ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05214

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 31/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2015
Stato iter:
01/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 01/04/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/04/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/04/2015

SVOLTO IL 01/04/2015

CONCLUSO IL 01/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05214
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Martedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;
   l'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2015, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto diverse modifiche alla disciplina di tale credito d'imposta, differendo la sua operatività al 2015 e contemporaneamente allungandone il periodo di fruizione fino al 2019;
   in base alla nuova normativa il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta ora a tutte le imprese che investono in tali attività a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali e altro), dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato: è stato eliminato, infatti, il limite massimo di fatturato annuo di 500 milioni di euro, prima previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013;
   sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti: a) lavori sperimentali o teorici aventi per l'acquisizione di nuove conoscenze; b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti; c) acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
   sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per: a) assunzione di personale «altamente qualificato» impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, e comunque con costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA; c) costi della ricerca svolta in collaborazione con università e enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative; d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (quest'ultimo tipo di spesa è una novità introdotta dalla legge di stabilità 2015 rispetto a quanto era stato previsto originariamente dal decreto destinazione Italia);
   il credito di imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei 2,5 milioni di euro previsti dal decreto-legge n. 145), a condizione che, in ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo sia almeno pari a 30.000 euro (prima era previsto che fosse almeno pari a 50.000 euro);
   non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti;
   a seguito delle modifiche introdotte dalla, legge di stabilità 2015, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento (era 50 per cento con il decreto-legge n. 145) degli incrementi annuali di spesa nella attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di tre anni; viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50 per cento, anziché del 25 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: a) assunzione di personale altamente qualificato; b) costi della ricerca svolta in collaborazione con università, con enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative;
   il credito va indicato nel modello Unico relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
   ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge di stabilità 2015, spetta ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottare le disposizioni attuative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;
   a causa della mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo, per il quale, peraltro, non è previsto alcun termine, l'agevolazione non ha mai trovato concreta applicazione –:
   al fine di incentivare le aziende ad investire in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, entro quale termine sarà emanato il decreto ministeriale cui è demandato il compito di definire nel dettaglio le relative disposizioni operative, nelle more del quale l'utilizzo di questa agevolazione fiscale potrebbe dar luogo a diversi problemi interpretativi. (5-05214)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05214

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle recenti novità introdotte dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, in merito alla disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
  In particolare, l'onorevole evidenzia che ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 4, come modificato dall'articolo 1 comma 35 della legge 190 del 2014, viene prevista l'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, cui è demandato il compito di definire le disposizioni attuative necessarie, concernenti, tra l'altro, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito in argomento da parte delle imprese che ne abbiano indebitamente fruito.
  Ciò premesso, al fine di rendere pienamente operativa la fruizione di detta agevolazione, l'Onorevole interrogante chiede entro quale termine sarà emanato il cennato provvedimento attuativo.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il Dipartimento delle Finanze ha predisposto la bozza dello schema di decreto in questione dopo aver acquisito le conclusioni emerse al termine della riunione di coordinamento tenutasi in data 18 marzo 2015 in relazione ad alcuni punti controversi.
  Detta bozza di decreto è stata trasmessa all'Agenzia delle entrate e alla Ragioneria Generale dello Stato per l'acquisizione dell'assenso definitivo.
  Pertanto, è verosimile ritenere che la trasmissione dello schema di decreto attuativo al Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione del previsto concerto avverrà in tempi brevi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

ricerca e sviluppo

acquisizione di conoscenze