ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05063

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/03/2015
Stato iter:
19/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2015
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2015
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 19/03/2015
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2015

SVOLTO IL 19/03/2015

CONCLUSO IL 19/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05063
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   CRIPPA, DA VILLA, VALLASCAS, DELLA VALLE, FANTINATI e LUPO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'11 febbraio 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la «Robin tax» ovvero un'addizionale IRES sul reddito delle società petrolifere ed energetiche, che era stata introdotta per limitare gli effetti di una congiuntura a loro particolarmente favorevole;
   la soppressione, però, non è retroattiva ma i suoi effetti sono cessati dall'anno contabile 2014;
   la norma, inoltre, prevedeva il divieto di traslare in avanti l'imposta aggravando il costo per i consumatori attraverso un aumento del prezzo delle bollette e attribuiva all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico il compito di vigilare, stabilendo per le imprese l'obbligo di inviare all'Autorità i dati necessari;
   gli operatori interessati non sono più tenuti a trasmettere all'Autorità i dati e le informazioni contabili relativi all'esercizio 2014 ma gli operatori dovranno comunque ottemperare all'obbligo di trasmissione dei dati relativi agli esercizi precedenti;
   secondo quanto riportato in un'analisi dell'Autorità e ripreso dagli organi di stampa, 144 operatori nel 2011 avrebbero traslato tale addizionale Ires nella bolletta, facendo salire i prezzi di luce e gas di 508 milioni di euro nel 2011 e 42,3 milioni nel 2010;
   per tale motivo sono stati conclusi negli anni diversi procedimenti sanzionatori e risulterebbero altri 15 procedimenti sono infatti in corso sui quali l'Autorità deve ancora esprimersi;
   in merito si pongono una serie di interrogativi e contraddizioni. Innanzitutto, la mancata collaborazione delle società con il Garante per verificare la correttezza del comportamento se la tassa effettivamente sia stata in questi anni riversata in bolletta;
   inoltre, se le società dovessero avere la meglio in eventuali contenziosi, non è chiaro come verranno risarcite si teme sempre a carico delle bollette delle famiglie, le quali subirebbero un «doppio prelievo» dopo aver già avuto un danno;
   dopo la sentenza della Consulta il Codacons ha chiesto che siano resi pubblici i provvedimenti adottati tra il 2008 e oggi nei confronti delle grandi società energetiche e del petrolio in merito a irregolarità riscontrate nel pagamento della Robin Tax –:
   di quali elementi disponga su quanto descritto in premessa, se ritenga che esista un rischio di contenziosi relativi all'applicazione delle norme di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici ed in questo caso quali siano le misure che intende adottare per minimizzare l'eventuale impatto negativo sui prezzi dell'energia. (5-05063)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05063

  In merito alle affermazioni contenute nell'Atto in esame, relative alle verifiche effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici e ai procedimenti sanzionatori conclusi e in corso, evidenzio che 144 sono gli operatori vigilati per il 2011 e non quelli sanzionati.
  Per tali operatori, gli accertamenti svolti dall'Autorità sono finalizzati a verificare le possibili condotte traslative e non sono correlati ai procedimenti sanzionatori in corso (15), menzionati nell'interrogazione. Questi ultimi procedimenti hanno invece ad oggetto il mancato riscontro agli obblighi informativi (ovvero gli operatori non hanno trasmesso i dati necessari all'AEEGSI per adempiere al proprio compito di vigilanza).
  La mancata collaborazione con il Garante da parte di talune società ha comportato infatti l'avvio di procedimenti sanzionatori (37 di cui 15 ancora in corso) e non ha consentito l'accertamento di condotte traslative.
  Con riferimento alla richiesta del Codacons di rendere pubblici i provvedimenti adottati dal 2008, rilevo che i provvedimenti sanzionatori o di accertamento della traslazione, di competenza dell'AEEGSI, sono atti pubblici e come tali sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità. I provvedimenti relativi alle irregolarità nel pagamento dell'imposta sono, invece, di competenza dell'Agenzia delle entrate e, pertanto, potrà fornire le pertinenti informazioni il Ministero di riferimento.
  Per quanto concerne l'impatto dell'esito di eventuali contenziosi, in nessun caso ci sono riflessi negativi a carico delle bollette. Infatti, i contenziosi relativi alla restituzione dell'imposta pagata sono di competenza dell'Agenzia delle entrate; in caso di contenziosi relativi all'accertamento della traslazione, non sono contemplate sanzioni o restituzioni, poiché non previste dall'articolo 81 del D. L. n. 112/08; quelli inerenti i procedimenti sanzionatori, non attengono l'imposta ma hanno ad oggetto la mancata collaborazione allo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'AEEGSI.
  Pertanto, non vi è correlazione tra i contenziosi in essere (o eventuali) nei confronti dell'Autorità e gli eventuali impatti sui prezzi dell'energia, dal momento che i procedimenti dell'AEEGSI riguardano l'accertamento di eventuali inadempimenti ad obblighi informativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gas naturale

comunicazione dei dati

rete d'informazione contabile