ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04899

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 385 del 04/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 04/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 04/03/2015
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 26/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
26/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2015
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/03/2015
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 26/03/2015

DISCUSSIONE IL 26/03/2015

SVOLTO IL 26/03/2015

CONCLUSO IL 26/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04899
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo presentato
Mercoledì 4 marzo 2015
modificato
Giovedì 26 marzo 2015, seduta n. 400

   PRATAVIERA, FEDRIGA, SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 – cosiddetta Riforma Fornero – ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata – vale a dire ad età inferiore ai 62 anni – in favore di coloro che possono vantare un'anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; in tal caso, però, è applicata una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
l'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2015 ha cancellato la predetta penalizzazione del 2 per cento di riduzione per tutti coloro che nel triennio 2015-2017 matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne;
la mancata previsione di un effetto retroattivo del predetto comma 115 della legge di stabilità crea di fatto una sperequazione tra coloro che – a parità di requisiti anagrafici e contributivi – sono andati in pensione nel triennio 2012-2014 avendo subito un taglio all'assegno previdenziale spettante e coloro che andranno in pensione nel triennio a venire;
a parere degli interroganti sarebbe stato opportuno, qualora la mancanza di risorse economiche avesse impedito un effetto retroattivo della norma contenuta nella finanziaria, quantomeno sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 anche nei riguardi di coloro che hanno acceduto alla pensione con 42 anni e 6 mesi se uomini e 41 anni e 6 mesi se donne prima del 2015 –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare con urgenza per sanare quella che appare agli interroganti un'evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento. (5-04899)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04899

  Con l'interrogazione in oggetto gli onorevoli Prataviera e Fedriga chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per ovviare alla sperequazione venutasi a creare – per effetto dell'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) – tra coloro che sono andati in pensione anticipata nel triennio 2012-2014 e coloro che, a parità di requisiti contributivi, andranno in pensione nel triennio successivo.
  Al riguardo, è opportuno ricordare che il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'ottica di un contenimento della spesa previdenziale, ha introdotto una penalizzazione per quei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni. Tale penalizzazione, in particolare, si sostanzia in una riduzione del trattamento pensionistico percepito, da applicarsi sulla quota relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011.
  Successivamente, l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011 ha stabilito che la predetta penalizzazione non trova applicazione nei confronti di quei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.
  In ogni caso, ricordo che, in tempi recenti, Governo e Parlamento hanno provveduto più volte ad estendere il novero di casi delle deroghe al richiamato meccanismo di penalizzazioni in relazione a talune fattispecie di particolare interesse e meritevolezza sociale. Mi riferisco, in particolare, ai periodi di astensione obbligatoria conseguenti alla donazione di sangue e di emocomponenti, ai congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché ai permessi concessi ai lavoratori che assistono persone con disabilità.
  Ciò, in considerazione dell'elevata importanza delle predette fattispecie, sia per il valore sociale che ne caratterizza la ratio, sia per le oggettive ragioni che le giustificano.
  Da ultimo, l'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 ha stabilito che – sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 – le penalizzazioni anzidette non trovano applicazione per quei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
  Ragioni di compatibilità finanziaria hanno circoscritto gli effetti del predetto intervento normativo ai soli trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015; qualora, infatti, tale intervento avesse avuto effetti retroattivi, gli oneri finanziari sarebbero stati notevolmente più elevati. Pertanto, laddove si decidesse di effettuare un intervento normativo volto a estendere retroattivamente l'efficacia della norma in esame, o anche solo a sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 nei riguardi di coloro che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, ne conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione ai quali dovrebbe essere reperita la necessaria copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionamento anticipato

pensionato

risorsa economica