ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05179

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 400 del 26/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARLONI ANNA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TARTAGLIONE ASSUNTA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/03/2015
Stato iter:
20/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/05/2015
Resoconto CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/03/2015

DISCUSSIONE IL 20/05/2015

SVOLTO IL 20/05/2015

CONCLUSO IL 20/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05179
presentato da
CARLONI Anna Maria
testo di
Giovedì 26 marzo 2015, seduta n. 400

   CARLONI e TARTAGLIONE. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 («Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), disciplinando la composizione degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, stabilisce che i componenti di ciascun consiglio camerale siano designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta degli ordini professionali, in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale;
   ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12, il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con proprio decreto, i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del consiglio;
   in attuazione di quanto sopra, il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 ha stabilito che le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale – aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione – fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei consiglieri, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente una serie di dati, tra cui, il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione (articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 156 del 2011);
   il decreto ministeriale n. 156 del 2011, all'articolo 9, comma 2, ha stabilito altresì che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è calcolato sulla base delle percentuali relative al numero delle imprese ad essa iscritte, al numero degli occupati nelle imprese iscritte, al valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte, e «al diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione»;
   a seguito di una richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 156 del 2011, e in particolare in merito al versamento delle quote associative, il Ministero chiariva, con circolare n. 121215 del 24 maggio 2012, che: «La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, e le modalità di riscossione delle stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione»;
   con la circolare n. 39517 del 7 marzo 2014, («Applicazione del decreto 4 agosto 2011 n. 156 – procedimento di rinnovo dei consigli camerali – ulteriori chiarimenti»), in ordine al pagamento della quota associativa delle imprese aderenti all'associazione di categoria, in modo del tutto arbitrario, il Ministero tuttavia affermava che: «deve trattarsi di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica (...). A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore»;
   tale prescrizione è stata confermata con la circolare n. 0211086 del 27 novembre 2014, con la quale il Ministero ha precisato che la precedente circolare «è stata adottata (...) proprio per risolvere alcuni problemi e rischi manifestatesi nelle procedure di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione alle stesse dei seggi di rappresentanza del relativo settore in occasione del rinnovo dei Consigli delle camere di Commercio», essendo emersa la necessità di evitare che l'effettivo pagamento delle quote sociali «sia sostanzialmente eluso attraverso l'acquisizione di iscritti con quote irrisorie o solo simboliche», a supporto citando, inoltre, un «precedente costituito dell'analoga prescrizione, condivisa nel relativo parere del consiglio di Stato, contenuta in un diverso regolamento»;
   diversamente da quanto indicato dal Ministero, nel citato parere il Consiglio di Stato non ha espresso alcun parere in ordine alla quantificazione della quota associativa, nonostante l'esplicita richiesta da parte dello stesso Ministero, mentre ha esplicitamente ricordato che il potere regolamentare del Ministero non può estendersi fino a modificare i requisiti stabiliti dalla legge, suggerendo di modificare il termine «irrisorio» con quello «meramente simbolico»;
   il Ministero con le lettere circolari n. 39517 del 7 marzo 2014 e n. 0211086 del 27 novembre 2014, ha, di fatto, modificato il requisito del pagamento nell'ultimo biennio della quota associativa (ex articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 156 del 2011) prevedendo il criterio della cosiddetta quota proporzionata di categoria;
   lo stesso Ministero, nella n. 0211086 del 27 novembre 2014, ha ricordato che la prescrizione relativa alla quota associativa costituisce «un criterio che in futuro merita di essere approfondito o migliorato... Si resta naturalmente disponibili ad ulteriori approfondimenti e confronti che possano consentire, con il contributo di tutte le altre associazioni interessate, di individuare criteri sempre più adeguati di valutazione della rappresentatività in questo delicato settore, come certamente è possibile ed opportuno nel contesto della riforma del sistema camerale prevista, mediante delega legislativa, dal disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione presentato nei mesi scorsi dal governo ed attualmente in corso di esame parlamentare» –:
   quali iniziative e in quali tempi il Ministro interrogato intenda porre in essere per rivedere i criteri di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione dei seggi nei consigli camerali, in particolare eliminando l'esplicita quantificazione della quota associativa. (5-05179)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05179

  Prima di rispondere allo specifico quesito posto dagli Onorevoli Interroganti sulla revisione dei criteri di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione dei seggi nei consigli camerali, vorrei fare alcune precisazioni sulla ricostruzione operata degli atti del MISE e del parere del Consiglio di Stato richiamati nell'atto in esame e riguardanti l'importo delle quote associative ritenute adeguate a considerare valida l'iscrizione all'associazione di categoria al fine del calcolo del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale.
  In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare che l'interpretazione fornita dal MISE su tale aspetto è stata adottata dopo un approfondito confronto con le principali associazioni di categoria, proprio per risolvere alcuni problemi e rischi presenti nelle procedura di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione alle stesse dei seggi di rappresentanza del relativo settore in occasione dei rinnovi dei Consigli delle Camere di commercio.
  Il Ministero, con riferimento alla quantificazione della quota associativa, ha ritenuto necessario precisare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in modo improprio al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica.
   La misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.
  Si deve a questo riguardo tener conto che il regolamento vigente in materia collega tale valutazione di rappresentatività a quattro parametri, uno dei quali è il numero degli iscritti, e gli altri tre (diritto annuale pagato, valore aggiunto prodotto e numero dipendenti) sono comunque riferiti alle imprese iscritte e, quindi, sono collegati a tale primo dato.
   Si tenga presente, inoltre, che il medesimo regolamento, sulla base dei principi previsti nella legge sulle PMI e lo statuto delle imprese, prevede che una stessa impresa possa essere contemporaneamente iscritta a più associazioni e che tali iscrizioni siano tutte egualmente valide ai fini del computo di rappresentatività di tutte le associazioni interessate.
  Occorre precisare che in questo caso non è in questione la libertà di organizzazione associativa, la quale resta comunque piena fino al limite della valida possibilità di concedere anche iscrizioni del tutto gratuite, ma rileva l'importanza degli associati ai fini di una procedura pubblica di designazione di rappresentanti. Considerato che è lo stesso regolamento a prescrivere a tal fine l'effettivo pagamento delle quote sociali, è emersa la necessità di evitare che tale precetto sia sostanzialmente eluso attraverso l'acquisizione di iscritti con quote irrisorie o solo simboliche.
  Sulla base di una precedente e analoga prescrizione, contenuta in un diverso regolamento (quello relativo alla valutazione di rappresentatività ai fini dell'iscrizione delle associazioni dei consumatori nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero) e condivisa nel parere del Consiglio di Stato, si è ritenuto, quindi, di esplicitare che non sono valide ai fini della valutazione di rappresentatività per la composizione del consiglio camerale le iscrizioni effettuate con quote di iscrizione meramente simboliche, precisando che lo sono certamente, come previsto per le associazioni dei consumatori, quelle inferiori ad un euro.
   Inoltre, essendo con tutta evidenza il mondo associativo delle imprese radicalmente diverso dal mondo associativo dei consumatori (per un'impresa iscriversi con un euro ad un'associazione cui in effetti non aderisce pienamente, o anche ad una seconda o a una terza associazione oltre quella cui affida normalmente la propria rappresentanza, potrebbe non costituire un problema e quindi un valido disincentivo ad un uso strumentale di tali iscrizioni), si è ritenuto di rafforzare tale indicazione precisando che vanno parimenti ritenute solo simboliche (e quindi non efficaci a questi limitati fini) anche le iscrizioni con quote che, pur superiori ad un euro, risultino comunque palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore economico.
  Rispetto a quest'ultima considerazione sembra opportuno evidenziare che tale indicazione non prefigura alcuna preventiva «quantificazione» delle quote associative ammissibili, né sancisce il criterio «della cosiddetta quota proporzionale di categoria», limitandosi a prevedere l'esclusione dal computo degli iscritti la cui quota di adesione sia «palesemente e drasticamente» sproporzionata rispetto a quelle medie di categoria.
  Inoltre, è opportuno precisare che, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, secondo cui il Consiglio di Stato non si sarebbe affatto espresso sulla quantificazione delle quote in sede di parere sul precedente regolamento su analoga materia, proprio la circostanza che tale organo consultivo, come rilevato dagli stessi interroganti, ha in merito solo suggerito di modificare il termine «irrisorio» con l'espressione «meramente simbolico», evidenzia che la questione è stata esaminata senza evidenziare alcun dubbio di legittimità, ma con una sola osservazione collaborativa redazionale e terminologica.
  Tutto ciò premesso, in merito alla richiesta degli On.li Interroganti, ossia «di conoscere quali iniziative e in quali tempi si intendano porre in essere per rivedere i criteri di valutazione della rappresentatività delle associazioni di categoria in sede di attribuzione dei seggi nei consigli camerali, in particolare eliminando l'esplicita quantificazione della quota associativa», si evidenzia che il predetto criterio interpretativo presenta un oggettivo limite di relatività ed indeterminatezza, e si conferma quindi l'opportunità che, in sede di attuazione della delega legislativa per la riforma del sistema camerale contenuta nell'AC 3098, tale criterio di valutazione della rappresentatività sia approfondito e migliorato, disciplinandolo più espressamente già nella norma legislativa o regolamentare, previa valutazione dell'impatto della nuova regolazione, effettuata nell'ambito di confronto con i destinatari diretti ed indiretti della norma stessa.
  Si tratta tuttavia di precisare tale criterio o, al limite, di sostituirlo eventualmente con altre soluzioni parimenti valide, ma non certo semplicemente di eliminarlo o abrogarlo, considerato che risponde ad un'esigenza più che mai valida di evitare elusioni delle disposizioni in materia di rappresentatività.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

ripartizione dei seggi

organizzazione della professione