ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05211

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 31/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2015
Stato iter:
01/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 01/04/2015
Resoconto CAPEZZONE DANIELE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/04/2015
Resoconto CAPEZZONE DANIELE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 01/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/04/2015
Resoconto CAPEZZONE DANIELE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/04/2015

SVOLTO IL 01/04/2015

CONCLUSO IL 01/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05211
presentato da
CAPEZZONE Daniele
testo di
Martedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

   CAPEZZONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi si è registrata una pronuncia della Corte Costituzionale la quale ha sancito l'incostituzionalità, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, di una norma relativa a nomine dirigenziali operate nell'ambito dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane in assenza di concorso pubblico;
   costituisce un fatto triste e notorio che non sempre, in Italia, la competenza e il merito individuale siano stati gli effettivi e unici criteri di selezione all'interno di questo e di altri settori delle pubbliche amministrazioni;
   ciò determina un riverbero particolarmente negativo nel settore tributario, essendo noti i casi di interpretazioni della disciplina difformi tra ufficio a ufficio e tra territorio e territorio, ed essendo purtroppo sterminata in materia la casistica di atti illegittimi o vessatori o comunque errati a danno dei contribuenti, con relative, spossanti procedure – dall'esito sempre incerto – per opporvisi;
   sul piano del merito si pone inoltre la questione circa la legittimità degli atti posti in essere dai funzionari la cui nomina a dirigente è stata annullata;
   infatti la tesi, sostenuta dalla direzione centrale affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle entrate, secondo cui «la pronuncia di illegittimità della Consulta non produce effetti sugli atti firmati dal personale incaricato di funzioni dirigenziali. In termini molto chiari, nella decisione è affermato che gli atti emessi sono legittimi. [...] Ai fini della legittimità dell'atto, è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato. [...] La sentenza non si riflette sulla funzionalità dell'Agenzia né sulla idoneità degli atti emessi ad esprimere la volontà all'esterno dell'amministrazione finanziaria la cui legittimità è pertanto fuori discussione. [...] Sarebbero prive di fondamento e, quindi, perdenti le iniziative di contribuenti che intendessero far valere in giudizio l'illegittimità degli atti firmati da personale incaricato di funzioni dirigenziali» risulta molto discutibile sotto molteplici punti di vista;
   nella sua posizione in merito l'Agenzia delle entrate fa infatti impropriamente riferimento all'inciso con il quale la Corte costituzionale, nel negare che la funzionalità delle Agenzie potesse essere condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla norma poi dichiarata incostituzionale, opera un richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione del 9 gennaio 2014, n. 220, e del 10 luglio 2013, n. 17044, in cui la Corte si limitava tuttavia ad affermare che gli atti dell'Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal direttore generale, fattispecie evidentemente ben diversa da quella in discussione;
   occorre invece ricordare come risulti pacifico che l'avviso di accertamento sia nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato e che, in caso di contestazioni, grava sull'amministrazione finanziaria la prova del corretto esercizio del potere di delega (come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14942/2013);
   pertanto, al di fuori di ipotesi molto circoscritte, l'atto sottoscritto da funzionario meramente incaricato di funzioni dirigenziali non può che essere considerato affetto da nullità insanabile, con evidenti ripercussioni sulla validità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari meramente incaricati di funzioni dirigenziali e, conseguentemente, sul contenzioso in essere;
   in tale contesto, appare dunque all'interrogante quanto meno avventato e temerario dichiarare, come hanno fatto esponenti politici e dell'amministrazione finanziaria, che il problema non sussiste;
   risulta, al contrario, assolutamente ragionevole che un cittadino contribuente abbia pieno diritto di ritenere che un atto compiuto da un dirigente sprovvisto di requisiti di merito sia per ciò stesso viziato e pertanto impugnabile sul piano della legittimità –:
   come si intenda provvedere a rendere noto, in particolare ai cittadini interessati dai loro atti, i nominativi dei dirigenti coinvolti dalla decisione della Consulta, con relativa indicazione della data della cessazione dalla funzione dirigenziale e come si intenda, anche con un'iniziativa normativa di assoluta urgenza, definire le modalità attraverso cui i cittadini potranno chiedere l'annullamento dei provvedimenti illegittimi, anche riaprendo – se necessario – i termini per le relative opposizioni. (5-05211)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05211

  Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante chiede, in particolare, «come si intenda provvedere a rendere noto, in particolare ai cittadini interessati dai loro atti, i nominativi dei dirigenti coinvolti dalla decisione della Consulta, con relativa indicazione della data della cessazione dalla funzione dirigenziale e come si intenda, anche con un atto normativo di assoluta urgenza, definire le modalità attraverso cui i cittadini potranno chiedere l'annullamento dei provvedimenti illegittimi, anche riaprendo – se necessario – i termini per le relative opposizioni».
  Al riguardo, come già avuto modo di rappresentare a questa Commissione, con la sentenza n. 37 del 2015 in data 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.
  L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente – si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si pensi – nel caso dell'Agenzia delle dogane – al presidio dei maggiori porti ed aeroporti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l'effettuazione di controlli a tutela del made in Italy, del patrimonio artistico, della salute e – nel caso dell'Agenzia delle entrate – all'attività di controllo e verifica nella lotta all'evasione fiscale ed alla gestione del contenzioso tributario.
  L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica, contrariamente a quanto paventato dell'Onorevole Interrogante, la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto, la stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Sezione tributaria civile sentenze n. 220 del 2014, n. 17044 del 2013, n. 18515 del 2010) che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all'esterno la volontà. Ciò risponde, peraltro, ai principi di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell'azione amministrativa, nonché all'istituto, pacificamente riconosciuto e sicuramente applicabile alla fattispecie, del funzionario di fatto.
  La sentenza n. 14942 del 2013 richiamata dall'interrogante, con cui la Corte di cassazione ha censurato l'Agenzia delle entrate che si era limitata «ad affermare che il sottoscrittore apparteneva all'ufficio stesso e che era abilitato alla firma, senza aver mai documentato ciò, investe esclusivamente l'aspetto della distribuzione dell'onere probatorio a carico delle parti, relativamente alla delegazione dei poteri di firma».
  Secondo quanto prospettato dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate, sul punto interpellato, non vi sarebbero, pertanto, rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emesse. Tantomeno possono ipotizzarsi vuoti di potere, per il principio – più volte affermato in giurisprudenza – per cui occorre individuare in ogni momento un'autorità con la funzione di decidere e di provvedere.
  Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale, si stanno valutando le soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.
  In merito alla richiesta di pubblicazione dei nominativi degli interessati dalla sentenza della Corte costituzionale, sul sito istituzionale delle Agenzie vengono pubblicati i nominativi e curricula di tutti i soggetti preposti a uffici dirigenziali.
  Con riguardo, infine, alle modalità attraverso cui i cittadini potranno far valere le loro ragioni, si deve far necessariamente rinvio agli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale già previsti dall'ordinamento generale in funzione del riconoscimento e della piena garanzia delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carriera professionale

nomina del personale

funzionario