ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05068

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05068
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   CAUSI e BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 41, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, disciplina, nell'ambito dell'armonizzazione europea delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate dalla direttiva 2006/112/CE, le cessioni intracomunitarie non imponibili;
   in particolare, il comma 1, lettera b), del citato articolo 41 prevede la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa, ovvero cessioni di beni a privati consumatori;
   tale norma rappresenterebbe la trasposizione dell'articolo 32 della direttiva 2006/112/CE che disciplina le cessioni di beni soggetti ad accisa nei confronti dei privati spediti o trasportati nel territorio di altro Stato membro da parte dell'acquirente, il quale prevede che il luogo di tassazione sia quello in cui si trova il bene al momento di partenza della spedizione o del trasporto;
   l'Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 954-72/2012 del 15 febbraio 2012, (prot. n. 20462/2012) ha interpretato il citato articolo 41, comma 1, lettera b), (nel senso che, per i beni soggetti ad accisa, il luogo di tassazione va sempre individuato nel Paese di destinazione, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto; al contrario, se il trasporto viene effettuato dall'acquirente, torna di applicazione il criterio generale di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine;
   la suddetta interpretazione, prevedendo l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione nel caso in cui al trasporto provvede il produttore italiano, per l'attività di vendita diretta ai privati intracomunitari, sta creando serie preoccupazioni alle aziende italiane produttrici di vini e bevande alcoliche che effettuano vendite on line comprimendo il prezzo di vendita a livelli non remunerativi (nelle vendite on line è uso esporre il prezzo comprensivo di IVA e spese di trasporto), e riducendo la capacità di collocare sul mercato i propri prodotti –:
   se nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale intenda modificare la citata disciplina affinché, anche nell'ambito della vendita diretta ai privati intracomunitari da parte dei produttori di vini e bevande alcoliche italiane che effettuano il trasporto, sia applicato il criterio generale di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine. (5-05068)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05068

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a modificare, nell'ambito di attuazione della cosiddetta legge di delega fiscale, le disposizioni concernenti l'applicazione dell'IVA nel paese di destinazione delle cessioni di beni soggetti ad accisa spediti o trasportati dal cedente nel territorio di altro Stato.
  In particolare, gli onorevoli interroganti lamentano che il trattamento fiscale previsto dall'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come interpretato dall'Agenzia delle entrate, sta fortemente penalizzando le aziende produttrici italiane di vini e bevande alcoliche che effettuano attività di vendita diretta on line verso privati consumatori comunitari.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'interpretazione del citato articolo 41, primo comma, lettera b) del decreto-legge n. 331 del 1993, come evidenziato dagli stessi onorevoli è stata formulata dall'Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 954-72/2012, ed è conforme alla disposizioni contenute negli articoli da 32 a 34 della Direttiva 2006/112/CE.
  Pertanto, ogni eventuale sua modifica in senso difforme dall'attuale è suscettibile di determinare il rischio, per l'Italia, di una infrazione al diritto comunitario.
  L'articolo 32 della Direttiva prevede infatti, con una norma di portata generale, che nel caso di beni spediti o trasportati dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo di tassazione si trova nel Paese di partenza dei beni stessi (tassazione all'origine).
  L'ambito di tale norma, come in precedenza osservato, è molto ampio perché la stessa si applica a prescindere da chi effettua il trasporto e anche se il bene non valica la frontiera tra Stati membri diversi.
  In deroga al citato articolo 32, l'articolo 33 della Direttiva richiamata stabilisce che, nel caso di un bene spedito e trasportato da uno Stato membro diverso da quello di arrivo, l'operazione è rilevante nel Paese di arrivo, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o dal cedente, quando sono soddisfatte talune condizioni previste dalla norma. Si afferma così il principio di tassazione nel Paese di destinazione nel caso di trasporto intracomunitario di beni a condizione che tale trasporto venga effettuato dal fornitore.
  Infine il successivo articolo 34 introduce una serie di deroghe, stabilendo in sostanza una ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo a fronte di una serie di elementi, tra cui il superamento di una soglia determinata che fa scattare l'imponibilità della cessione nello Stato membro di arrivo.
  Tuttavia, le disposizioni di tale articolo non si applicano ai beni soggetti ad accisa (articolo 34, paragrafo 1, lettera a)) che, quindi, se spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati ad IVA nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione.
  Pertanto, alla luce delle menzionate norme comunitarie non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma nazionale diversa da quella prospettata nella risposta alla citata consulenza.
  Infatti, solo se il trasporto viene effettuato dall'acquirente torna di applicazione il criterio generale di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine (articolo 32 della Direttiva).
  Va, peraltro, ricordato che le disposizioni comunitarie di cui agli articoli da 32 a 34 della Direttiva IVA hanno valore cogente nei confronti degli Stati membri che non sono autorizzati a introdurre una disciplina diversa.
  Con riguardo alle prospettive di modifica della disciplina europea armonizzata giova, infine, segnalare che alcune previsioni della direttiva IVA che richiamano le ipotesi, sia pur residue, di tassazione nel luogo di origine, siano idonee ad alterare la concorrenza e la neutralità fiscale e in considerazione di ciò, alcuni gruppi di lavoro operanti nell'ambito delle Istituzioni europee ne hanno chiesto la revisione.
  È quanto emerge tra l'altro dal rapporto finale elaborato dal «Gruppo di esperti sulla tassazione dell'economia digitale», pubblicato il 28 maggio 2014 sul sito della Direzione generale fiscalità ed unione doganale della Commissione europea.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

viticoltura

IVA