ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04948

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 387 del 09/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2015
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2015
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2015
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 09/03/2015
Stato iter:
26/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2015
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 26/11/2015
Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/03/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

DISCUSSIONE IL 26/11/2015

SVOLTO IL 26/11/2015

CONCLUSO IL 26/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04948
presentato da
MARZANA Maria
testo di
Lunedì 9 marzo 2015, seduta n. 387

   MARZANA, SIMONE VALENTE, D'UVA, LUIGI GALLO, BRESCIA, DI BENEDETTO, VACCA e CHIMIENTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, «Costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi e supplenze a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inteso trasferire al livello nazionale la formazione di graduatorie per il reclutamento personale docente nei conservatori musicali, sottraendole alla competenza dei singoli istituti;
   il suddetto decreto prevede per la formazione della graduatoria nazionale di tener conto dei soli titoli di studio e dell'anzianità di servizio degli iscritti, escludendo dai criteri la valutazione dei titoli artistici;
   ciò significa che per essere assunti sarà necessario aver conseguito il diploma e aver insegnato per 3 anni; in tal modo un giovane eccellente, che abbia tenuto concerti in Italia e all'estero, pubblicato dischi e vinto premi, dovrà possedere il requisito di anzianità minima (3 anni); oppure verrà preceduto di diritto da docenti che hanno avuto incarichi di insegnamento per un numero maggiore di giorni ma che non vantano esperienza artistica;
   il decreto 30 giugno 2014 n. 526, inoltre, ha escluso dalla graduatoria coloro che al novembre del 2013 non avessero maturato un'anzianità di servizio di almeno 540 giorni in 3 anni; la conseguente esclusione dei più giovani, che viene così sancita per l'anno accademico 2014-15, è destinata a protrarsi negli anni successivi, poiché coloro che sono stati esclusi per il 2014-15 per non aver raggiunto i 540 giorni di servizio non avranno più la possibilità di svolgere alcun periodo di servizio;
   la combinazione dei due criteri sopra esposti (irrilevanza dei titoli artistici e requisito di anzianità minima per l'accesso ai contratti di insegnamento a termine) unita al blocco del reclutamento in ruolo perdurante ormai da un quarto di secolo (l'ultima assunzione in ruolo tramite concorso pubblico risale al 1990), contribuisce a determinare la migrazione all'estero dei giovani musicisti italiani migliori;
   il decreto ministeriale n. 526 del 30 giugno 2014, all'articolo 11 stabilisce, peraltro, che le graduatorie in esso previste: «(...) sono utilizzate per la stipula dei contratti a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili (...) fino alla emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/1999», cioè del Regolamento che fisserà le procedure di reclutamento del personale;
   da 15 anni dunque si è in attesa della piena attuazione della legge n. 508 del 1999 di riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, approvata con il consenso unanime di tutte le forze politiche;
   in tutto questo periodo di tempo l'inerzia dell'esecutivo nell'emanazione del suddetto regolamento ha fatto sì che i titoli artistici siano rimasti irrilevanti, lo status di docenti dei conservatori non sia stato ancora equiparato a quello dei professori universitari e agli studenti non siano stati riconosciuti i titoli conseguiti a livello universitario;
   a proposito della carriera dei docenti AFAM, la legge di riforma (legge n. 508 del 1999) ha di fatto rivoluzionato l'assetto delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, richiedendo ad esse un impegno maggiorato sia a livello di orario che di ricerca;
   di contro viene ancora posticipata l'equiparazione economica con i professori universitari, infatti al comparto di contrattazione relativo ai docenti AFAM non si applicano i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari;
   successivamente, la legge n. 228 del 25 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) ha completato il processo riformatore, con la previsione del biennio specialistico e dell'equipollenza tra i titoli di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e i titoli universitari;
   inoltre la legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede l'attività di ricerca, eppure, come è risultato con evidenza anche in occasione del Convegno internazionale dell’Association européenne des conservatoires, académies de musique et Musikhochschulen (AEM), tenutosi a Roma nel maggio 2012, l'Italia è tra i pochissimi paesi in Europa a non aver reso attuativa l'attività di ricerca artistica e musicologica, nonostante un'intensa e crescente attività di livello internazionale realizzata nelle accademie e nei conservatori –:
   se e con quali tempistiche il Ministro interrogato intenda intervenire per tener conto dei titoli artistici nell'ambito delle graduatorie nazionali;
   se il Ministro interrogato non intenda accelerare il più possibile l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, in modo da rendere esecutive le disposizioni in esso contenute;
   a seguito dell'equipollenza dei titoli rilasciati dall'AFAM con quelli universitari, quali misure intende adottare al fine di adeguare le carriere dei professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale a quelle dei loro colleghi universitari e conseguentemente riconoscerne anche l'equiparazione economica e contrattuale;
   quali atti intenda attuare affinché le istituzioni del sistema di alta formazione artistica e musicale possano effettuare l'attività di ricerca prevista dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti, nazionali e internazionali, e all'attivazione dei dottorati di ricerca. (5-04948)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04948

  In merito alla questione sollevata dall'on.le interrogante circa la mancata valutazione dei titoli artistici nelle graduatorie nazionali si evidenzia che ciò è frutto di una scelta dettata dall'esigenza di contemperare la necessità di assicurare elevati standard qualitativi di carattere artistico con l'interesse allo svolgimento di una procedura snella che si concludesse in tempi celeri in modo tale da consentire il corretto avvio dell'anno accademico 2014/2015.
  A tale proposito non può sfuggire la circostanza che, tra i requisiti di ammissione alla procedura, è previsto l'inserimento in una graduatoria d'istituto; ciò presuppone che gli aspiranti siano stati già sottoposti ad una necessaria valutazione dei titoli artistici e professionali posseduti. Tanto è vero che, condizione necessaria per l'inclusione in una graduatoria d'istituto era l'attribuzione di almeno 24 punti per i titoli artistico-culturali e professionali; il candidato che non conseguiva tale punteggio minimo non veniva, infatti, inserito in graduatoria anche in presenza di svariati anni di insegnamento.
  Ben si capisce, pertanto, che potendo accedere alla graduatoria nazionale solo personale docente già incluso in graduatorie d'istituto, i titoli artistici risultano essere stati valutati previamente e sottoposti a regole fissate uniformemente per tutte le Istituzioni; una nuova valutazione sarebbe stata sostanzialmente ripetitiva delle identiche procedure valutative già compiute ed avrebbe aggravato il procedimento non solo in termini di tempo ma anche per le modalità di composizione delle Commissioni valutatrici.
  Inoltre, occorre rilevare che l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha richiesto quale requisito di ammissione l'aver superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e l'aver maturato tre anni di insegnamento presso le istituzioni AFAM entro il 30 giugno 2014. Da ciò si evince che viene premiata la maggiore esperienza di insegnamento maturata in più anni accademici.
  Al di là della contingente esigenza di contemperare quindi qualità e rapidità della procedura, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ben consapevole dell'importanza della valutazione del merito artistico nella predisposizione di future graduatorie utili per il reclutamento del personale docente del segmento AFAM.
  In merito, inoltre, alla questione sollevata dall'onorevole interrogante circa il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, si comunica che il Ministero sta lavorando alla sua redazione.
  Va evidenziato che il tema del nuovo reclutamento nel settore AFAM è strettamente collegato ad almeno altre due questioni rilevanti; l'assetto istituzionale e di governance delle istituzioni ed il riordino dell'offerta formativa. Si tratta quindi di un problema che va affrontato tenendo presente tutti questi aspetti congiuntamente. Per questo un gruppo ristretto di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e di esperti è impegnato nella redazione di una proposta di riforma complessiva del settore.
  In merito, poi, al rapporto di lavoro del personale docente AFAM è necessario far rilevare che la legge n. 508 del 1999, ha stabilito esplicitamente all'articolo 2, comma 6, che esso è regolato contrattualmente, nell'ambito di un apposito comparto di contrattazione.
  La disciplina formale del rapporto di lavoro, allo stato, è incontestabilmente differenziata rispetto a quella dei professori universitari e, dunque, l'allineamento non può che rappresentare la proiezione di un'aspettativa che, per potersi concretizzare sul piano giuridico, necessita di una sostanziale modifica del vigente quadro normativo di riferimento.
  In conclusione, si ribadisce che è intenzione di questo Ministero giungere ad una proposta organica di revisione dell'assetto delle istituzioni AFAM. In questo quadro l'intenzione è di approdare alla valorizzazione, come auspicato dagli Onorevoli interroganti, della funzione relativa alla ricerca che, nel settore AFAM, ha valenza certamente peculiare rispetto alla ricerca pura e applicata come intesa nel sistema universitario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica dell'istruzione

riconoscimento dei diplomi

diploma