call;
   in data 3 giugno 2015, sul quotidiano Il Secolo XIX, veniva pubblicata la notizia dell'illegittimità, sancita dal tribunale del lavoro di Genova, riguardo il licenziamento avvenuto nel 2013 di un lavoratore della Call&Call. Quest'ultima, dopo aver dichiarato di essere in difficoltà economiche nel 2010, annunciò l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo. Dopo circa un mese da quella decisione, grazie ad un accordo sindacale, la stessa Call&Call interruppe i licenziamenti per iniziare la procedura di cassa integrazione in deroga, finanziata con soldi pubblici. Nonostante in questo periodo usufruisse degli ammortizzatore sociali, nel luglio 2013, l'azienda decise di licenziare un gruppo di lavoratori tra i quali lo stesso che ha fatto causa, vincendola, alla Call&Call. L'illegittimità riconosciuta dal giudice del lavoro che ha emesso la sentenza che sancisce che il lavoratore sia reintegrato e ripagato dei contributi e delle retribuzioni perse, sta nel fatto che l'impresa non poteva procedere con licenziamenti collettivi e accedere alla cassa integrazione in deroga, e dunque a fondi pubblici, ancor meno nel momento in cui l'azienda in questione, anche alla data del licenziamento in questione, continuava a dichiarare utili positivi e ad assumere in altre sedi di sua proprietà –:
   se il Governo non intenda promuovere un tavolo nazionale di confronto con la società Call&Call Milano srl e le rappresentanze sindacali, al fine di poter evitare i licenziamenti dei lavoratori della sede di Cinisello Balsamo;
   se il Governo e, in particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per quanto sopra riportato, non ritengano più che lacunosa la legge 183 del 2014 cosiddetta, Jobs act da loro promossa, e quali iniziative intendano assumere, a livello normativo, per porre rimedio a questa problematica che, come facilmente intuibile, troverà potenziale applicazione da parte di altri datori di lavoro. (5-05432)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05432

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Tripiedi ed altri, inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Call&Call Milano srl, facente capo al Gruppo CALL&CALL HOLDING S.p.A., con specifico riferimento all'unità operativa di Cinisiello Balsamo (MI), faccio presente che la predetta Società – operante nel segmento dei servizi di customer care per importanti società italiane – è presente sul territorio nazionale mediante la sede principale di Cinisiello Balsamo (MI) e la filiale di Sestu (CA).
  Innanzitutto è opportuno precisare che, già a decorrere dall'anno 2014, la Società – a causa della progressiva crisi che ha colpito il settore del contact center – ha manifestato l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo per la chiusura del sito di Cinisiello Balsamo.
  Ne sono scaturiti diversi incontri con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali la società ha rappresentato l'andamento negativo della produttività del sito di Cinisello Balsamo, nonché la progressiva perdita di commesse nel corso degli ultimi anni.
  In ogni caso, nel corso del primo semestre dell'anno 2014, la società è riuscita a mantenere inalterata la consistenza dell'organico, garantendo la stabilità dei livelli occupazionali.
  Tuttavia, a causa dell'aggravarsi delle criticità del mercato di riferimento, il 20 giugno 2014 la Società ha dichiarato un esubero di 41 lavoratori in forza presso la sede di Cinisello Balsamo, su un organico pari a 186 unità lavorative.
  In siffatto contesto, il 25 giugno 2014, la Società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236 del 1993, presso la sede di Assolombarda di Milano un contratto di solidarietà difensivo di tipo B, avente scadenza 30 giugno 2015.
  Conseguentemente, il 22 luglio del 2014, la società ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza per la concessione del contributo di solidarietà in favore dei lavoratori in forza presso l'unità di Cinisiello Balsamo, relativamente al periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015.
  Al riguardo, la competente Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero che rappresento ha reso noto che le domande per la concessione del contributo di solidarietà presentate nell'anno 2014 non sono state sin'ora esaminate a causa della mancanza di fondi e che, tuttavia, le stesse verranno valutate nei prossimi mesi in conseguenza del rifinanziamento dei contratti di solidarietà recentemente previsto dal decreto-legge n. 65 del 2015. Tuttavia, nella vigenza del contratto di solidarietà, la perdurante crisi nonché la notevole riduzione dell'attività hanno indotto la società a comunicare, lo scorso 10 aprile, l'avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 186 dipendenti dell'unità di Cinisiello Balsamo per totale cessazione dell'attività del sito medesimo.
  Lo scorso 22 maggio, la società ha comunicato ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento la chiusura, con mancato accordo tra le Parti, della cosiddetta «fase sindacale» della procedura di licenziamento collettivo in precedenza avviata, a causa dell'inconciliabilità delle posizioni espresse nel corso della trattativa.
  Informo, al riguardo, che nella giornata di ieri, l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) di Milano ha convocato le Parti, presso le proprie sedi, per lo svolgimento della successiva fase «istituzionale» della procedura.
  La Regione Lombardia – espressamente interpellata – ha comunicato che la vicenda in esame è già stata affrontata nell'ambito di una mozione con la quale il Consiglio regionale ha impegnato Giunta ad effettuare un monitoraggio sulla evoluzione della situazione occupazionale Call&Call Milano srl al fine di scongiurare il licenziamento dei 186 lavoratori dichiarati strutturalmente in esubero dall'azienda. La Regione ha altresì reso noto che in data odierna la IV Commissione consiliare ha indetto una audizione delle Parti e che sulla base degli elementi conoscitivi che emergeranno nel corso di tale audizione verrà definito un percorso volto a facilitare la soluzione della vertenza in atto.
  In conclusione, nel ribadire il grande interesse del Governo per la tutela dei livelli occupazionali delle imprese in crisi, faccio tuttavia presente che la vicenda in esame esula dalle competenze del Ministero che rappresento in considerazione della sua rilevanza meramente locale e della conseguente competenza esclusiva della Regione Lombardia nella gestione della stessa.
  Da ultimo, con riferimento al secondo quesito formulato dall'interrogante, occorre far presente che l'esonero contributivo triennale introdotto dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) non può essere riconosciuto se il datore di lavoro viola il diritto di precedenza dei lavoratori licenziati stabilito dall'articolo 4, comma 12, lettera b) della legge n. 92 del 2012, che così recita: «gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza – stabilito dalla legge o dal contratto collettivo – alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere».
  La predetta disposizione normativa è stata, peraltro, puntualmente richiamata dalla circolare INPS n. 17 del 2015, con la quale l'istituto ha evidenziato che «il diritto alla fruizione dell'incentivo finalizzato a favorire l'assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92 del 2012 – tra cui, per l'appunto, quello stabilito all'articolo 4, comma 12, lettera b) – e, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità per il 2015».
  L'INPS ha altresì precisato che il principio richiamato alla lettera b) comma 12, dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 attiene alla sfera dei diritti dei lavoratori in quanto vincola il datore di lavoro che decide di effettuare una nuova assunzione ad assumere il lavoratore che, per particolari condizioni di «svantaggio», risulta meritevole di una tutela rafforzata.
  Ciò posto, venendo al caso in esame, l'INPS ritiene applicabile la preclusione alla fruizione degli incentivi contributivi stabilita dall'articolo 4, comma 12, lettera b) della legge n. 92 del 2012 qualora si accerti che l'iniziativa di licenziamento collettivo posta in essere da una società riconducibile ad un gruppo imprenditoriale sia preordinata alla fruizione degli incentivi contributivi mediante la contemporanea assunzione di lavoratori a tempo indeterminato da parte di altre società del medesimo gruppo.
  Al riguardo, l'istituto ha reso noto di aver interessato della vicenda la competente Direzione centrale vigilanza, prevenzione e contrasto all'economia sommersa al fine di accertare l'eventuale illegittima fruizione di incentivi da parte del gruppo Call&Call.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento collettivo

contratto di lavoro

soppressione di posti di lavoro