ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05349

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 409 del 15/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 15/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/04/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/04/2015
Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/04/2015

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05349
presentato da
GEBHARD Renate
testo presentato
Mercoledì 15 aprile 2015
modificato
Giovedì 23 aprile 2015, seduta n. 414

   GEBHARD, ALFREIDER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
un'attività tipica delle società di leasing è acquistare beni di ogni genere, dunque anche immobili ultimati, e concederli in leasing finanziario, oppure terreni edificabili e/o immobili in fase di costruzione per poi concederli sempre in leasing finanziario, una volta ultimati;
accade quindi che una società di leasing acquisti un'immobile ad uso abitativo della categoria catastale A/2 (di tipo civile) in fase di costruzione da un'impresa edile oppure un terreno edificabile, successivamente si intesti o ottenga la concessione edilizia ed esegua poi i lavori di ultimazione/costruzione dell'immobile ad uso abitativo, stipulando contratti con vari subappaltatori, poi conceda l'immobile ultimato in leasing finanziario;
in sostanza le società di leasing, nell'esercizio delle suddette attività, si comportano come vere e proprie imprese di costruzione e ristrutturazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; – qualora offra e, in base alle esigenze della clientela, realizzi anche operazioni di costruzione di immobili (strumentali e abitativi), può considerarsi ai sensi della normativa IVA vigente impresa di costruzione –:
se ritenga che le società di leasing, che nell'esercizio delle proprie attività si comportano come imprese di costruzione e ristrutturazione, costruendo o ultimando immobili, anche ad uso abitativo, possano sottostare al regime IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8), 8-bis) e 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quindi possano detrarre l'IVA per i lavori di ultimazione/costruzione, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, se è stata esercitata in atto l'opzione per l'imposizione. (5-05349)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05349

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità per le imprese di leasing che acquistano terreni edificabili o immobili in fase di costruzione di essere assoggettate al regime IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 con riguardo alle operazioni di costruzione e ultimazione degli immobili anche ad uso abitativo, e, conseguentemente, di detrarre l'Iva sugli acquisti sostenuti per i menzionati lavori alla stregua delle imprese di costruzione e ristrutturazione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In deroga all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede, come regola di carattere generale, il diritto alla detrazione dell'IVA per i beni e/o i servizi impiegati per realizzare operazioni imponibili, l'articolo 19-bis1, lettera i), del medesimo decreto stabilisce che «non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis».
  La ratio di tale fattispecie di indetraibilità oggettiva – introdotta per ragioni di cautela fiscale – va ravvisata, in linea generale, nell'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui i beni e/o i servizi acquistati siano suscettibili di essere utilizzati sia nell'attività d'impresa, sia per finalità estranee a tale attività.
  Coerentemente con la citata ratio, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto/locazione dei fabbricati medesimi, ovvero in relazione a beni e servizi acquistati per la manutenzione, recupero e gestione degli stessi, non si applica alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione di fabbricati abitativi in quanto, in tal caso, si presume che l'utilizzo dei beni e servizi acquistati rientri nell'attività d'impresa.
  Al fine di verificare se la fattispecie di indetraibilità oggettiva di cui all'articolo 19-bis1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, trovi o meno applicazione in relazione all'imposta assolta da una società di leasing (intestataria del provvedimento di concessione edilizia) sugli acquisti relativi alla costruzione e/o ultimazione di immobili ad uso abitativo, tramite appalto a terzi, è necessario accertare se la società di leasing possa essere assimilata alle «imprese costruttrici» nell'accezione utilizzata dal citato articolo 19-bis1, lettera i), del decreto n. 633 del 1972.
  È il caso di evidenziare, in proposito, che la nozione di «impresa costruttrice» di cui al citato articolo 19-bis1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non coincide con quella di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8), 8-bis) e 8-ter), del medesimo decreto n. 633 del 1972.
  Infatti, per quanto riguarda la nozione di «impresa costruttrice» utilizzata da quest'ultima disposizione, si fa presente che la prassi amministrativa, elaborata con specifico riferimento al regime IVA di tassazione degli immobili (esenzione o imponibilità), ha adottato un'interpretazione più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 19-bis1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tale da comprendere oltre ai soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato, anche le imprese che realizzano i fabbricati avvalendosi di imprese terze per l'esecuzione dei lavori, ovvero quelle che svolgono tale attività occasionalmente.
  Diversamente, come innanzi precisato, le imprese costruttrici di cui all'articolo 19-bis1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, coerentemente con la ratio di tale disposizione, sono solo quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di costruzione di fabbricati abitativi.
  Ciò posto, tale peculiarità, connessa all'oggetto principale dell'attività esercitata, non è ravvisabile in capo ad una società di leasing la cui attività principale consiste nell'acquisto di fabbricati finalizzato alla successiva rivendita.
  Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la società di leasing non può essere assimilata alle «imprese costruttrici» di cui all'articolo 19-bis1, lettera i) del decreto della Repubblica n. 633 del 1972. La società di leasing non può, pertanto, recuperare l'IVA assolta in relazione alle spese di costruzione/rispristino di fabbricati abitativi per espressa indetraibilità oggettiva posta dall'articolo 19-bis1, lettera i) del 1972.
  Per completezza, si fa presente che per le società di leasing che concedono in locazione immobili abitativi in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e sono tenute ad operare una riduzione della percentuale di detrazione applicando il pro-rata di cui all'articolo 19-bis, non trova applicazione l'indetraibilità oggettiva di cui all'articolo 19-bis1, lettera i) per espressa previsione contenuta nella medesima norma.
  Ciò posto, è opportuno rilevare che sono in corso gli approfondimenti tecnici opportuni tesi a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina concernente l'ipotesi di indetraibilità oggettiva in argomento in modo tale da renderla maggiormente conforme al principio della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto imposto dalla normativa comunitaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

locazione con opzione d'acquisto

edificio

acquisto della proprieta'