ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04977

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 389 del 11/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: COCCIA LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 11/03/2015
Stato iter:
01/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 01/04/2015
Resoconto COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/03/2015

DISCUSSIONE IL 01/04/2015

SVOLTO IL 01/04/2015

CONCLUSO IL 01/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04977
presentato da
COCCIA Laura
testo di
Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

   COCCIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi giorni la stampa ha segnalato ennesimi episodi di grave discriminazione a danno di bambini disabili;
   in particolare, in una scuola di Valmontone un bambino autistico svolge l'attività didattica in condizioni assolutamente non adeguate;
   a quanto pare, infatti, da due anni trascorre l'intera giornata scolastica in una stanzetta, da solo con l'insegnante di sostegno e l'educatore, perché in classe «disturberebbe troppo»;
   accogliere e integrare gli alunni in difficoltà nel miglior modo possibile è un preciso dovere delle nostre scuole;
   il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. L'articolo 34 della Costituzione dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti. In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
   la legge 118 del 1971, articolo 28, ha disposto che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire nelle classi normali della scuola pubblica;
   con la legge 517 del 1977, che a differenza della legge 118 del 1971, limitata all'affermazione del principio dell'inserimento, si stabiliscono con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero consiglio di classe e attraverso l'introduzione dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno;
   la Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 215 del 1987, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado e alle attività che in esse si svolgono;
   la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità; tale legge ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi;
   il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato (Ph) sono dunque per la legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione scolastica, degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali ed anche delle famiglie. Da ciò, inoltre, consegue l'importante previsione della loro verifica in itinere, affinché risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell'alunno;
   sulla base del piano educativo individualizzato, i professionisti delle singole agenzie, ASL, enti locali e le istituzioni scolastiche formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti personalizzati:
    il progetto riabilitativo, a cura dell'ASL (legge n. 833 del 1978 articolo 26);
    il progetto di socializzazione, a cura degli enti locali (legge n. 328 del 2000 articolo 14);
    il piano degli studi personalizzato, a cura della scuola (decreto ministeriale 141 del 1999, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009);
   inoltre, il decentramento avvenuto nell'ultimo decennio e la conseguente assunzione di responsabilità da parte degli organi decentrati — nell'ambito delle materie ad essi attribuite — fa assumere agli uffici scolastici regionali un ruolo strategico ai fini della pianificazione/programmazione «governo» delle risorse e delle azioni a favore dell'inclusione scolastica degli alunni disabili;
   nelle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, gli ambiti territoriali diventano il luogo privilegiato per realizzare il sistema integrato di interventi e servizi e lo snodo di tutte le azioni, tramite la costituzione di tavoli di concertazione/coordinamento — all'interno dei quali c’è la «rete» di scuole — composti dai rappresentanti designati da ciascun soggetto (istituzionale o meno) che concorre all'attuazione del progetto di vita costruito per ciascun alunno disabile;
   è, infatti, proprio nella definizione del progetto di vita che si realizza l'effettiva integrazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze funzionali all'inclusione scolastica e sociale;
   i prioritari ambiti di intervento sono riconducibili a:
    a) formazione (poli specializzati sulle diverse tematiche connesse a specifiche disabilità/banche dati/anagrafe professionale/consulenze esperte);
    b) distribuzione/allocazione/dotazione risorse professionali (insegnanti specializzati, assistenti ad personam, operatori, educatori e altro);
    c) distribuzione/ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali (fondi finalizzati all'integrazione scolastic, sussidi e attrezzature, tecnologie, e altro);
    d) adozione di iniziative per l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con le aziende del territorio;
   con l'autonomia funzionale di cui alla legge n. 59 del 1997, le istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e dunque è stato loro attribuito, nei limiti stabiliti dalla norma, il potere discrezionale tipico delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che la discrezionalità in parola, relativa alle componenti scolastiche limitatamente alle competenze loro attribuite dalle norme vigenti, ed in particolare nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, dovrà essere esercitata tenendo debitamente conto dei principi inerenti alle previsioni di legge concernenti gli alunni con disabilità. La citata discrezionalità dovrà altresì tenere conto del principio di logicità-congruità, il cui giudizio andrà effettuato in considerazione dell'interesse primario da conseguire, ma naturalmente anche degli interessi secondari e delle situazioni di fatto;
   si ribadisce, inoltre, che le pratiche scolastiche in attuazione dell'integrazione degli alunni con disabilità, pur nella considerazione dei citati interessi secondari e delle citate situazioni di fatto, nel caso in cui non si conformassero immotivatamente all'interesse primario del diritto allo studio degli alunni in questione, potrebbero essere considerati atti caratterizzati da disparità di trattamento;
   tale violazione è inquadrabile in primo luogo nella mancata partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché nella presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal piano educativo individuale;
   in assenza di tale collaborazione e coordinamento, mancanza che si esplica in ordine ad atti determinati da una concezione distorta dell'integrazione, verrebbe a mancare il menzionato corretto esercizio della discrezionalità;
   compito del dirigente scolastico è indirizzare l'operato dei singoli consigli di classe/interclasse affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del piano educativo individuale;
    a) coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI;
    b) curare il raccordo con le diverse realtà territoriali (enti locali, enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, e altro);
    c) attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto;
    d) intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive;
   in ultima istanza, al fine dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l'obiettivo fondamentale della legge n. 104 del 1992, articolo 12, comma 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. A questo riguardo, infatti, la legge in questione recita: «L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione»; il comma 4 stabilisce inoltre che «l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap». La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa priorità –:
   come intenda intervenire per garantire la piena inclusione degli alunni con disabilità che rappresenta a tutti gli effetti un obiettivo che la scuola dell'autonomia dovrebbe perseguire attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. (5-04977)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04977

  In merito alla questione relativa all'integrazione degli alunni con disabilità, si coglie l'occasione per evidenziare come nel disegno di legge che sta iniziando l'iter parlamentare proprio in questa Commissione sia stabilito che i destinatari del piano straordinario di assunzione siano assunti prioritariamente nei ruoli del sostegno se in possesso del relativo titolo di specializzazione. Ciò al fine di garantire ad alunni e studenti con disabilità l'indispensabile supporto di personale docente opportunamente provvisto di titolo di specializzazione nel sostegno.
  Sempre nello stesso disegno di legge è prevista una specifica delega al Governo per la revisione e il riordino complessivo della materia al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica con particolare riguardo alla ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, alla revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno tendendo conto del principio della continuità didattica, all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali nel rispetto delle competenze dei vari livelli istituzionali.
  La garanzia del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità è infatti considerata priorità per l'amministrazione scolastica.
  Più in generale, al fine di assicurare continuità al sostegno per gli alunni con disabilità unitamente alla piena realizzazione del diritto allo studio, è stata autorizzata, a decorrere dal 1o settembre 2013, l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale docente da destinare agli alunni con disabilità su posti vacanti e disponibili, di cui 4.447 per l'anno scolastico 2013/2014 e 13.342 per il corrente anno.
  Si tratta di interventi in linea con un ben preciso programma di valorizzazione del sostegno già in atto da alcuni anni, che prevede l'attivazione di posti in deroga, a fronte di situazioni di particolare gravità e garantendo un numero di docenti adeguato alla domanda, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 che ha dichiarato incostituzionali le norme previste dalla cosiddetta legge finanziaria per il 2008 che fissavano un tetto massimo al numero dei posti di sostegno attivabili.
  In tal senso, sono intervenute le norme di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013. Il comma 2 di detto articolo ha disposto il graduale incremento dei posti di sostegno fino a raggiungere, a regime nell'anno scolastico 2015/2016, la percentuale del 100 per cento dei posti che erano stati complessivamente attivati nell'anno 2006/2007. Il successivo comma 2-bis ha stabilito che la quota venga ripartita equamente a livello regionale.
  Per effetto delle citate disposizioni, il numero complessivo della dotazione dell'organico di diritto di sostegno, in quest'anno scolastico pari a 81.137 posti, ammonterà dal prossimo anno scolastico – 2015/2016 – a 90.032 posti.
  Alla dotazione complessiva vanno poi aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga che ciascun Ufficio scolastico regionale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002, secondo le effettive esigenze rilevate in relazione alla specifica tipologia di handicap.
  Difatti, rispetto ai posti previsti in organico di diritto sopra citati (81.137), il totale dei posti effettivamente attivati, per il corrente anno scolastico, è pari a 117.673 unità.
  Dal confronto con il precedente anno, quando i posti attivati sono stati 110.216, si registra un incremento di 7.457 unità, che conferma una tendenza positiva già in atto negli scorsi anni.
  Oltre a ciò, al fine di superare una visione assistenzialista della scuola e di valorizzare le potenzialità degli alunni, il MIUR si adopera per realizzare una scuola efficacemente inclusiva, dove cioè la formazione dei docenti, sia iniziale che continua e specialistica, è posta in primo piano.
  Nell'ambito della formazione iniziale destinata ai futuri docenti, i piani di studi dei nuovi corsi abilitanti all'insegnamento prevedono 30 CFU dedicati all'integrazione scolastica, cioè l'equivalente di un semestre accademico.
  Per il personale della scuola in servizio sono stati organizzati diversi corsi a livello territoriale ed è stato inoltre predisposto un piano nazionale di formazione sui DSA, nell'ambito del quale sono stati organizzati 35 master universitari. Ciò è stato possibile grazie ad un accordo tra il MIUR e le Università presso le quali è attivo un Corso di laurea in Scienze della Formazione.
  Sulle linea delle azioni formative predisposte per i DSA, sono stati organizzati nuovi percorsi formativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici su specifiche tematiche afferenti alla disabilità. Sono stati quindi attivati ulteriori corsi di perfezionamento e master su autismo, sindrome ADHD, ritardo maturativo e mentale, rieducazione psicomotoria, disabilità sensoriali.
  È stato poi varato un Piano di formazione con 14 master universitari in «Didattica e psicopedagogia sui disturbi dello spettro autistico». I Master, finanziati dal MIUR, sono aperti a una platea di 1.500 docenti e saranno attivati nelle città che sono anche sede degli Sportelli Autismo.
  Si ricorda che il Progetto «Sportello Autismo» è nato dall'esperienza pilota dell'Ufficio scolastico territoriale di Vicenza ed è in corso in via sperimentale in 13 regioni. Se ne prevede l'estensione su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un servizio ulteriore che si aggiunge a quello dei CTS e utilizza sia le loro sedi e le loro reti, sia il loro modello di consulenza fra pari. In sostanza, un gruppo di insegnanti con una particolare esperienza e conoscenza dell'autismo fa capo ad un CTS, aggiungendosi al gruppo di due o tre operatori specializzati che già prestano lì servizio, al fine di fornire consulenza a distanza o in presenza alle scuole appartenenti al territorio che ne fanno richiesta.
  Il progetto coinvolgerà anche esperti delle associazioni più rappresentative in materia di autismo. In seguito, l'attività di sportello potrà orientarsi anche alle famiglie, divenendo un punto di riferimento e di raccordo per la scuola, i genitori e i servizi socio-sanitari.
  Il Ministero dedica una particolare attenzione alle tematiche relative all'autismo e, in occasione della ottava edizione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, promossa dall'ONU per il giorno 2 aprile 2015, ha emanato in data 19 marzo 2015 un'apposita circolare al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione nelle scuole anche in collaborazione con le associazioni del settore.
  Sempre in tema di formazione in servizio, è stato emanato il decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 attuativo dell'articolo 16 della legge 128 del 2013, che prevede la formazione e l'aggiornamento obbligatorio in servizio su sette priorità, tra le quali l'inclusione degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali.
  Tra le altre misure realizzate, si ricordano i citati Centri territoriali di supporto (CTS), nati in seno al Progetto «Nuove Tecnologie e Disabilità», cofinanziato nel 2006 dalla Direzione Generale per lo Studente e dal Dipartimento dell'Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la diffusione e l'effettivo uso delle nuove tecnologie a favore degli alunni con disabilità. I CTS sono attualmente 106, hanno una diffusione a livello provinciale e sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Hanno sede presso scuole polo e vi operano, in media, due docenti specializzati nel campo delle nuove tecnologie per la didattica inclusiva.
  Già nei primi due anni di attività sono stati organizzati dai CTS 260 corsi di formazione che coinvolgono oltre 13.650 docenti.
  È, infine, on-line il Portale italiano per l'inclusione scolastica (http://bes.indire.it/), realizzato in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), articolato in più aree tematiche e completato da un'area dedicata alla catalogazione delle esperienze fatte dalle scuole e da una sezione informativa dedicata all'aggiornamento.
  Venendo ora al particolare episodio riferito nell'interrogazione, sulla base delle informazioni acquisite dal competente ufficio periferico, con nota n. 7262 del 27 marzo, si precisa che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha immediatamente interpellato i due dirigenti scolastici che si sono succeduti nell'istituzione scolastica interessata.
  Dalla relazione fornita è risultato che le azioni educative poste in essere dalla scuola all'interno della programmazione effettuata in stretto raccordo con l'ASL e la famiglia dell'alunno, hanno portato, già nel precedente anno scolastico, all'individuazione di uno spazio didattico attrezzato, anche con video e musica, di cui l'alunno ha potuto usufruire continuando ad interagire positivamente con l'aula e la classe.
  Questo ulteriore spazio, attrezzato come aula didattica su indicazioni della neuropsichiatra che a tutt'oggi segue l'alunno, è stato, infatti, realizzato materialmente dal Comune di Valmontone, nell'ambito delle proprie competenze in materia di edilizia scolastica.
  Quindi, sia le scelte metodologiche didattiche che gli spazi e i laboratori hanno trovato pienamente riscontro nel progetto educativo individualizzato che vede l'alternarsi di momenti di permanenza in classe a momenti di didattica individualizzata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

adattamento scolastico

alunno

integrazione sociale