ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 398 del 24/03/2015
Abbinamenti
Atto 5/05129 abbinato in data 25/03/2015
Atto 5/05131 abbinato in data 25/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/03/2015
Stato iter:
25/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/03/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 25/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/03/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/03/2015

DISCUSSIONE IL 25/03/2015

SVOLTO IL 25/03/2015

CONCLUSO IL 25/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05132
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 24 marzo 2015, seduta n. 398

   CAUSI e RIBAUDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti;
   il medesimo comma 24 prevede inoltre che, nelle more dell'espletamento di dette procedure, le Agenzie possano attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso;
   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate hanno indetto i necessari concorsi pubblici per il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia, tuttavia avverso tali bandi di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti;
   al fine di consentire la definizione delle suddette procedure concorsuali nel rispetto del limite temporale di legge, l'articolo 1, comma 8, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è intervenuto prorogando al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle citate procedure concorsuali e contestualmente prorogando gli incarichi già attribuiti;
   a seguito della sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità sul citato articolo 8, comma 24, promosso dal Consiglio di Stato, nei procedimenti riuniti proposti dall'Agenzia delle entrate contro altrettante sentenze del TAR del Lazio, è stata dichiarata l'illegittimità della proroga del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato senza un concorso pubblico;
   pur salvaguardando la legittimità degli atti firmati dai funzionari incaricati di ruoli dirigenziali, la sentenza produce, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la decadenza dall'incarico di oltre 1.000 funzionari che ricoprono incarichi dirigenziali nelle Agenzie delle entrate e delle dogane e il conseguente rischio di stallo dell'operatività per l'immediato futuro, ivi inclusa l'attività di rimborso fiscale e della riscossione; 
   secondo i dati diffusi il 19 marzo 2015 dall'Agenzia delle entrate, il bilancio del contrasto all'evasione fiscale nel 2014 è pari a 14,2 miliardi di euro; somma mai raggiunta in passato, pari all'8 per cento in più rispetto al 2013, di cui il 57 per cento derivante dai controlli e il restante 43 per cento frutto di liquidazioni;
   venendo meno la possibilità di assicurare la direzione degli uffici nelle agenzie fiscali, il problema del funzionamento delle strutture diventa di estrema gravità e urgenza, a giudizio anche della direttrice dell'agenzia delle entrate;
   parimenti l'applicazione della citata sentenza n. 37 può determinare, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un serio rischio per la riscossione dei dazi doganali e per la gestione del relativo contenzioso, con conseguente immediata responsabilità finanziaria dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, nonché l'indebolimento del dispositivo di prevenzione e repressione dei traffici illeciti transfrontalieri di merci e di valuta, oltre alla possibile ritardata o mancata applicazione dei controlli conseguenti le decisioni di embargo internazionale nei confronti di alcuni Paesi;
   il Governo ha manifestato la volontà di risolvere il problema in tempi brevi, consapevole che «l'attività delle agenzie fiscali risulta essere un pezzo fondamentale della politica economica del Paese» –:
   quali urgenti iniziative intenda intraprendere, sia in via transitoria sia strutturali, al fine di salvaguardare l'attività delle Agenzie fiscali. (5-05132)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05132

  Con la sentenza n. 37/2015 in data 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.
  L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente – si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si pensi – nel caso dell'Agenzia delle dogane – al presidio del maggiori porti ed aeroporti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l'effettuazione di controlli a tutela del made in Italy, del patrimonio artistico, della salute e – nel caso dell'Agenzia delle entrate – all'attività di controllo e verifica nella lotta all'evasione fiscale ed alla gestione del contenzioso tributario.
  L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica, contrariamente a quanto paventato dagli Onorevoli Interroganti, la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'Istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto, la stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Sez. tributaria civile sentenze n. 220/2014, n. 17044/2013, n. 18515/2010) che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all'esterno la volontà. Ciò risponde, peraltro, ai principi di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell'azione amministrativa.
  Non si intravedono, pertanto, rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emessi. Tantomeno possono ipotizzarsi vuoti di potere, per il principio – più volte affermato in giurisprudenza – per cui occorre individuare in ogni momento un'autorità con la funzione di decidere e di provvedere.
  Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale, si stanno valutando le soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.
  In merito alla richiesta di pubblicazione dei nominativi degli interessati dalla sentenza contenuta nell'interrogazione dell'onorevole Sberna, si rappresenta che sulla base delle disposizioni in materia di trasparenza, sul sito istituzionale delle agenzie sono pubblicati i nominativi e curriculum di tutti i soggetti preposti a uffici dirigenziali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

dazi doganali

monopolio

contratto di lavoro