ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05212

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 31/03/2015
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 31/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2015
Stato iter:
01/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 01/04/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/04/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/04/2015

SVOLTO IL 01/04/2015

CONCLUSO IL 01/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05212
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

   BUSIN, CAPARINI e GUIDESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   gli impianti di risalita, in ragione della loro funzione di mezzo pubblico di trasporto in regime di concessione e a tariffa, sono stati da sempre ricompresi nella categoria catastale E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei): nel 2007, però, a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 262 del 2006 che, all'articolo 2, commi 40 e seguenti, ha disposto la revisione catastale per le unità immobiliari iscritte nelle categorie del gruppo E, l'Agenzia del territorio ha disposto, con provvedimento 2 gennaio 2007 e circolare 4/13 aprile 2007, la riclassificazione degli impianti di risalita dalla categoria E/1 alla categoria D/8 in cui sono invece ricompresi i «fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»; successivamente è intervenuta anche la nota protocollare 90253 del 19 novembre 2007 della direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, che ha specificato che non siano da censire nella categoria E/1 «gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici»;
   da ultimo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4541 del 2015, ha accolto il ricorso dell'Agenzia del territorio-Agenzia delle entrate contro la sentenza dalla commissione tributaria regionale del Veneto-Mestre 80/06/11 del 5 ottobre 2011 che rigettava l'appello dell'amministrazione ferroviaria sul nuovo classamento di un immobile di pertinenza di una società di gestori funiviari del Veneto;
   la sentenza della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato quindi l'illegittimità della tipologia catastale assegnata all'immobile per la non sussistenza del presupposto del classamento come «mezzo pubblico di trasporto» assegnato ad un impianto di risalita che svolgerebbe invece, ad avviso della Corte, una «funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche»;
   la Corte di Cassazione ne deduce che a, una tale fattispecie risulta pienamente applicabile l'articolo 1-quinquies decreto-legge n. 44 del 2005, di interpretazione autentica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 per la definizione di «immobili urbani» ai fini catastali: l'articolo 1-quinquies stabilisce che l'immobile urbano «si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo»;
   ne deriva che i soggetti gestori degli impianti di risalita vedranno riclassificare i propri immobili con conseguente ridefinizione della rendita catastale incidente nel calcolo dell'Imposta municipale unica;
   le considerazioni di diritto che hanno portato, ad un simile dispositivo non sembrano però del tutto condivisibili: sebbene queste infrastrutture svolgano infatti funzione di sostegno ad attività economiche a scopo commerciale, soprattutto con fini sportivi, non si può però certo considerare questa funzione come prevalente ma accidentale, essendo, queste, le uniche strutture che permettano il raggiungimento di aree del territorio altrimenti inaccessibili;
   già nel 1977, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, che trasferiva alle regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie, l'articolo 84 definiva quali «servizi pubblici di trasporto di persone e di merci» quelli esercitati con «linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo»: di conseguenza, le leggi regionali che regolano i servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie hanno definito come «veicoli destinati al trasporto di persone o per trainare le persone su apposita pista» gli impianti funiviari «in servizio pubblico» per il trasporto di persone nei quali «una o più funi vengono utilizzate per costruire vie di corsa e per regolare il moto, anche su apposita sede terrestre»;
   oltre alle argomentazioni giuridiche non si possono poi non tenere in considerazione le gravi conseguenze economiche che questa sentenza potrà avere in un settore, comparto strategico dell'economia delle zone montane, già duramente colpito dalla crisi economica e continuamente soggetto all'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche –:
   se non ritenga opportuno intervenire con adeguati provvedimenti, di natura anche interpretativa, al fine di ricomprendere, senza alcun dubbio e in maniera definitiva, le stazioni filoviarie, funicolari e funiviarie all'interno della categoria catastale E/1 e non nella categoria D/8, affinché sia correttamente riconosciuto a simili strutture, da un punto di vista giuridico, anche ai fini fiscali, la funzione pubblica di trasporto, non dissimilmente da altri impianti e infrastrutture esplicanti il medesimo servizio di trasporto. (5-05212)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05212

  Gli Onorevoli interroganti con il documento in esame chiedono che l'Amministrazione finanziaria emani provvedimenti al fine di ricomprendere, anche a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione 5 marzo 2015, n. 4541, le stazioni filoviarie, funicolari e funiviarie all'interno della categoria catastale E/1 e non nella categoria D/8, affinché sia correttamente riconosciuto a simili strutture, da un punto di vista giuridico, anche ai fini fiscali, la funzione pubblica di trasporto, non dissimilmente da altri impianti e infrastrutture esplicanti il medesimo servizio di trasporto.
  Diversamente, tali fattispecie, a seguito della citata sentenza, risulterebbero inquadrabili fra gli immobili urbani a fini catastali e, quindi, gli impianti di risalita vedrebbero riclassificare i propri immobili, con conseguente ridefinizione della rendita catastale incidente nel calcolo dell'IMU.
  Per ben comprendere la problematica occorre evidenziare che la citata sentenza della Cassazione (accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate e del territorio contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto-Mestre 80/06/11 del 5 ottobre 2011 che rigettava l'appello sul nuovo classamento di un immobile di pertinenza di una società di gestori funiviari del Veneto) ha stabilito che, in considerazione del fatto che gli impianti di risalita insistenti all'interno di un'area sciabile, non possono essere classificati come mezzo pubblico di trasporto, perché non sono nemmeno parzialmente utilizzabili come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma svolgono un'esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione della fruizione delle aree sciabili da parte degli utenti, detti impianti vanno conteggiati nello stabilire la rendita catastale degli immobili ospitanti le stazioni degli impianti di risalita, posto che per le disposizioni tributarie sono beni immobili non solo il suolo ed i fabbricati, ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ed alla utilizzabilità degli immobili stessi.
  Al riguardo sentiti gli Uffici dell'Amministrazione si fa presente quanto segue.
  Preliminarmente, occorre evidenziare che con specifico riferimento al classamento catastale delle unità immobiliari che ospitano gli impianti di risalita, le caratteristiche peculiari degli stessi rendono necessaria una stima puntuale e diretta della loro redditività e un'inventariazione in categorie diverse da quelle a destinazione ordinaria.
  In particolare, gli impianti di risalita sono censiti nella categoria «a destinazione particolare» E/1, relativa a stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, nel caso in cui, nel loro complesso, siano assimilabili ad una stazione per il servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e cose e consentano, analogamente a quanto avviene per un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, lo spostamento di passeggeri e cose nel contesto di un'attività riconducibile a finalità di servizio pubblico.
  Questo è il caso delle funivie utilizzate per raggiungere, ad esempio, piccoli centri urbani, ovvero destinate al trasporto non esclusivamente o prevalentemente dedicato alle attività turistiche.
  Per converso, gli impianti sciistici a vocazione ludico-ricreativa sono censiti nella categoria catastale D/8, che ricomprende «Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni».
  Con riferimento alla destinazione del bene, è opportuno evidenziare che le unità immobiliari sensibili nelle categorie particolari di cui al gruppo «E», a differenza di quelle appartenenti alle categorie speciali del gruppo «D», hanno, come tratto caratteristico, proprio la tendenziale estraneità del bene alla sola logica del commercio o della produzione, in quanto trattasi di immobili funzionali anche ad esigenze di pubblica utilità.
  A conferma del peculiare connotato che caratterizza le categorie particolari, si richiama l'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, richiamato dalla stessa Corte di Cassazione, il quale ha dettato disposizioni in materia di censimento delle unità immobiliari nelle categorie catastali del gruppo «E».
  In particolare, il comma 40 dell'articolo 2 stabilisce che: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».
  Come rilevato in altro contesto dalla Suprema Corte, la suddetta norma «... stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificabilità in categoria “E”, fino al punto di prevedere che se un immobile a tale uso destinato sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile de quo, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo».
  Tali caratteristiche «non commerciali» non si riscontrano nel trasporto realizzato per meri fini ludici/sportivi da società che perseguono un profitto di natura imprenditoriale, non qualificabile come esigenza di natura pubblicistica volta al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale. Ne è una prova il prezzo per l'utilizzo degli impianti di risalita sportivi, non commisurato al prezzo «politico» di un servizio di trasporto pubblico essenziale, ma a quello di un servizio di impresa.
  Sulla base di tali chiarimenti, appare coerente escludere la destinazione catastale di «servizio di trasporto» per quegli impianti di risalita (funivie, seggiovie o mezzi similari) che non sono utilizzabili quali «mezzi di trasporto» a disposizione della collettività – garantendo così la mobilità generale – ma svolgono una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche.
  Quanto sopra non risulta in contrasto con la definizione che ne offrono alcune leggi regionali, essendo tali normative dettate, all'evidenza, per disciplinare la materia del trasporto a mezzo fune anche in un'ottica di promozione della pratica sportiva e di sicurezza, senza che questo possa avere riflessi automatici sulla nozione catastale di «servizio per il trasporto» e sulle regole che presiedono il classamento.
  Per quanto concerne gli elementi che devono essere considerati nella stima diretta degli immobili di specie, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, la Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 – peraltro «legificata» con l'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – chiarisce inoltre che negli impianti di risalita (siano essi su fune o su sede fissa) sono da includere nella stima i motori che azionano i sistemi di trazione, se posti in sede fissa, mentre vanno esclusi le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine, al pari dei vagoni e delle locomotrici, che fanno specificamente parte della componente mobile del trasporto.
  Pertanto, ne consegue che per la determinazione della rendita catastale degli impianti sopra richiamati vengono prese in considerazione soltanto la stazione di valle e quella di monte, con esclusione di tutte le strutture intermedie (piloni, tralicci, eccetera) e di tutte le componenti mobili (funi, cabine, eccetera).
  Alla luce delle considerazioni sopra esposte vengono individuati i principi e i criteri che guidano i tecnici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio per la corretta applicazione della prassi e delle norme catastali relative al classamento degli impianti di risalita.
  Per i motivi sopra esposti, risulta quindi evidente che un'eventuale esenzione degli impianti come richiesta dall'interrogante necessiterebbe di un'apposita previsione legislativa, in relazione alla quale andrebbero valutati anche gli effetti in termini di impatto sull'erario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

trasporto terrestre

trasporto via cavo