Legislatura: 17Seduta di annuncio: 398 del 24/03/2015
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/03/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/03/2015 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 25/03/2015 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 25/03/2015 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 25/03/2015
SVOLTO IL 25/03/2015
CONCLUSO IL 25/03/2015
VILLAROSA e PESCO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
definendo il giudizio iscritto sub RG 579/2014, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza depositata in data 26 febbraio 2015 con la quale ha accolto il ricorso proposto dai signori Leodino Galli, Giovannino Antonini, Massimo Morelli, Pasquale Coreno, Cesare Cattuto, Gianfranco Binazzi e Marco Bellingacci;
in particolare, nel riformare la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimi i decreti ministeriali emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 16 e n. 17 dell'8 febbraio 2013, con i quali era stato disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto e la contestuale sottoposizione dell'istituto alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lett. a) e b) del TUB;
secondo il Consiglio di Stato, nel valutare la richiesta di commissariamento della Banca d'Italia, il Ministero si è limitato a rinviare «puramente e semplicemente agli atti ispettivi della Banca d'Italia senza averne preliminarmente esaminato in modo analitico il contenuto», con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria: «il Ministro dell'economia e delle finanze, — si legge nella motivazione della sentenza – nel condividere gli esiti e le soluzioni contenuti nella proposta avanzata dall'autorità di vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un'attività istruttoria, anche al fine di dare contezza della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria, nonostante, da un lato, il mutamento delle condizioni patrimoniali della Banca Popolare di Spoleto s.p.a. e, dall'altro, il giudizio positivo della Lega Nazionale Cooperative e Mutue»;
a ben vedere, infatti, l'atto di impulso della Banca d'Italia costituisce una proposta obbligatoria, senza la quale, cioè, non potrebbe iniziarsi il procedimento che conduce all'eventuale scioglimento degli organi di amministrazione e controllo dell'istituto di credito; tuttavia, ciò non impone al Ministro dell'economia e delle finanze di accettarne in modo acritico e dogmatico il contenuto, in quanto l'ordinamento gli attribuisce la facoltà di discostarsi dalla proposta qualora non ritenga sussistenti i presupposti per disporre l'amministrazione straordinaria; in poche parole, la legge, come si legge anche nella sentenza, prevede che la Banca d'Italia emetta un «parere obbligatorio» e che il Ministro dell'economia e delle finanze «può disporre» l'amministrazione controllata. Il che «implica una valutazione discrezionale» che va adeguatamente motivata; nel caso della Banca popolare di Spoleto, invece, la Banca d'Italia ha inoltrato la proposta di commissariamento il 30 gennaio 2013 ed il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato il suo assenso pochi giorni dopo, l'8 febbraio 2014, senza l'espletamento di alcuna istruttoria: circostanza, questa, peraltro verificatasi anche in altre occasioni, come nel caso del commissariamento della Banca Carichieti;
la predetta sentenza, dunque, ha messo in rilievo l'illegittimità dei decreti ministeriali ed in particolare l'omessa istruttoria in merito alla richiesta di commissariamento pervenuta dalla Banca d'Italia; commissariamento peraltro non firmato dal Governatore Visco o dal «numero due» Salvatore Rossi, ma dal vicedirettore generale, con ulteriore profilo di illegittimità degli atti assunti dai commissari; ciò che più interessa è che la pronuncia del Consiglio di Stato ha di fatto inciso sulla validità del commissariamento della banca Popolare di Spoleto e degli atti posti in essere nel corso della procedura, tra cui anche la conseguente acquisizione dell'istituto da parte del Banco di Desio e della Brianza;
inoltre, l'atteggiamento a giudizio degli interroganti incauto del Ministero nel caso della Banca popolare di Spoleto pone seri dubbi sull'affidabilità del controllo da esso esercitato; e ciò, soprattutto in vista degli ampi poteri di controllo e di intervento che si attribuiranno a breve alla Banca d'Italia –:
quale posizione intenda assumere a seguito della decisione del Consiglio di Stato e come ritenga di poter rimediare al danno patrimoniale subito dagli azionisti a seguito dell'ingiusto commissariamento. (5-05130)
Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Villarosa ed altri pongono quesiti in ordine al commissariamento della Banca Popolare di Spoleto, con particolare riferimento alla recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato «ha dichiarato illegittimi i decreti... emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze... con i quali era stato disposto lo scioglimento degli Organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto e la contestuale sottoposizione dell'istituto alla procedura di amministrazione straordinaria».
Al riguardo, si fa presente che presso codesta Commissione in data 19 marzo 2015 è stata svolta analoga interrogazione della quale si richiamano gli elementi forniti.
Per quanto riguarda, poi, la presunta illegittimità del «commissariamento» in quanto firmato dal «vicedirettore generale» della Banca d'Italia, l'istituto di vigilanza ha precisato che la Proposta di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo è stata firmata dal Governatore, mentre il provvedimento di nomina dei Commissari è stato firmato dal Vice Direttore generale, in attuazione di una decisione collegiale del Direttorio e in linea con quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto della stessa Banca d'Italia, all'epoca vigente.
Lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza richiamata dagli interroganti, ha accolto la tesi prospettata sul punto dalla Banca d'Italia, riscontrando la legittimità della procedura seguita e la correttezza della normativa applicata, nel rilevare che l'atto di nomina degli Organi straordinari, sottoscritto dal Vice Direttore generale, «costituisce solo la formalizzazione esterna di un provvedimento già assunto dal Direttorio».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):banca popolare
amministrazione controllata
danno