ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 390 del 12/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05016
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Giovedì 12 marzo 2015, seduta n. 390

   GADDA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, disciplina il riconoscimento dei titoli di studio e di abilitazione alle professioni in Italia, per lo straniero, prevedendo che egli, per le attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, debba richiedere alle competenti autorità amministrative, una dichiarazione attestante la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio;
   tale dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo e quando sono rispettati i parametri di riferimento riguardanti le disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio delle attività;
   in merito al primo punto, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica prevede che i cittadini stranieri, se in possesso di un titolo abilitate all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento; avviene, così, che l'ufficio competente di volta in volta nei singoli casi, verifichi la corrispondenza tra il percorso di studio e abilitativo seguito nel Paese d'origine con quelli previsti dal nostro ordinamento, al fine di convalidarne o meno l'equipollenza;
   in caso l'ufficio competente riscontri una sostanziale differenza tra il piano di studio italiano e quello svolto dallo straniero, lo stesso provvede ad istituire una commissione d'esame che accerti, attraverso il superamento di una prova attitudinale, le nozioni teoriche e pratiche nelle materie nelle quali è stata individuata la non esaustiva conoscenza;
   in assenza di accordi bilaterali di reciproco riconoscimento dei titoli di studio ed abilitativi, questa prassi viene seguita anche con stranieri la cui comprovata conoscenza della materia non è avvalorata dai titoli necessari: risulta all'interrogante che, anche a professionisti e docenti universitari in altri Paesi ai quali non siano state riscontrate le corrispondenze del caso, l'ufficio competente abbia provveduto a chiedere il superamento di un esame ulteriore. Una prassi che, a parere dell'interrogante, sottopone il professionista ad una fase di incertezza e angoscia;
   risulta all'interrogante che l'istituzione di dette commissioni esaminatrici avviene a cadenza irregolare, che non rende agevole il riconoscimento dei titoli abilitativi per lo straniero, con ulteriore allungamento dei tempi della procedura; all'interrogante risultano casi di stranieri che attendono, da quasi quattro anni, di potersi candidare in dette prove –:
   se il Ministro sia a conoscenza, allo stato attuale, di quante sono le richieste d'esame per l'abilitazione alle professioni in Italia, da parte di stranieri in possesso di titoli da integrare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa;
   quale tempistica il Ministro preveda per l'evasione di tutte le richieste che sono state presentate e quale sia la tempistica standard del Ministero per lo svolgimento della prova attitudinale per gli stranieri che intendono essere abilitati alle professioni in Italia;
   per quali ragioni si stiano riscontrando ritardi o attese, anche cospicue, nell'istituzione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni in Italia;
   se il Ministro intenda per assumere iniziative incrementare il numero dei Paesi con i quali sussistono intese bilaterali al fine di riconoscere automaticamente e reciprocamente i titoli di studio e le abilitazioni alle professioni. (5-05016)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconoscimento dei diplomi

licenza edilizia

accordo bilaterale