ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05215

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2015
Stato iter:
01/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 01/04/2015
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/04/2015
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 01/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/04/2015

SVOLTO IL 01/04/2015

CONCLUSO IL 01/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05215
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

   CANCELLERI e PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, recata dall'articolo 177, comma 2, del TUIR, stabilisce che: «Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento»;
   con la circolare 33/E del 17 giugno 2010, l'Agenzia delle entrate ha fornito la propria interpretazione della disciplina in commento osservando che essa «non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente» (cosiddetto «regime a realizzo controllato»);
   dal summenzionato criterio, ne deriva, secondo l'amministrazione finanziaria, «che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.»: qualora quest'ultima decidesse di iscrivere contabilmente la partecipazione acquisita per un ammontare superiore all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente, questi conseguirebbe una plusvalenza fiscalmente imponibile; viceversa, nell'ipotesi in cui la conferitaria iscrivesse la partecipazione ad un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto presso il conferente, il conferente medesimo realizzerebbe una minusvalenza: pertanto, l'operazione di scambio delle partecipazioni risulterà fiscalmente neutrale solo nell'ipotesi in cui il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all'ultimo valore fiscale – presso il socio conferente – delle partecipazioni conferite (cosiddetta «neutralità indotta»): tale impostazione, basata sul menzionato regime del realizzo controllato, si spiega – secondo l'Agenzia delle entrate – alla luce di quanto esposto nella relazione illustrativa all'articolo 5 del decreto legislativo n. 358 del 1997, ossia per la difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario;
   i principi comunitari che sovraintendono al trattamento fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni sono disciplinati dalla direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009 che ha sostituito la previgente direttiva 90/434/CEE: in particolare è stabilito che «il regime fiscale comune dovrebbe evitare un'imposizione all'atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale, di un conferimento d'attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato membro cui appartiene la società conferente o acquisita» e che «l'attribuzione ai soci della società conferente di titoli della società beneficiaria o acquirente non dovrebbe di per se stessa dar luogo a una qualsiasi imposizione dei soci medesimi»; il medesimo criterio è ribadito nell'articolo 8 della menzionata direttiva: «L'assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest'ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.»; tale principio si applica «a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni»;
   l'articolo 4, comma 2, lettera a) della direttiva 2009/133/CE, seppure con riferimento alle operazioni di fusione, scissione o scissione parziale stabilisce che, per «valore fiscale», deve intendersi «il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d'attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione, della scissione o della scissione parziale, ma indipendentemente da tali operazioni»: il riferimento appare, dunque, orientato ad una razionale e imparziale stima del potenziale prezzo di mercato delle partecipazioni (fair value) piuttosto che all'arbitrario valore iscritto contabilmente dalla società conferitaria;
   operazioni come lo scambio di partecipazioni, i conferimenti d'attivo, le fusioni e le scissioni, che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessarie per il buon funzionamento del mercato interno e, come precisato dalla direttiva 2009/133/CE: «tali operazioni non dovrebbero essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti, in particolare, dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. È opportuno quindi prevedere per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale»;
   vige, nel nostro ordinamento, il principio del primato del diritto comunitario, con ciò intendendosi quel principio per cui in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde –:
   se ritenga che il trattamento fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, recato dall'articolo 177, comma 2, del TUIR, sia conforme alle normative europee e, in caso contrario quali iniziative intenda assumere per allineare le disposizioni dell'ordinamento interno a quello comunitario, nel rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. (5-05215)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05215

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all'articolo 177, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il Testo Unico Imposte sui redditi.
  In particolare, si chiede al Governo di sapere se il trattamento fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all'articolo 177 comma 2 del TUIR, sia conforme alle normative europee e, in caso contrario, quali iniziative intenda assumere per allineare le disposizioni dell'ordinamento interno a quello comunitario, nel rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 177, comma 2, del TUIR disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimento disponendo che qualora l'operazione si realizzi per effetto di un conferimento in società – mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto di un'altra società, ex articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c., ovvero, incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo sull'altra società – l'eventuale plusvalenza realizzata dal soggetto conferente deve essere determinata attribuendo alle sue azioni o quote una valutazione in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. La disposizione costituisce un peculiare regime di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite da parte dei soci della società conferita nella società conferitaria, ossia un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento per la determinazione delle eventuali plusvalenze realizzate dai soci della società conferita (cosiddetta «regime a realizzo controllato»).
  Per quanto concerne i profili di compatibilità comunitaria giova innanzitutto segnalare che la problematica in argomento in data 20 febbraio 2014 è stata sollevata da alcuni membri del Parlamento Europeo mediante un'interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Europea (E 002041-14).
  In particolare si è richiesto all'Esecutivo comunitario se, con riferimento alla normativa di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, il quale disciplina il trattamento fiscale delle operazioni di conferimento di partecipazioni attraverso lo scambio delle stesse:
   si possa configurare un'ipotesi di discriminazione «a rovescio», in quanto viene accordato ai soggetti interni un trattamento meno vantaggioso rispetto a quello previsto per i transazionali;
   vi sia una restrizione alla libertà di stabilimento e una limitazione alla libera concorrenza, in quanto si disincentiverebbe gli operatori degli altri Stati membri dall'esercitare lo stabilimento in Italia alla luce del trattamento meno vantaggioso previsto dalla normativa interna;
   si ritenga di intervenire per porre rimedio alla presunta incompatibilità con i principi di cui alla direttiva 90/434/CE, attualmente direttiva 2009/133/CE (relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società degli Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri).

  La Commissione nella risposta del 10 aprile 2014, ha escluso, in via preliminare, la propria competenza a valutare la compatibilità di norme interne applicabili esclusivamente a fattispecie nazionali che non abbiano carattere transfrontaliero. Nel merito, ha osservato che «... il requisito di mantenere una corrispondenza tra il valore fiscale delle partecipazioni trasferite per il cedente e per il cessionario non costituisca norma che esclude la neutralità fiscale delle operazioni, lasciando nel contempo agli operatori interessati la libertà di decidere quale valore fiscale attribuire alle partecipazioni trasferite».
  Nell'ambito della predetta risposta la Commissione ha ribadito che «Gli Stati membri sono liberi di elaborare i propri regimi di imposizione diretta, tuttavia, nella misura in cui non comportano elementi transfrontalieri, tali regimi devono essere conformi alla normativa UE».
  L'Esecutivo comunitario ha concluso di non dover intraprendere alcuna misura in ordine alla presunta incompatibilità della disciplina interna atteso che i principi stabiliti nella direttiva 2009/133/CE non interessano le operazioni nazionali e non è pertanto rinvenibile alcun profilo discriminatorio ai danni dell'operatore nazionale.
  La citata direttiva che ha riscritto la Direttiva n. 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 reca la disciplina da applicare, fra l'altro, agli scambi d'azioni concernenti «società residenti in Stati Membri diversi».
  Dalla lettura dei considerando emerge che il regime fiscale comune previsto dalla Direttiva è ispirato al principio secondo cui «l'attribuzione ai soci della società conferente di tali titoli della società beneficiaria o acquirente non deve di per sé stessa dar luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi» (cosiddetto regime di neutralità fiscale).
  L'articolo 1 della menzionata Direttiva specifica chiaramente che l'ambito applicativo del regime di neutralità fiscale sancito dall'ordinamento comunitario è circoscritto alle operazioni «riguardanti società di due o più Stati membri».
  Tale disciplina ha trovato attuazione in Italia a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 544 del 1992, successivamente trasfuso nel Titolo III, Capo IV del TUIR (rubricato «Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea»).
  In particolare, lo scambio di partecipazioni è disciplinato dagli articoli 178 e 179 del TUIR, che ne sanciscono, al verificarsi delle condizioni ivi previste, il regime di neutralità fiscale.
  Diversamente, la disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, regolata dal menzionato articolo 177, comma 2, del TUIR non riguardando operazioni di tipo transnazionale, non è stata adottata in recepimento della richiamata Direttiva 90/434/CEE.
  L'origine di tale norma è rinvenibile nell'articolo 3, comma 161, della legge delega n. 662 del 1996, tramite cui si impegnava il Governo ad «armonizzare» il regime tributario degli scambi di partecipazione con quello previsto dal sopra citato decreto legislativo n. 544 del 1992 «per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri stati membri dell'Unione Europea».
  L'anzidetta «armonizzazione» è stata realizzata attraverso la disciplina di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997, successivamente trasfusa nell'articolo 177, comma 2, TUIR.
  In definitiva deve ribadirsi che nessuna valutazione può essere compiuta circa la «conformità» dell'articolo 177, comma 2, del TUIR alle disposizioni della Direttiva 90/434/CEE in quanto la portata applicativa di quest'ultima non coincide con quella della disciplina recata dal richiamato articolo 177 del TUIR.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela dei soci

imposta sul reddito

fiscalita'