ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 390 del 12/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05012
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 12 marzo 2015, seduta n. 390

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003 e relativi allegati individuano in maniera dettagliata le caratteristiche della copertura superficiale finale delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare, tale copertura deve garantire l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua e dei fenomeni d'erosione, la riduzione il più possibile della necessità di manutenzione, la resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzata;
   la copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato di diversi spessori e materiali. Con riferimento ai singoli strati, ed in particolare a quelli drenanti, la normativa non specifica la natura del materiale da utilizzare ma fornisce precise indicazioni sullo spessore degli stessi e sulle prestazioni che devono garantire;
   la parte seconda del decreto legislativo n. 156 del 2006, nel Titolo III-bis relativo all'A.I.A, articolo 29-bis (individuazione delle migliori tecniche disponibili), collega il soddisfacimento dei requisiti tecnici delle B.A.T. al rispetto dei requisiti tecnici del decreto legislativo n. 36 del 2003 che vengono quindi identificati come «migliori tecniche disponibili»;
   tale connessione non esclude però che altre tecnologie applicative di pari caratteristiche prestazionali o addirittura superiori possano essere utilizzate secondo il principio dell'equivalenza prestazionale;
   in alcune regioni quali il Piemonte, il Veneto e l'Emilia Romagna sono state rilasciate autorizzazioni volte a consentire la stratigrafia superficiale di alcune discariche di rifiuti mediante l'utilizzo di geocompositi drenanti in sostituzione degli strati drenanti dell'acqua meteorica e del biogas di cui all'articolo 1, paragrafo 2.4.3, punti 2 e 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003,vista la capacità drenante, drenante sotto carico e drenante garantita per almeno 30-40 anni, la resistenza alla trazione minima da eventuali sollecitazioni trasmesse dai mezzi d'opera e assestamenti, l'inerzia chimica e la resistenza meccanica;
   in alcune altre regioni le agenzie ambientali hanno invece espresso contrarietà all'utilizzo di geocompositi in quanto il decreto legislativo n. 36 del 2003 non prevede espressamente l'utilizzo di sistemi equivalenti per gli strati drenanti;
   difformi modalità applicative creano incertezza del diritto e distorsioni nel mercato dello smaltimento dei rifiuti per le evidenti differenze di costi fra le diverse soluzioni tecniche che pur assicurano un'equivalente tutela ambientale –:
   se il Ministro interrogato ritenga di fare chiarezza sulla corretta interpretazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, allegato 1, relativamente alla possibilità di utilizzo di sistemi equivalenti per gli strati drenanti dell'acqua meteorica (par. 2.4.3.) e del biogas (par. 2.4.3, punti 2 e 4) costituiti da geocompositi aventi dimostrata capacità drenante, drenante sotto carico, drenante garantita per almeno 30-40 anni, resistenza alla trazione minima da eventuali sollecitazioni trasmesse da mezzi d'opera e assestamenti, inerzia chimica e resistenza meccanica.
(5-05012)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

rifiuti

rifiuti pericolosi