ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/03/2015
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 19/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/03/2015

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05074
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo presentato
Mercoledì 18 marzo 2015
modificato
Giovedì 19 marzo 2015, seduta n. 395

   GRIMOLDI, FEDRIGA, BORGHESI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 357, comma 5, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede norme relative alla garanzia globale di esecuzione dei lavori pubblici, dirette a tutelare le stazioni appaltanti;
l'entrata in vigore della norma, più volte prorogata in passato, crea enormi problemi alle imprese;
la garanzia globale di esecuzione, che consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento e nella garanzia di subentro, è diventata obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro e per tutti gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e, inoltre, è obbligatoria, solo se viene prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro;
pertanto, per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla volontà della stazione appaltante, la garanzia globale di esecuzione è obbligatoria;
in particolare, la parte della garanzia relativa alla possibilità del subentro crea notevoli criticità, in quanto il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale e, in questo senso, il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore; le banche, le compagnie assicuratrici e gli intermediari finanziari nazionali non si rendono pertanto disponibili a stipulare tale garanzia globale;
l'alternativa che consente alla società capogruppo di prestare tale garanzia prevede un requisito di patrimonio netto superiore ai 500 milioni di euro per la singola società;
tale requisito è posseduto da pochissime imprese del nostro Paese, addirittura solo due o tre secondo gli articoli dei giornali, e pertanto l'applicazione della norma rischia di escludere la stragrande maggioranza delle imprese italiane dalle gare e imporre l'aggiudicazione delle opere ad imprese con sede in altri Paesi, con gravi ripercussioni in termini di ricadute occupazionali e di ritorno «fiscale»;
la norma sembra volere imitare quanto avviene nei Pesi anglosassoni, laddove in caso di mancanze dell'impresa aggiudicataria dei lavori, l'utilizzo della garanzia è risolta attraverso un albo delle imprese supplenti a cui le stazioni appaltanti possono rivolgersi per individuare l'impresa in grado di concludere l'opera oggetto di gara; nel nostro Paese mancano gli strumenti effettivi per l'applicazione di una simile norma;
si tratta pertanto, a giudizio dell'interrogante, di una disposizione che si presenta lesiva della concorrenza;
come esempi concreti si citano una serie di gare in atto della regione Friuli Venezia Giulia che rischiano di andare deserte con grave pregiudizio per la perdita dei finanziamenti: la gara per l'ospedale Cattinara di Trieste per un valore dell'opera pari a 140 milioni di euro, il cui bando è atteso per la fine del mese e l'aggiudicazione prima dell'estate, pena la perdita dei finanziamenti; la gara per il nuovo ospedale di Pordenone per un valore pari a 100/120 milioni di euro; la gara per i prossimi lotti della terza corsia sulla A4 –:
quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per eliminare l'obbligo dell'applicazione della garanzia globale di esecuzione dei lavori pubblici, anche per le gare in corso, tenendo conto dell'opportunità di individuare strumenti attuativi e interventi concreti, in accordo con gli istituti bancari e assicurativi, simili a quelli adottati da altri Paesi europei, che possano permettere l'applicazione della norma senza penalizzare le imprese italiane. (5-05074)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05074

  La garanzia globale di esecuzione ha rappresentato un mutamento di indirizzo normativo voluto dal legislatore italiano per rafforzare la posizione della stazione appaltante.
  Attualmente essa dovrebbe applicarsi solo ad appalti di grandi dimensioni, che sono in numero molto ridotto.
  Ma questa circostanza non ne facilita l'applicazione, al contrario.
  Infatti, rispetto alle tradizionali garanzie di tipo risarcitorio si è inserito un istituto completamente nuovo – di derivazione anglosassone – che prevede l'inserimento del garante (surer) nella fase realizzativa dell'opera e quindi la sostituzione dell'impresa inadempiente, in caso di ritardo o fermo lavori. Con questo nuovo tipo di garanzia la liquidazione dei danni viene sostituita con l'esecuzione in forma specifica dell'opera.
  Le finalità della norma sono condivisibili: controllare in ogni momento l'esecuzione dell'opera e sostituire tempestivamente l'impresa inadempiente evitando ripercussioni negative sui tempi e i costi di realizzazione dell'opera.
  Ma questa normativa espone il surer ad un rischio molto elevato, proprio in ragione del numero limitato di appalti disciplinati in tal modo, che non permette a questo soggetto di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo così il rischio complessivo che egli assume. È evidente, infatti, che assicurare solo grandi appalti espone le imprese a rischi particolarmente concentrati e quindi potenzialmente pericolosi per la loro stabilità.
  Per superare queste criticità è stata anche avanzata da parte di ANAC la proposta di estendere lo strumento anche per appalti medio piccoli. Ciò permetterebbe di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo il rischio complessivo per il surer.
  Tuttavia, l'istituto, nei fatti, ha evidenziato una serie di criticità e si è bene a conoscenza di tutta una serie di gare in atto che rischiano di andare deserte in quanto, nel nostro paese, mancano gli strumenti effettivi per l'applicazione di tale norma: ciò è la prova tangibile di quanto possa risultare difficile trapiantare in un ordinamento istituti (pur validi) provenienti da altri sistemi giuridici.
  Peraltro, l'estensione auspicata potrebbe scontrarsi con l'ostilità delle imprese di assicurazione ad assumere rischi connessi all'esecuzione, in quanto abituate alle logiche dell'attività assicurativa tradizionale basata sulla massima raccolta di rischi omogenei in applicazione di indici probabilistici ai fini dell'individuazione del rischio medio (vd. atto di segnalazione al Governo e al Parlamento dell'Avcp del 28 febbraio 2002 e Bollettino Avcp n. 4/2003, il cui la questione era già stata esaminata dall'Avcp quando era ancora vigente la L. 109/94).
  La prova di queste difficoltà è offerta dalla proroga della entrata in vigore di questa norma, più volte reiterata, che è stata voluta dal MIT proprio per evitare i rischi di blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere.
  Tale proroga, tuttavia, sulla base di quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 21 del decreto legge «Fare» n. 69 del 2013, è venuta a scadenza il 30 giugno 2014.
  Segnalo ancora che il MIT si è fatto parte diligente nel giugno dello scorso anno per intervenire sulla problematica anche con un provvedimento di urgenza, tuttavia, la proroga non è stata ulteriormente reiterata.
  Ribadisco comunque l'intenzione del Governo di produrre ogni sforzo per non interrompere la realizzazione di opere in corso, valutando al riguardo ogni azione possibile, anche in sinergia con ANAC.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavori pubblici

concorrenza

garanzia