ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 390 del 12/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 12/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 06/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
06/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2015
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/05/2015
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/03/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 06/05/2015

SVOLTO IL 06/05/2015

CONCLUSO IL 06/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05019
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Giovedì 12 marzo 2015, seduta n. 390

   FEDRIGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'ENPAF, Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, è un ente gestore di forme di previdenza di primo pilastro, avente lo scopo di provvedere al trattamento pensionistico dei farmacisti ad esso iscritti ed al trattamento pensionistico integrativo per i farmacisti dipendenti che già per legge pagano i contributi all'INPS;
   i contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'articolo 3 dello statuto dell'Ente; è fatta temporanea eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o da malattia con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e per l'iscritto disoccupato involontariamente; in tali casi, l'iscritto può richiedere che il contributo da lui corrisposto per la sezione previdenza sia rimborsato dalla sezione assistenza per il periodo della malattia o della disoccupazione in relazione alle possibilità della relativa gestione, sempre che sussistano le condizioni previste dal successivo articolo 37;
   tutti i farmacisti obbligatoriamente iscritti all'Ordine, siano essi occupati, inoccupati o disoccupati, devono quindi pagare la tassa annuale di iscrizione all'Ordine medesimo (pari a 125 euro) ed i contributi Enpaf;
   sono previste, su domanda, riduzioni percentuali del contributo obbligatorio Enpaf in favore dell'iscritto che, in relazione all'attività esercitata, sia soggetto anche al regime di assicurazione generale obbligatoria. Analoga facoltà di riduzione (pari all'85 per cento) è prevista anche sia in favore dei disoccupati involontari, che in favore degli iscritti e dei pensionati Enpaf che non esercitino attività professionale;
   a decorrere dal 1o gennaio 2004, per gli iscritti per la prima volta all'Enpaf, soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in ragione dell'attività professionale esercitata, hanno facoltà di versare, in luogo del contributo previdenziale, un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del contributo approvato dal Consiglio nazionale, inefficace ai fini previdenziali;
   tale contributo, quindi, proprio perché non dà diritto ad alcun riconoscimento a livello pensionistico, si configura come una sorta di «obolo» da versare all'ENPAF per poter svolgere la propria professione;
   sono previste – ovviamente – sanzioni in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi dovuti; l'iscritto che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall'ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è infatti tenuto a versare all'Ente il contributo evaso aumentato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d'anno, il tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di tre punti, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   secondo le norme succitate, la somma aggiuntiva non può essere comunque superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza fissata;
   in caso di evasione, oltre a alla somma aggiuntiva, l'iscritto è tenuto anche al pagamento di una sanzione «una tantum», graduata secondo criteri fissati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 18 marzo 1997;
   indubbiamente in questi anni di crisi economica una quota cosiddetta a fondo perduto – in quanto appunto inefficace ai fini previdenziali – è decisamente gravosa, specie per i collaboratori di farmacia o parafarmacia (questi ultimi peraltro hanno già come ente pensionistico l'Inps);
   non da ultimo, il diritto al trattamento pensionistico si consegue dopo il 68o anno di età con un minimo di 30 anni di contributi e 20 anni attività, per un ammontare, comunque, di circa il 15 per cento del totale dei contributi versati –:
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare affinché possano essere rivisti in diminuzione le quote a carico di tutti i farmacisti occupati ed al contempo possano essere esonerati dal versamento della medesima tutti gli inoccupati;
   se non ritenga opportuno valutare di assumere iniziative affinché l'Ente proceda alla restituzione delle quote sinora percepite in termini di contributo di solidarietà dal 2008, anno di stima di inizio della crisi economica, all'anno 2014;
   se non convenga sulla necessità di risolvere la questione della doppia contribuzione e di rendere l'Enpaf un ente a contribuzione volontaria per coloro che, in ragione dell'attività esercitata, sono già per legge iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;
   se non ritenga, altresì, opportuno assumere iniziative per prevedere la facoltà per l'iscritto, in caso di mancato raggiungimento dei 30 anni di versamenti, di ottenere la restituzione dei contributi comunque versati o, in alternativa, la possibilità della totalizzazione ovvero della ricongiunzione a titolo oneroso. (5-05019)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05019

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulle iniziative che il Governo intende adottare affinché possano essere ridotte le aliquote contributive a carico dei soggetti iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
  Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che l'ENPAF è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'articolo 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, e conseguentemente assoggettati all'onere contributivo, tutti gli appartenenti alla categoria professionale iscritti agli albi provinciali dell'Ordine dei farmacisti, cui l'ENPAF eroga trattamenti pensionistici e assistenziali.
  Trattasi, dunque, di un ente ad appartenenza obbligatoria che non assolve a una funzione di previdenza integrativa.
  Ciò premesso, per quanto concerne più specificamente i quesiti sollevati nel presente atto parlamentare, evidenzio che la rimodulazione dei contributi rientra nella primaria competenza dell'Ente stesso.
  Più precisamente, in virtù dell'autonomia contabile, organizzativa e gestionale riconosciuta all'ENPAF dalla legge (articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994) e dalla normativa regolamentare e statutaria, la misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell'ENPAF e la relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze).
  Faccio presente, altresì, che un'eventuale riduzione delle entrate contributive soggettive e di solidarietà deve trovare copertura finanziaria nel conto economico dell'Ente. Sottolineo, infatti, che l'Ente ha l'obbligo di mantenere in equilibrio il saldo corrente tra entrate contributive e uscite per prestazioni pensionistiche.
  Ricordo, inoltre, che il contributo individuale obbligatorio – stabilito per ciascun anno, in misura fissa, dal Consiglio nazionale dell'ENPAF – non è dovuto, per intero da tutti gli iscritti, posto che il regolamento dell'ENPAF prevede la possibilità di chiedere la riduzione del 33,33 per cento o del 50 per cento o dell'85 per cento, – con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante – per gli iscritti che esercitino attività professionale e siano soggetti per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, oppure si trovino nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione o che siano titolari di pensione diretta ENPAF e non esercitino attività professionale o che, infine, limitatamente alla riduzione del 33,33 per cento e del 50 per cento, non esercitino attività professionale.
  Il medesimo regolamento prevede, inoltre, che agli iscritti è riconosciuta la facoltà di contribuire in misura pari a due o tre volte il contributo previdenziale intero, con una proporzionale maggiorazione della pensione.
  A decorrere dal 2004, per i neo-iscritti è riconosciuta la facoltà, per un periodo massimo di cinque anni, di versare, in luogo del contributo ordinario, la cosiddetta «contribuzione di solidarietà», che è pari al 3 per cento del contributo soggettivo fisso, ridotto all'1 per cento per i soggetti disoccupati.
  Sul punto, segnalo che l'ENPAF intende prolungare fino a sette anni la possibilità di versare il contributo di solidarietà per gli iscritti disoccupati. A tale proposito, sono in corso le verifiche attuariali che devono accompagnare, a norma di legge, tutte le modifiche normative interne che hanno effetto sulla gestione finanziaria dell'Ente da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
  Per quanto concerne l'ultimo quesito, faccio presente che la restituzione dei contributi previdenziali è contemplata dall'articolo 24 del regolamento di previdenza ed assistenza dell'ENPAF, in base al quale, a partire dal 1o gennaio 1995, gli iscritti che abbiano compiuto l'età pensionabile e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si cancellano dall'Albo, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati fino al 2003, decurtati di una certa aliquota percentuale.
  Inoltre voglio ricordare che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento dell'Ente, è previsto che l'iscritto colpito da infortunio o da malattia, con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e l'iscritto disoccupato involontariamente, possano richiedere che il contributo obbligatorio, corrisposto per la sezione previdenza, sia rimborsato dalla sezione assistenza per i periodi di malattia o disoccupazione.
  Da ultimo, faccio presente che anche per l'ENPAF sono applicabili gli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

farmacista

disoccupazione

evasione fiscale