ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04979

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 389 del 11/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 11/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/03/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/03/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/03/2015
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 11/03/2015
Stato iter:
06/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2015
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 06/05/2015
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/03/2015

DISCUSSIONE IL 06/05/2015

SVOLTO IL 06/05/2015

CONCLUSO IL 06/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04979
presentato da
DURANTI Donatella
testo di
Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

   DURANTI, GIANCARLO GIORDANO, NICCHI, ZARATTI e PANNARALE. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Ministero dei beni e attività culturali del 20 novembre 2007 relativo ai «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163» stabilisce all'articolo 7 le fattispecie nelle quali si applica la decadenza immediata dai contributi, ed in particolare al comma 2 recita «Per i contributi al settore circense, la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, o di altre violazioni di disposizioni normative statali e della Unione europea in materia di protezione degli animali»;
   il decreto del Ministro dei beni e attività culturali del 1o luglio 2014 relativo ai «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, al comma 3 dell'articolo 33, prevede, a pena inammissibilità, che la domanda di contributo sia corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto n.445 del 2000, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e della Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali»;
   come si apprende da diversi organi di stampa, nonché dal sito della Lega AntiVivisezione che ha presentato un dossier a riguardo, i circhi condannati per sevizie, lesioni e crudeltà contro gli animali continuano a chiedere, e ad ottenere, soldi pubblici dal «Fondo unico per lo spettacolo»;
   negli ultimi cinque anni i finanziamenti elargiti alle strutture circensi che organizzano spettacoli con animali ammontano a circa 30 milioni di euro;
   fra i beneficiari risultano dieci circhi condannati oppure ancora sotto processo per maltrattamento. Il circo «Aldo Martini», condannato dal Tribunale di Bologna per sevizie su di una giraffa a ricevuto 92 mila euro, mentre il «Circo di Roma», condannato in via definitiva per detenzione di elefanti in condizione di quasi immobilità ha ricevuto circa 300 mila euro;
   risultano quasi inesistenti i fondi destinati dallo Stato ai «Centri di recupero per la riabilitazione degli animali», con la conseguenza che spesso gli animali posti legalmente sotto sequestro preventivo vengono affidati dalle procure agli stessi circhi indagati per maltrattamento;
   la mozione n. 1-00573 a prima firma On. Nicchi del 24 settembre 2014 ed accolta dal Governo, prevede tra gli impegni approvati quello di «promuovere una normativa comune volta al superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti» –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto espresso in premessa;
   quali iniziative intendano intraprendere affinché sia rispettata la normativa vigente, sia in riferimento alla interruzione prevista dei finanziamenti ai circhi condannati che in riferimento alla dotazione di fondi per i centri di recupero;
   se non intendano utilizzare le risorse attualmente destinate ai circhi condannati per destinarle al rafforzamento dei centri di recupero;
   se non intendano predisporre una normativa volta al superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, così come previsto dal dispositivo della mozione citata in premessa ed accolta dal Governo. (5-04979)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04979

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Duranti, nel lamentare l'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi, chiede una progressiva riduzione dei contributi, ora concessi a valere sul Fondo Unico dello spettacolo, per gli esercenti che utilizzino animali nei loro spettacoli e la loro destinazione a centri di recupero per animali.
  Vorrei riferire che l'attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui si suddivide annualmente il Fondo Unico dello Spettacolo che rappresenta oggi l'unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero a questa attività.
  Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 337 del 1968, «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» dove si afferma che «Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore».
  Per attuare le predette finalità, tale legge ha previsto l'istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni oggetto di un decreto a firma del Direttore generale dello spettacolo e del Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
  Tra le attrazioni previste, detto elenco include, nella sezione quarta, i Circhi equestri e ginnastici con la seguente descrizione: «Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista».
  Gli stanziamenti che il FUS ogni anno destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante vengono ulteriormente ripartite nei sotto-settori delle attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all'estero, nel sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l'acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle predette attività, ed infine ad iniziative a carattere promozionale e a festival circensi.
  Nel 2015 lo stanziamento per tutte le attività circensi e di spettacolo viaggiante ammonta ad euro 4.468.519,00.
  Rispetto al quadro appena descritto, questa Amministrazione nel corso degli ultimi due anni, come è noto, è intervenuta per rideterminare i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.
  Con il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito con Legge n. 113 del 2013, in riferimento alla attività circense è stato previsto che possano essere destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo, nell'ambito delle risorse ad essi assegnate.
  Con il decreto ministeriale 1o luglio 2014 sono stati adottati «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS», i quali prevedono, tra i fenomeni da osservare quali indicatori della qualità artistica, la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell'offerta.
  Inoltre, al fine di contribuire anche indirettamente alla tutela degli animali, qualora un esercente circense decida di non utilizzarli nella propria attività, il decreto prevede che la domanda di contributo sia corredata da idonea certificazione da parte del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
  In sostanza, la scelta di non esercitare più attività con animali rimane discrezionale, ma è pertanto incentivata come indicatore di qualità.
  Occorre poi sottolineare che rimane ferma come primaria condizione di ammissibilità ai contributi l'assenza di «condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali», attestata da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000.
  Al fine di verificare l'esistenza di tale presupposto di ammissibilità gli uffici preposti della Direzione generale Spettacolo dal vivo procedono a verifiche periodiche presso il casellario giudiziale circa la presenza di eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento di animali previsti, appunto, come causa di inammissibilità e di revoca dei contributi.
  Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente prima dell'erogazione dei contributi assegnati. Quando l'Amministrazione riscontra, tramite attestazione richiesta al casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali, la domanda di contributo viene respinta perché inammissibile, oppure il contributo stesso viene revocato, se già assegnato in precedenza, qualora l'acquisizione di tale informazione sia avvenuta in fase di controllo successivo, ma comunque precedente alla erogazione.
  Vorrei precisare che in base alla normativa vigente l'Amministrazione non ha altri strumenti per poter esercitare la propria vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina. Vorrei poi aggiungere che l'inammissibilità o la revoca si possono applicare solo in caso di condanna definitiva a carico del legale rappresentante dell'impresa circense che ha presentato istanza di contributo, e che qualora intervenga una ordinanza di riabilitazione, lo stesso può presentare successive domande di contributo.
  Riguardo agli specifici quesiti formulati nell'interrogazione, si ribadisce che l'Amministrazione ha, nel quadro del riferimento normativo vigente, assicurato il rispetto della norma applicando con grande attenzione quanto disposto dall'attuale e dai precedenti Decreti di riferimento per l'applicazione della Legge FUS, procedendo a disporre numerose revoche e non ammettendo a contributo, per diversi anni consecutivi, domande provenienti da esercenti che avessero documentate condanne definitive.
  Non pochi, inoltre, i ricorsi che la stessa Amministrazione ha gestito contro tali provvedimenti di esclusione.
  Alcuni degli esercenti, pertanto, a cui l'interrogazione fa riferimento, risultano dagli accertamenti effettuati presso il casellario non avere riportato condanne definitive: in questi casi, stante l'attuale legge, l'Amministrazione non può che procedere alle assegnazioni e alle successive erogazioni.
  Si precisa inoltre che non rientrano nelle competenze del Ministero la gestione di «Centri di recupero per la riabilitazione degli animali», né è possibile destinare fondi a tale finalità.
  Il Ministero mantiene tuttavia contatti con altre Amministrazioni, quali il Ministero dell'Ambiente, la Commissione CITES e Amministrazioni locali coinvolte in singole problematiche, per poter sviluppare la massima collaborazione possibile, così come è avvenuto di recente a proposito di alcune modifiche dell'elenco attrazioni relative agli zoo, agli acquari ed alle mostre faunistiche.
  Stante l'attuale panorama normativo, non è possibile escludere a priori finanziamenti pubblici a soggetti che esercitano la propria attività di spettacolo con l'utilizzo di animali.
  Il triennio 2015-2017 di prima applicazione del decreto ministeriale 1o luglio 2014, n. 71, può essere un test rispetto agli orientamenti che gli esercenti circensi vorranno intraprendere sull'utilizzo degli animali, a seguito di un esplicito indicatore di qualità relativo al circo senza animali, fatte salve ovviamente le sanzioni previste in merito alla ammissibilità ed erogabilità dei contributi, in caso di condanne definitive.
  È peraltro a conoscenza di questa Amministrazione l'ordine del giorno G9.205 del 2013 approvato sia dal Senato che dalla Camera che, recependo e raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, impegna il Governo «a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS ad esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 ...».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arti dello spettacolo

spettacolo di animali

diritto comunitario